Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14924 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28327-2008 proposto da:

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, Via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio

dell’avvocato Contaldi Mario, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Batistini Ferrara Franco, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

e contro

Olimpia Marmi srl;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17/2007 della Commissione Tributaria regionale

di FIRENZE, depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La OLIMPIA Marmi s.r.l. ha chiesto ai Comune di Carrara il rimborso della tassa sui marmi (di cui all’articolo unico della L. n. 749 del 1911 modificata dalla L. n. 449 del 1997, art. 55, comma 18) versata nel corso degli anni da 1989 al 2000.

La società ha poi impugnato i provvedimento di rigetto dell’ente comunale dinanzi alla CIP di Massa Carrara. Questa, in parziale accoglimento del ricorso della società, condannava il comune al rimborso delle somme versate dal 10 agosto 1999 al 30 dicembre 2000.

ritenendo fondata l’eccezione di decadenza per gli altri periodi.

La CTR di Firenze, adita su appello dei Comune di Carrara, ha confermato la decisione di primo grado, considerando che:

a) con sentenza del 9 settembre 2004 (in causa C-72/03 Carbonati Apuani s.r.l., contro il Comune di Carrara) la CGUE, ha sancito la incompatibilità del tributo in questione con la normativa comunitaria:

b) nella specie non trova applicazione la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2 che disciplina il diritto al rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con la normativa comunitaria, a condizione che venga fornita la prova che l’onere fiscale non sia stato trasferito su altri soggetti.

Il Comune di Carrara ricorre oggi contro la società, per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di quattro motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto recentemente affermato da questa Corte in controversia analoga a quella sull’indice, insorta tra la società EREDI ACHILLE PICCININI SRL ed il Comune di Carrara, in forza di tale principio, condiviso dal Collegio. “La tassa istituita dall’articolo unico della L. 15 luglio 1911, n. 749. a favore del Comune di Carrara, sui marmi scavati ne suo territorio e trasportati fuori di esso, è incompatibile con l’art. 23 del Trattalo CEE – trattandosi di un tributo di effetto equivalerne a un dazio doganale all’esportazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia CL con sentenza 9 settembre 2004. in causa C-72/03 – con la conseguenza che l’operatore ha diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato successivamente al 16 luglio 1992 – salvo che la richiesta di rimborso o l’impugnazione dell’atto impositivo siano anteriori a tale data – dovendosi però escludere che io stesse; sia soggetto alle condizioni previste dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29 per il rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, in quanto la tassa, nonostante sia incompatibile con la normativa europea perchè assimilabile e di effetto equivalente ad un dazio doganale, non è sostanzialmente tale, ma ha natura, contenuto e carattere il tributo locale speciale, essendo prevista “a favore del comune di Carrara”, gravante su materiali estratti dal territorio di detto comune e transitanti attraverso i suoi confini, nonchè disciplinata da “apposito regolamento” deliberato da quel consiglio comunale” (Cass. 15568/2010).

Appaiono dunque infondate le censure prospettate con i primi due motivi di ricorso, intesi a dimostrare, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’applicabilità nella specie della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, in forza del quale il diritto al rimborso è condizionati) alla circostanza che il contribuente provi di non avere trasferito su altri l’onere finanziario del tributo.

La inapplicabilità, nella specie, della norma invocata dai comune, rende irrilevante la questione di illegittimità costituzionale della stessa, di cui ai motivi 3^ e 4^ (v. in lai senso Cass. 15568/2010, punto 4.3. della motivazione). Lo stesso dicasi per la censura, prospettata con il quinto motivo, relativa ai mancato accoglimento delle richieste istruttorie intese a dimostrare la sussistenza del presupposto di fatto (trasferimento del costo fiscale) che, in base alla norma ritenuta irrilevante nella specie, impedisce il rimborso richiesto dalla società (idem)”:

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la memoria depositata nell’interesse de Comune non prospetta argomenti che non siano già stati oggetto di valutazione dalla giurisprudenza di questa Corte;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato;

– che sussistono giuste ragioni, per compensare le spese del giudizio, in considerazione della recente formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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