Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14920 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11820/2007 proposto da:
Z.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO
EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MANNA PAOLO, rappresentato
e difeso dall’avvocato TRAMI SALVATORE, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3 8/2006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 14/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis epe notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:
” Z.M.R. è comproprietario col germano Z.G. M. di un appartamento in (OMISSIS). In sede di separazione, l’immobile – già casa coniugale del fratello – ostato assegnato per intero alla cognata della contribuente. La quale ha impugnato l’avviso di accertamento dell’imposta ICI liquidata sulla sua quota di comproprietà, sostenendo di essere in una condizione simile a quella del nudo proprietario, e che il tributo grava sulla cognata che ha il godimento del bene. La tesi, respinta da entrambi i giudici di merito, è riproposta col ricorso per cassazione spiegato avverso la sentenza della CTR, col quale si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1).
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa corte ha già deciso che, in tema di imposta comunale sugli immobili, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3. Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, infatti, viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicchè in capo al coniuge non è ravvisa bile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta in parola sull’immobile. Nè in proposito rileva il disposto dell’art. 218 c.c., secondo il quale “Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario”, in quanto la norma, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell’altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell’ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell’altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva nè da un mandato conferito dal secondo, nè dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell’altro coniuge), di cui si occupa l’art. 218 (Cass. 6192/2007)”.
Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè il Comune di Ischia non si è difeso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011