Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14920 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. II, 21/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 21/06/2010), n.14920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4926-2005 proposto da:

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI in persona del Ministro pro

tempore, CAPITANERIA PORTO CATANIA, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 184/2004 Trib. di Catania SEDE DISTACCATA di

GIARRE, depositata il 28/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Catania hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Giarre aveva accolto l’opposizione proposta da P.M. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Capitaneria di Porto di Catania per avere la predetta detenuto nel proprio ristorante ricci di mare in epoca di divieto.

Il Tribunale riteneva che, seppure la L. n. 563 del 1965, art. 15, lett. a) fa divieto di pescare in tempi non consentiti e di trasportare e detenere il pescato, tale norma è generica, occorrendo fare riferimento ai decreti ministeriali di volta in volta emanati che stabiliscono le categorie protette e i tempi di divieto: nella specie, il decreto ministeriale del 12-1-1995 fa riferimento soltanto alla pesca e non pure alla sua detenzione. Secondo il Giudicante tale lacuna normativa, che può essere colmata da ragionamenti di tipo giuridico da parte di esperti di diritto e non dall’opponente che è una ristoratrice, giustificava l’ignoranza che al momento della contestazione la medesima aveva invocato, tenuto conto che il decreto ministeriale non è legge ed avrebbe dovuto essere opportunamente pubblicizzato.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., censurano la decisione gravata che aveva ritenuto la scusabilità dello stato di ignoranza dell’opponente in considerazione della natura di norma in bianco della L. n. 563 del 1965, art. 15, lett. a), del carattere attuativo del decreto e del suo difetto di pubblicazione che non avevano formato oggetto dei motivi dedotti con l’opposizione.

Il motivo è fondato.

La sentenza ha posto a base della decisione una ragione che non aveva formato oggetto dei motivi posti a base dell’opposizione che, individuando la causa petendi della domanda, delimitano il thema decidendum, vincolando il giudice.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, censurano la sentenza laddove non aveva considerato che il D.M., pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25-1-1995 era integrativo della L. n. 563 del 1965, art. 15, lett. a) che era una norma penale in bianco e l’errore su tale norme non ha valore scriminante.

Erroneamente il giudicante aveva ritenuto che la norma secondaria potesse restringere la portata precettiva della norma primaria.

Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 963 del 1965, art. 15 e del Decreto del 1995, art. 4, deducono che la lettura comparata di tali disposizioni avrebbe dovuto indurre ad escludere che la norma del decreto avesse inteso restringere la portata del divieto imposto dal provvedimento legislativo, tenuto conto che l’illecito relativo alla detenzione del pescato ha natura derivata, presupponendo che la pesca sia da considerarsi vietata perchè avvenuta nei tempi e nei modi specificati dalla normazione secondaria, alla quale rinvia la citata L. n. 963 del 1965, art. 15.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, vanno accolti.

La L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. a) fa divieto di pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa e di detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca……; l’art. 14 della richiamata legge stabilisce che il regolamento determina i limiti e le modalità dell’esercizio della pesca al fine di garantire la tutela e il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare. In attuazione della legge, il D.M. 12 gennaio 1965 ha disciplinato la pesca dei ricci di mare, prescrivendo limiti anche temporali (l’art. 4 stabilisce il divieto professionale e sportiva del ricci di mare nei mesi di maggio e giugno).

La norma secondaria dettata con il decreto ministeriale del 1995, che ha efficacia erga omnes dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, integrava il precetto normativo contenuto nel richiamato provvedimento legislativo che ad esso faceva riferimento per determinare, fra l’altro, il periodo di tempo in cui operava il divieto di pesca.

Orbene, la circostanza che il decreto non faccia riferimento alla detenzione ma soltanto alla pesca non determina alcuna lacuna normativa: a prescindere dal considerare che certamente il decreto non avrebbe potuto restringere la portata della norma primaria, deve escludersi alcuna incertezza o indeterminatezza relativamente alla fattispecie prevista dall’ari. 15 citato, posto che l’illecita detenzione del pescato – prevista da tale norma – postula che questo sia a sua volta il risultato di un’attività vietata e, al fine di stabilire se tale attività sia o meno vietata occorre che la pesca sia avvenuta in violazione delle prescrizioni dettate dal decreto in merito alle modalità, ai tempi e ai luoghi previsti per il suo esercizio; pertanto, il decreto non doveva prevedere alcuna determinazione in ordine alla detenzione del pescato.

La sentenza va cassata; peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., tenuto conto anche dell’infondatezza del motivo, pure dedotto con i motivi di opposizione (e sul quale il primo Giudice non si è pronunciato) relativamente all’inosservanza del termine di cui alle L. n. 241 del 1990, art. 2 per l’emissione dell’ingiunzione. In proposito, occorre ricordare che nella specie non trova applicazione la norma di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile “ratione temporis”, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni: nonostante la generalità del testo; legislativo in cui è inserita, tale disposizione è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve (S.U. 9591/2006).

Pertanto, l’originaria opposizione va rigettata. Le spese relative alla presente fase vanno poste a carico della intimata risultata soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’intimata al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese della presente fase che liquida in Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a debito ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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