Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14919 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 726-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6451/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/12/2005 R.G.N. 9502/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO per delega VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11-2-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino rigettava la domanda proposta da D.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti in data 10-10-2000 (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ.) con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate.

La D. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 29-12-2005, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro de quo e per l’effetto dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’11-10-2000. Condannava inoltre la società a pagare alla D. le retribuzioni spettanti dalla data di notifica del ricorso introduttivo, con gli accessori dalla maturazione al soddisfo.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La D. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la possibilità di assunzioni a termini in base all’accordo del 1997 e successivi avesse una efficacia limitata temporalmente al 30-4-1998, sostenendo, in particolare, la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi.

Il motivo è infondato in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n, 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’appello “non ha svolto alcun tipo di verifica” in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto “conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

Il motivo è inammissibile La Corte di Appello, ha fissato il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni “spettanti dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio”, considerando quest’ultimo come primo atto di messa in mora.

Tale accertamento, prettamente di fatto ed inerente la interpretazione della domanda, riservato al giudice del merito, è stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformità con l’indirizzo più volte dettato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903).

Del resto la censura della società risulta del tutto generica in quanto la ricorrente neppure riporta il contenuto del ricorso introduttivo della D., nella parte relativa, che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato un atto di messa in mora.

Infine, ugualmente del tutto generica e priva di autosufficienza è la censura relativa all’aliunde perceptum.

Anche al riguardo la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099 -).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (dei modelli 101 e 740) avanzata dalla società.

Come questa Corte ha più volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v. fra le altre Cass. 14-7-2004 n. 12997, Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Il ricorso va pertanto respinto e la società va condannata al pagamento delle spese in favore della D..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della D., delle spese liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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