Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14921 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10997/2008 proposto da:

B.R. COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4,

presso lo studio dell’avvocato SANTARONI MARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DI MEGLIO Biagio, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO SABATINI N. 150, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMATUCCI Andrea, delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:

“La BR Costruzioni s.r.l. impugnò l’avviso di liquidazione ICI 2002 col quale il Comune di Ischia aveva chiesto il pagamento in misura intera dell’imposta su di un immobile da tempo fatiscente per il quale – nel convincimento che vi avessero provveduto i precedenti amministratori della società – non era stata presentata la dichiarazione ICI. Sostenne che rinagibilità dell’immobile era pacifica e documentata, sicchè la riduzione dell’aliquota alla metà stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, era senz’altro spettante, ed avrebbe al più potuto sanzionarsi la mancata presentazione della dichiarazione.

CTP e CTR hanno respinto il ricorso. La società ricorre per la cassazione della sentenza d’appello. Il Comune resiste con controricorso.

La causa può decidersi in camera di consiglio, ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., perchè il ricorso è manifestamente inammissibile.

La CTR ha motivato che, in assenza della dichiarazione, non spettava nemmeno la riduzione, il cui presupposto è l’accertamento della inagibilità da parte dell’ufficio tecnico comunale, attivato dalla richiesta del contribuente.

Col ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione a punto decisivo, insistendo nella tesi che l’immobile era fatiscente da oltre ventanni, ed avrebbe ottenuto il certificato di agibilità dal Comune di Ischio soltanto nel 2004, a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2003.

La sentenza impugnata è stata depositata il 7 gennaio 2008, nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. 2 febbraio 2006, n. 40. Il motivo di ricorso avrebbe dovuto “contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la motivazione”.

Il motivo di ricorso non soddisfa la prescrizione normativa, non individuando alcun punto decisivo e controverso sul quale la motivazione della CTR sarebbe carente. La doglianza non investe, in ogni caso, la ratio della decisione impugnata, perchè il giudice d’appello non ha negato la prova della inagibilità ma ha affermato che, secondo la lettera e la logica della disposizione invocata, la riduzione dell’imposta è collegata all’accertamento della inagibilità da parte del Comune: accertamento mancato per fatto del contribuente che aveva omesso di invocare il beneficio con la dichiarazione ICI”.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00 per onorari e Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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