Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14926 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10126-2016 proposto da:

AZIENDA USL LATINA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo STUDIO DS &

ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO VALLERIANI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

e contro

D.S.A.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Azienda USL di Latina ha proposto ricorso per la cassazione del decreto con il quale il Tribunale di Latina, all’esito del ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., comma 1 da D.S.A. nei confronti di essa Azienda e dell’Inps, ha omologato l’accertamento medico e l’ha condannata al pagamento delle spese processuali, ponendo a carico dell’Inps le spese di c.t.u.

2. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali si censura il decreto per violazione di plurime disposizioni di legge ordinaria e della Costituzione e si lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL.

3. L’Inps ha resistito con controricorso, mentre D.S.A. è rimasto intimato.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. questa Corte ha chiarito nell’ordinanza 09/11/2016, n. 22721, riprendendo l’impostazione già adottata da Cass. 04/05/2015 n. 5578 e 05/05/2015 n. 8932, che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 citato art. – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicchè, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.

2. Dovendosi dare continuazione a tale soluzione, ne discende che, non avendo l’Azienda proposto dichiarazione di dissenso, il ricorso per cassazione, in relazione ai motivi così come proposti, dev’essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio in favore della parte controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla sulle spese nei confronti di A.D.S., rimasto intimato.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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