Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14922 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. II, 21/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/06/2010), n.14922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5541/2005 proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 22, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI

ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato TABASSO GUIDO;

– ricorrente –

e contro

R.L., S.A., CA.GI., B.

L., B.O., B.C., V.P.,

R.G.;

– intimati –

sul ricorso 7120/2005 proposto da:

B.L., B.O., B.C., R.O.,

R.R., gli ultimi due quali unici eredi di R.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TABASSO

GUIDO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

R.G., S.V. nella qualità di erede di

S.A. e di CA.GI.; B.O.,

V.F., V.S. quali eredi di V.

P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 428/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione: rigetto del

ricorso principale; accoglimento 1^ motivo del ricorso incidentale e

annullamento del capo 4 del dispositivo della sentenza impugnata;

assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 17.9.96 R.L., S. A., CA.Gi., B.L., B.O., B.C. e V.P., comproprietari di un fondo con soprastante edificio di civile abitazione sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi alla Pretura di Ciriè, C.L. e R.G., proprietari, rispettivamente, dei fondi di cui ai mappali (OMISSIS), e chiedevano l’accertamento dell’avvenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale a favore del loro fondo e a carico di quelli dei convenuti, con la condanna dei medesimi alla rimozione delle opere da essi poste in essere che impedivano l’esercizio del passaggio; in subordine chiedevano gli attori l’imposizione di una servitù coattiva, con ordine ai convenuti medesimi di cessare da ogni turbativa. Resisteva alla domanda il C., che negava l’avvenuta usucapione della servitù; mentre aderiva alla domanda stessa il R. dicendosi disponibile a togliere la recinzione da lui apposta sul suo fondo.

Veniva espletata l’istruttoria, tramite la nomina di due ctu; nel corso del giudizio tutte le parti raggiungevano un accordo transattivo stragiudiziale, sottoscrivendo una scrittura privata in data (OMISSIS) alla presenza del CTU. e dei consulenti di parte. Il documento però non era sottoscritto dal solo V. P., in quanto deceduto poco tempo prima, mentre successivamente il C. “revocava” la propria dichiarazione negoziale. Il tribunale di Torino – sezione distaccata di Ciriè (nel frattempo divenuto competente ex D.Lgs. n. 51 del 1998) con sentenza n. 142 depos. il 12.10.2001, disattendeva la domanda principale degli attori, volta all’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, ma in accoglimento di quella subordinata, dichiarava costituita in favore del fondo degli attori la servitù coattiva, secondo il tracciato indicato in linea tratteggiata in rosso, nella relazione del c.t.u. a carico della proprietà dei convenuti, che condannava a rimuovere le recinzioni ed ogni altro ostacolo all’esercizio del passaggio.

Avverso la decisione suddetta proponeva appello il solo C., deducendo che mancavano i presupposti per l’imposizione della servitù coattiva di passaggio. Resistevano gli appellati (ad eccezione di R.G. rimasto contumace), proponendo a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza che respingeva la domanda principale volta all’accertamento dell’acquisto della servitù per usucapione; nonchè avverso l’omesso esame, nella stessa sentenza, del negozio costitutivo della servitù stipulato dalle parti nel corso di causa.

L’adita Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 428/2004 depos. in data 11.03.04 costituiva coattivamente la servitù di passaggio pedonale sui fondi in questione, previo pagamento dell’indennità di Euro 1.500.00, in favore di ciascuno dei convenuti; condannava i convenuti medesimi alla rimozione delle recinzioni e di qualsiasi altra opera che poteva ostruire l’esercizio della costituita servitù; condannava il C. al pagamento delle spese del doppio grado; compensava le spese processuali tra gli appellati e R. L.. Avverso tale decisione C.L. propone ricorso per cassazione sulla base 2 motivi; resistono con controricorso gli intimati L., O. e B.C., nonchè O. e R.R., quali eredi del defunto R.L. che a loro volta hanno proposto ricorso incidentale sulla base di 3 mezzi;

al ricorso incidentale replica con controricorso il C.; gli altri intimati non hanno proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi. Passando all’esame del ricorso principale, con il 1 motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1100 c.c., art. 115 c.p.c.; l’omesso esame di punti decisivi nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che contrariamente all’assunto del giudice di merito il fondo degli intimati (mapp. (OMISSIS)) non risulta intercluso per cui manca il presupposto di legge per la costituzione della servitù coattiva ex art. 1051 c.c.. In realtà come risulta dalla CTU M. (pag. 5) il fondo gode di altri passaggi ed accessi sulla pubblica via anche in forza di un diritto reale (strada vicinale) che ne consentirebbe il transito.

La doglianza non è fondata. Invero la corte di merito ha puntualmente precisato a questo riguardo (pagg. 11 e 12 delle sentenza): “Quanto alla ritenuta interclusione, va osservato che la descrizione sia obiettiva, sia planimetrica dei luoghi quale riportata nelle relazioni delle due ctu che si sono succeduti, conclama che il fondo di cui al mapp. (OMISSIS) è interamente racchiuso da altri terreni, che impediscono un accesso tanto alla strada detta (OMISSIS) quanto alla via dei (OMISSIS)” (…..)”. Inoltre sempre sulle planimetrie in atti, si evince che non sono utilizzabili altri passaggi, su fondi alieni, in grado di rendere più diretto l’accesso alle prefate vie pubbliche (circostanza quest’ultima che nessuna parte ha mai dedotto in causa.)”. La censura non è fondata, in quanto i denunziati difetti o contraddittorietà della motivazione (neanche indicati in modo specifico) in buona sostanza si risolvono in questioni di mero fatto tendenti ad una rivalutazione de merito, come tali inammissibile nel giudizio di legittimità. L’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce – com’è noto – alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e all’uopo valutare le prove, controllarne l’attendibilità e le concludenza e scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 15355 del 9.08.2004; Cass. 1014 del 19.1.2006; Cass. n. 2272 del 2.02.2007; Cass, n. 9368 del 21.04.2006).

Con il 2^ motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., e artt. 102 e 115 c.p.c.; l’omesso esame di punti decisivi nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che vi sono fondi di terzi che si frapporrebbero tra il fondo degli attori e la via pubblica, i cui proprietari però non sono mai stati chiamati in giudizio. La sentenza è incorsa in violazione di legge per avere imposto la richiesta servitù in mancanza del necessario contraddittorio.

La doglianza è inammissibile, in quanto non risulta che la questione sia stata proposta nei precedenti gradi del giudizio.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 323, 324 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 1053; si sostiene che l’indennità per la costituzione coattiva è stata liquidata d’ufficio dal giudice di merito in assenza di alcuna domanda da parte degli interessati.

La doglianza è fondata. Il riconoscimento dell’indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve essere oggetto di specifica domanda, in base ai principi generali (Cass. n. 5680 del 22/03/2004). Tale domanda ovviamente può essere proposta anche separato giudizio.

Conclusivamente dev’essere rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale; devono essere dichiarati assorbiti il ricorso incidentale condizionato relativo a capo della sentenza che rigettava il 2^ motivo dell’appello incidentale; ed il ricorso incidentale condizionato relativo al capo della sentenza che rigettava il 1^ motivo dell’appello incidentale dei controricorrenti.

Conseguentemente va cassata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione dell’indennità ex art. 1053 c.c.. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione dell’indennità ex art. 1053 c.c.. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200.000, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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