Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1492 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 237-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2008 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a F.P.P., esercente la professione di agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2000.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere il giudice di appello adeguatamente valutato le risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, da cui emergeva la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento del professionista ad IRAP.

3. Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata in merito alla sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP si risolve nella seguente proposizione: “nel caso di specie, trattandosi di attività di agente di commercio con beni strumentali ridotti, senza dipendenti, non può in alcun modo considerarsi come attività imprenditoriale autonomamente organizzata e deve essere assimilata al lavoro autonomo”.

La C.T.R. non ha espresso alcuna considerazione in merito alle specifiche deduzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate, che aveva evidenziato i seguenti dati: per l’anno 1998, valore dei beni strumentali Lire 58.177.000; costo per la produzione di servizi Lire 6.483.000; spese per l’acquisto di beni strumentali Lire 14.477.000; per l’anno 1999, valore dei beni strumentali Lire 58.177.000, costi per la produzione di servizi Lire 6.633.000, spese per acquisti di beni strumentali Lire 14.477.000, spese per acquisti di servizi Lire 1.438.000. La motivazione della sentenza impugnata non consente, dunque, di individuare i fatti ritenuti giuridicamente rilevanti in ordine alla affermata insussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP, non evidenziando gli elementi considerati o i presupposti della decisione ed impedendo così ogni controllo sul percorso logico – argomentativo seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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