Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14923 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. II, 21/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6126/2005 proposto da:

D.L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAPINI ALBERTO;

– ricorrente –

contro

Z.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE

TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCHINI FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1750/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

udito l’Avvocato DANTE Enrico, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo

motivo di ricorso, assorbito il resto.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che:

Con citazione del 2001, Z.A. conveniva di fronte al tribunale di Verbania D.L.A., chiedendo dichiararsi la nullità della scrittura privata di compravendita di un appartamento tra di loro intercorsa nel 1996, con i provvedimenti consequenziali, in applicazione del D.L. n. 90 del 1990, art. 13, comma 3 e art. 13 quater, per un verso, e della L. n. 47 del 1985, art. 17 per altro verso;

che si costituiva il D.L., il quale esponeva che in altro giudizio di fronte allo stesso Tribunale, la Z. aveva proposto domanda di rescissione del contratto di che trattasi, respinta dal giudice, che peraltro non aveva rilevato ex officio la nullità di detto contratto; che l’attrice non aveva comunque interesse a ottenere la pronuncia richiesta e che l’art. 17 citato non era applicabile a fabbricati costruiti da oltre cento anni, chiedendo conseguentemente la reiezione della domanda, che veniva invece accolta dall’adito tribunale con sentenza del 2002, relativamente alla nullità della scrittura;

che proponeva appello il D.L., cui resisteva la Z.;

la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 28.5/2.11.2004, rigettava l’impugnazione e regolava le spese;

che la Corte subalpina osservava che sussisteva l’interesse della Z. ad ottenere la declaratoria richiesta, volendo essa evitare il trasferimento dell’appartamento de quo; che il primo giudice non era incorso in extrapetizione avendo dichiarato la nullità del contratto in applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, benchè la Z. avesse invocato il solo art. 17, atteso che la fattispecie costitutiva della nullità in esame era da considerarsi unica;

che la dichiarazione unilaterale del D.L. circa la data di costruzione del fabbricato e la inesistenza di licenze o concessioni edilizie relative allo stesso era stata poi prodotta solo all’udienza del 1.7.2003, successivamente alla di lui costituzione in giudizio e quindi al di là del termine di decadenza di cui al l’art. 165, richiamato dall’art. 347 c.p.c., e non era comunque idonea al fine;

che risultava poi evidente, dalla lettera della disposizione di cui al D.L. n. 90 del 1990, art. 3, comma 13 quater, che la stessa si applica anche alle scritture private formate;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di quattro motivi, più un ulteriore mezzo scaturente dalla produzione, effettuata ex art. 372 c.p.c., di sentenze della Corte di appello di Torino e di questa Corte, relative al processo promosso dalla Z. di fronte al tribunale di Verbania, di cui si chiede l’ammissione, il D.L., che ha altresì presentato memoria, mentre resiste con controricorso la Z.;

ritenuto che la produzione documentale effettuata a norma dell’art. 372 c.p.c. attesta il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino che respingeva l’impugnazione della Z. avverso la sentenza del tribunale di Verbania che aveva respinto la di lei domanda di rescissione per lesione dello stesso contratto di cui si discute in questa sede, stante che la sentenza di questa Corte in data 17.5/22.7.2005 aveva pure respinto il ricorso della predetta, la quale peraltro aveva anche invocato declaratoria di nullità del contratto de quo, per le stesse ragioni prospettate in questa sede;

nel corso della discussione in Camera di consiglio il Cons. Correnti Vincenzo, appreso che egli componeva, come relatore, il Collegio che aveva deciso la surricordata controversia, ha formalizzato la sua istanza di astensione dal presente giudizio;

che tanto comporta la necessità di rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento, per consentire, in caso di accoglimento dell’istanza de qua, basata sull’influenza che la predetta decisione potrebbe esplicare sul procedimento in esame, una diversa composizione di questa Corte, non più attuabile nel presente contesto, attesa la partecipazione all’udienza del predetto Magistrato.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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