Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14920 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17784/2015 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– ricorrente –

contro

D.S.I.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 208/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

pubblicata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. l’Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, nella parte in cui aveva condannato l’istituto a corrispondere in favore di D.S.I.R. l’indennizzo in capitale previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, nella misura corrispondente al grado di inabilità del 7% per l’infortunio verificatosi in data 25/2/2009.

2. L’istituto deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, commi 2 e 3 e del D.M. 25 luglio 2000, di approvazione delle tabelle delle menomazioni. Lamenta che la Corte d’appello, e prima ancora il Tribunale, abbiano recepito le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva riconosciuto la percentuale di danno biologico del 7% quale risultante dalla somma aritmetica delle percentuali relative a due menomazioni riscontrate, applicate per analogia e proporzionalità, ovvero il 2% per la voce 238 e il 5% per la voce 259, maggiorando la percentuale prevista per la seconda voce (che prevede una percentuale sino al 3%), anzichè applicare il criterio secondo il quale in caso di danni composti, la valutazione non può essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere alla stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e o della funzione interessata dalle menomazioni. Tale valutazione complessiva avrebbe determinato un risultato contenuto nella percentuale del 6%, già riconosciuta in sede amministrativa.

3. D.S.I.R. è rimasta intimata.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente fondato.

Occorre premettere che nel regime introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il giudice – e per esso il consulente tecnico di ufficio – deve far riferimento al D.M. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. ord., 13/06/2014, n. 13574).

2. La Tabella contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; è possibile, al fine di personalizzare l’indennizzo, che tale predeterminazione venga superata, mediante l’attribuzione di un coefficiente previsto per una fascia superiore, ma ciò richiede un’ adeguata motivazione medico-legale. Inoltre, i criteri applicativi allegati al D.M. citato prevedono tra l’altro che “Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni”.

4. Nel caso, l’ausiliare, con valutazione recepita dalla Corte territoriale, ha accertato la sussistenza di “esiti di frattura del 5^ dito della mano sx e dello stiloide ulnare omolaterale con residuo deficit algo-funzionale di polso e mano”; ha poi sommato le previsioni delle voci tabellari, previo aumento della percentuale prevista per la seconda voce (dal 3 al 5%) sulla base dei richiamati criteri di “analogia e proporzionalità”. In tal modo, il consulente, e di conseguenza la Corte d’appello, hanno tuttavia operato una valutazione parcellizzata, senza esaminare le dimensioni del danno nella sua incidenza complessiva, in riferimento all’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e della funzione interessata, in applicazione della previsione relativa ai danni composti, sopra riportata (così Cass. 03-06-2016, n. 11509).

5. In conclusione, il ricorso dev’ essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi agli esposti principi.

6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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