Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14928 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12805-2016 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI

DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato FABIANA FOIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO CARDONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1074/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RAGIONALE di GENOVA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 8 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 115/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Savona che aveva accolto il ricorso di S.C. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la pronuncia gravata era da ritenersi erronea in quanto non aveva considerato che la partecipazione societaria de qua (nell’Hotel Bristol di R. e S. snc) ed il relativo reddito, poi oggetto della ripresa fiscale in esame, erano stati esposti dal contribuente nella dichiarazione fiscale per l’annualità tributaria in questione, così assumendosi un comportamento concludente da parte del contribuente medesimo; che la ripresa fiscale doveva considerarsi fondata sulla base della verifica presso la società partecipata; che la pronuncia del Tribunale di Savona di estromissione dello S. dalla società medesima non aveva alcun effetto nella lite tributaria in oggetto.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare deve rilevarsi d’ufficio la nullità di entrambe le sentenze di merito in quanto pronunciate a contraddittorio non integro.

Risulta invero pacifico che nè la società verificata, tramite il suo legale rappresentante, nè l’altra socia della stessa, R.M. sono stati evocati ab initio nella presente lite, che pure riguardava anche l’accertamento pregiudiziale del reddito societario e quindi la sua imputazione “per trasparenza” allo S..

Ne deriva appunto la nullità di dette sentenze ed in particolare di quella impugnata, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014, Rv. 633451 01).

Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Savona.

PQM

 

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Savona, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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