Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14919 del 20/07/2016

Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6586-2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ALFONSO FURGIUELE e MARIO ALDO COLANTONIO, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2016 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 10/02/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

uditi gli Avvocati MARIO ALDO COLANTONIO ed ALFONSO FURGIUELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

limitatamente all’applicabilita’ dell’art. 3-bis.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Al dott. D.C., consigliere della Corte di cassazione, e’ stato contestato l’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, lett. b), per aver frequentato T.V.G. ed il di lui figlio L., entrambi sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali con decreto del Tribunale di Frosinone del 15 luglio 2009, confermato in appello e fatto quindi oggetto di ricorso per cassazione, e cio’ nella consapevolezza della condizione dei T. in quanto essi: erano clienti di suo figlio D., avvocato penalista; frequentavano come lui la citta’ di Sorrento; in un’occasione avevano offerto al D’Isa l’uso della loro imbarcazione; per la festa di comunione della nipote di T.V.G., svoltasi a (OMISSIS), quando gia’ pendeva il menzionato ricorso per cassazione, avevano invitato il dott. D. insieme alla moglie ed al figlio, ospitandolo con particolare riguardo nella loro villa svizzera dopo avergli messo a disposizione l’auto per raggiungere (OMISSIS).

2. – La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza depositata in data 10 febbraio 2016, ha dichiarato il dott. D. responsabile dell’incolpazione a lui ascritta, condannandolo alla sanzione della perdita di mesi due di anzianita’.

2.1. – La Sezione disciplinare premette che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. b), sanziona il magistrato che, al di fuori dell’esercizio delle funzioni, frequenta persona che a questo consta essere sottoposta ad una misura di prevenzione.

Dopo avere sottolineato che e’ stato offerto supporto documentale a sostegno dell’esistenza di uno dei presupposti costitutivi dell’illecito contestato, individuato nella intervenuta adozione nei confronti di T.V.G. e del figlio L. di misure di prevenzione personali e patrimoniali, come da decreto del Tribunale di Frosinone emesso in data 15 luglio 2009, confermato in appello ed oggetto di ricorso per cassazione, la Sezione disciplinare, nell’analizzare i rapporti tra l’incolpato ed i soggetti sottoposti a tali misure di prevenzione, afferma che e’ risultato privo del pur minimo riscontro probatorio uno degli elementi sintomatici offerti a supporto della contestata frequentazione, ossia l’uso di un’imbarcazione da diporto che sarebbe stato offerto al magistrato dai T..

La sentenza rileva quindi:

che il dott. D., nel rispondere ai chiarimenti richiesti in data 16 maggio 2014 dal Presidente della Corte di cassazione, ha riferito di aver conosciuto T.V. in un bar di Sorrento qualche anno prima del maggio 2014 e che, in quella occasione, il T. gli era stato presentato dal figlio D.D.;

che l’incolpato ha poi dichiarato che, qualche tempo dopo quel primo incontro, il figlio D. aveva coinvolto lui e la moglie in un viaggio a Lugano organizzato in occasione della comunione della figlia di T.L., celebrata il giorno (OMISSIS);

che lo stesso magistrato ha al riguardo precisato che sia lui che la moglie avevano aderito all’invito, invogliati dall’opportunita’ di trascorrere un fine settimana fuori Sorrento insieme al figlio che all’epoca viveva una situazione personale estremamente pesante, essendo stato coinvolto in una indagine di carattere penale;

che il dott. D., la moglie e il figlio – come chiarito sia in sede di audizione che in sede dibattimentale – erano partiti il giorno sabato (OMISSIS) giungendo in serata a Lugano a bordo dell’autovettura di T.V. con cui avevano percorso il tragitto da Cassino a Lugano;

che, arrivati a Lugano, i coniugi D. erano stati ospitati nella casa di T.L., mentre il figlio D. aveva alloggiato in un albergo al centro di Lugano;

che, con riguardo ai successivi incontri, nella citta’ di Lugano, tra l’incolpato e la famiglia T., lo stesso magistrato ha dichiarato di aver partecipato, all’ora di pranzo del successivo giorno di domenica (OMISSIS), alla festa seguita alla comunione della nipote di T.V., durata sino al tardo pomeriggio (la partecipazione a tale evento e’ stata anche ampiamente pubblicizzata a mezzo di documentazione fotografica pubblicata su un quotidiano di rilievo nazionale);

– che la mattina successiva del (OMISSIS) T.L. aveva accompagnato il dott. D. e la moglie presso l’albergo dove alloggiava il figlio D. ed in quella occasione T.V., che aveva raggiunto il magistrato all’interno di un bar, lo aveva reso edotto delle vicende personali di rilievo penale che avevano riguardato lui ed il figlio L..

Secondo la Sezione disciplinare, avuto riguardo ai fatti come ricostruiti dallo stesso incolpato nonche’ alle dichiarazioni, non smentite, riportate dalla stampa ed acquisite agli atti del procedimento, e’ emerso che il magistrato aveva conosciuto T.V. in epoca antecedente il 20 maggio 2013. Tale circostanza si evince dai chiarimenti forniti al Presidente della Corte di cassazione, con nota sottoscritta in data 20 maggio 2014, in cui il magistrato precisa di aver incontrato il T. in un bar nella piazza principale di Sorrento “qualche anno prima” ed in periodo estivo. Tale incontro – prosegue la sentenza – non si era esaurito in una mera presentazione, avendo il dott. D. riferito di essersi intrattenuto in conversazione con il T., cio’ quantomeno per il tempo necessario ad apprendere che il proprio interlocutore era un imprenditore laziale che frequentava Sorrento in ragione del suo lavoro di commerciante. Dopo tale primo contatto – si legge nella sentenza – risulta sufficientemente provata l’esistenza di un secondo incontro tra il magistrato ed i T. nel periodo settembre-ottobre 2013. Tale circostanza emerge dalle dichiarazioni rese dal dott. D. nell’intervista concessa al quotidiano “(OMISSIS)” e riportate nella edizione del (OMISSIS). In quella sede infatti il magistrato, nel rispondere alla domanda del giornalista che chiedeva quando avesse visto l’ultima volta T.V.G. e suo figlio L., aveva dichiarato testualmente “non lo so dire. Sto parlando dell’estate scorsa, subito dopo l’estate, settembre-ottobre.” Ad avviso della Sezione del Consiglio superiore della magistratura, e’ sufficientemente provato che il rapporto tra i T. ed il magistrato, gia’ al momento in cui era stato organizzato il viaggio a Lugano, si era consolidato nei termini previsti dalla fattispecie sanzionatoria, che presuppone l’esistenza di una frequentazione idonea a rivelare una conoscenza caratterizzata da una certa familiarita’. Osserva la sentenza che il rapporto di familiarita’ e’ desumibile dalla intervenuta accettazione della ospitalita’ offerta in un altro Stato al magistrato ed alla propria moglie, peraltro interamente a spese della famiglia T.. La familiarita’ caratterizzante il rapporto e’, secondo il giudice a quo, comunque desumibile dalla oggettiva circostanza che il magistrato aveva effettivamente concordato ed affrontato il lungo viaggio per Lugano in compagnia del T. ed a bordo della autovettura di quest’ultimo per poi essere ospitato in una stanza della abitazione dei T..

La Sezione disciplinare ritiene quindi che gli incontri ed i contatti susseguitisi nei giorni oggetto di esame – sintetizzabili nel viaggio delle due famiglie fino a Lugano a bordo della vettura dei T., nell’ospitalita’ offerta al magistrato ed alla moglie nella dimora dei T. e nella partecipazione della famiglia D. ad una cerimonia di carattere familiare – sono di per se’ idonei a configurare l’esistenza di una frequentazione suscettibile di rilevanza disciplinare, cio’, appunto, in ragione della permanenza nella citta’ estera, della durata di alcuni giorni, caratterizzata da una assidua frequentazione tra la famiglia D. e la famiglia T..

Quanto alla conoscenza, da parte del magistrato incolpato, delle vicende penali che avevano interessato la famiglia T., la Sezione disciplinare – dopo avere sottolineato che la vicenda dei T. (ritenuti vicini al clan camorristico dei (OMISSIS) ed alla banda (OMISSIS)) era stata eclatante, avendo riguardato la confisca di beni (unita’ immobiliari, un albergo, terreni, societa’, imbarcazioni, numerose autovetture e conti bancari) ubicati in Roma, Cassino e Frosinone per il valore di 150 milioni di Euro – osserva che, nello stesso periodo di pendenza del procedimento, D.D., figlio del magistrato nonche’ artefice, promotore e compartecipe degli incontri valutabili in termini di frequentazione tra la famiglia D. ed i T., aveva esercitato la professione di avvocato penalista ed aveva prestato la propria opera anche per conto dei T.. Rileva quindi la Sezione disciplinare che lo stesso magistrato era a conoscenza dei rapporti professionali tra il figlio ed i T., essendo stata la circostanza evidenziata nella relazione del 14 maggio 2015 ed avendo il dott. D. dichiarato in un’intervista concessa al quotidiano “(OMISSIS)”, pubblicata nell’edizione del (OMISSIS), che il proprio figlio avvocato aveva avuto un incarico dal figlio di T..

E poiche’, all’epoca dei fatti, sussistevano tutte le condizioni che avrebbero potuto garantire al magistrato una compiuta informazione in ordine alla posizione dei T., secondo la Sezione disciplinare e’ ragionevolmente dato presumere che, una volta ricevuto l’invito all’estero da parte di persone da poco tempo conosciute e che il magistrato sapeva essere clienti del figlio avvocato penalista, il primo impulso condizionante l’agire dell’incolpato – giudice esperto, investito di delicate funzioni penali di legittimita’ – non poteva che essere quello di chiedere, quantomeno a tutela della propria immagine di imparzialita’ e terzieta’, dettagliate informazioni in merito alla posizione delle facoltose persone intenzionate a coinvolgerlo nello Stato svizzero in impegnative e durature situazioni di svago e conviviali anche di natura familiare.

La Sezione disciplinare considera inoltre, al riguardo, che l’incolpato ha dichiarato di essere stato effettivamente informato della posizione dei T. in occasione del viaggio a Lugano e non ha ritenuto di dover chiarire i concreti termini in cui si sarebbe consumato il distacco a seguito dell’acquisizione della notizia, lacuna questa che – a fronte della provata situazione in atto, caratterizzata dalla ospitalita’ a tempo pieno offerta dai T., i quali erano perfino nella disponibilita’ del mezzo di locomozione che aveva consentito alla famiglia D. di raggiungere Lugano – impone di ritenere che la frequentazione tra le due famiglie sia proseguita quantomeno fino al rientro a Sorrento.

Infine, il giudice a quo ha escluso l’applicabilita’ del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis alla luce della evidente grave compromissione dell’immagine del magistrato.

3. – Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il dott. D.C. ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta in questa sede dal Ministero della giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (art. 606 c.p.p., lett. b ed e: inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. b) il ricorrente chiede di essere dichiarato non responsabile della contestata incolpazione per insussistenza della fattispecie tipizzata. Osserva al riguardo il ricorrente che due sono gli elementi costitutivi dell’illecito, uno oggettivo, la frequentazione, e l’altro soggettivo, la consapevolezza, e che la norma disciplinare, cosi’ come strutturata, richiede che il requisito della consapevolezza debba logicamente sussistere prima di quello della frequentazione, in quanto questa non assumerebbe alcun rilievo se il magistrato non fosse stato a conoscenza della situazione giudiziaria della persona frequentata, salvo il caso in cui le apparenze esteriori avessero richiesto una particolare diligenza nell’informarsi sull’altrui situazione. Il ricorrente ricorda che lo stesso procuratore generale della Corte di cassazione, titolare dell’azione disciplinare, nel chiedere l’assoluzione dell’incolpato per insussistenza del fatto, ha affermato, nel corso della sua requisitoria innanzi alla Sezione disciplinare all’udienza del 21 gennaio 2016, che “non c’e’ agli atti la benche’ minima prova della consapevolezza dell’incolpato ne’ della conoscenza che i T. fossero sottoposti a misura di prevenzione, ne’ della pendenza del ricorso per cassazione avverso la misura di prevenzione”. Sul punto della consapevolezza, la Sezione disciplinare si sarebbe basata su di un unico fatto certo, costituito dalla circostanza della dichiarazione dello stesso ricorrente di essere stato effettivamente informato della posizione dei T. alla fine del soggiorno a Lugano. Ma tale circostanza sarebbe irrilevante giuridicamente, essendo intervenuta in un momento successivo alla frequentazione, essendo state le informazioni acquisite solo in occasione del viaggio a Lugano. Secondo il ricorrente, non ricorrerebbe alcun elemento certo che attesti che il dott. D. sapesse, prima del viaggio a Lugano, che i T. fossero sottoposti a misura di prevenzione. Quanto alla frequentazione, premesso che non e’ sufficiente un occasionale incontro per integrare l’illecito in questione, che presuppone una abitualita’ ed assiduita’ di comportamento, nel ricorso si deduce che “tra il fugace incontro, rectius contatto, in Sorrento e l’episodio di Lugano non vi e’ stato alcun rapporto tra il ricorrente e i T.”, non potendosi “attribuire alcuna valenza probatoria ad un fantomatico incontro tra il magistrato ed il T. basato illegittimamente su di una vaga e generica risposta fornita al giornalista, comunque non confermata direttamente dall’interessato, neppure in udienza, e neppure riscontrata aliunde, con conseguente illogica valorizzazione di un mezzo di prova (una dichiarazione riportata su un quotidiano) sostanzialmente privo di alcuna valenza dimostrativa”. Ad avviso del ricorrente, non si comprenderebbe come la fugacita’ della presentazione tra il dott. D. ed il T. padre nel corso del primo incontro avvenuto per strada possa avere indotto i giudici a ritenere che cio’ fosse bastevole ad integrare la nozione di frequentazione come richiesta dalla norma disciplinare, prima ancora del viaggio a Lugano. Di qui il denunciato errore della sentenza per avere ritenuto la sussistenza della condizione di legge sulla base di un unico sporadico incontro, avvenuto a distanza di oltre un anno dall’episodio di Lugano.

Il secondo motivo e’ rubricato “violazione di legge nella specie dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.; nullita’ della sentenza per mancanza della motivazione; motivazione inesistente; art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, lett. b); illogicita’ della motivazione risultante dal testo”. Ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata e’ affetta da motivazione inesistente perche’ apparente per effetto di un evidente travisamento delle risultanze processuali. La declaratoria di responsabilita’ del dott. D. in ordine alla frequentazione poggerebbe su mere presunzioni, assolutamente inidonee per giungere ad un giudizio di colpevolezza. Sarebbe viziato il procedimento logico seguito in ordine alla valutazione della prova. Il giudice a quo avrebbe preso le mosse da premesse assiomatiche contraddittorie e sarebbe giunto ad affermare la sussistenza della responsabilita’ disciplinare del magistrato alla stregua di canoni di mera probabilita’. Le ragioni poste dalla Sezione disciplinare a fondamento del proprio convincimento non sarebbero per nulla plausibili e si risolverebbero in un travisamento dei fatti. Si sarebbe attribuito il connotato della verita’ al contenuto di un articolo giornalistico, “di genesi evidentemente maliziosa e polemica”. La Sezione disciplinare, rendendosi conto di come la partecipazione a Lugano alla festa di comunione non potesse da sola integrare la frequentazione, con un travisamento dei fatti avrebbe attribuito, senza alcun riscontro probatorio, una valenza significativa al primo incontro tra il dott. D. e T.V., avvenuto, un anno o poco piu’ prima del maggio 2014, in Sorrento in strada e riferito dallo stesso incolpato, e dalla stessa sentenza indicato come un mero contatto. Deduce il ricorrente che non e’ stato riferito da nessuno che il dott. D. si fosse fermato trattenendosi in una prolungata conversazione al bar, all’aperto, insieme al figlio e a tale persona. Secondo il ricorrente, la partecipazione alla festa della comunione della nipote di T.V. sarebbe circostanza del tutto episodica, spiegata nella sua eziologia, in piu’ riprese dal dott. D. e gia’ peraltro chiarita dinanzi al Consiglio superiore della magistratura che, infatti, in data 5 novembre 2014, aveva archiviato la pratica aperta presso la Prima Commissione: di per se’, nella sua unicita’, non dimostrativa delle frequentazione, intesa come assiduita’ di rapporti, e tanto meno affatto dimostrativa di quella profondita’ di conoscenza che potrebbe legittimare la consapevolezza anche del passato e presente giudiziario di una persona. Il ricorrente ricorda che non vi e’ un obbligo del magistrato di assumere speciali informazioni sulle persone che si trovi a frequentare occasionalmente al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni; e cio’ a fortiori allorquando l’occasione di contatto sia l’accompagnamento di un figlio per la partecipazione ad una festa, per pochissimi giorni. Anche la motivazione sulla consapevolezza sarebbe apparente e recherebbe un travisamento dei fatti di causa, e comunque non spiegherebbe l’affermata sussistenza della condizione in esame prima dell’episodio di Lugano. In particolare – si sottolinea nel ricorso – il dott. D. ha sempre dichiarato di non sapere affatto che il figlio fosse avvocato dei T., tanto piu’ che il figlio, pur avendo conseguito il titolo di avvocato, svolge attivita’ di imprenditore in campo alberghiero (gestendo una struttura al centro di Sorrento): per tale ragione il magistrato poteva ritenere piu’ probabile che fossero clienti della struttura turistica recettiva, piuttosto che dello studio legale di cui e’ titolare l’altro figlio, R..

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

per mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente prospetta l’insussistenza dell’illecito disciplinare sul piano della tipicita’. Mancherebbe ogni elemento di prova che possa accreditare la tesi della frequentazione oggetto di incolpazione e anche rispetto all’unica occasione di contatto interpersonale avuta dal dott. D., in realta’ prevalentemente motivato dall’esigenza di accompagnare il figlio in un momento di difficolta’ di quest’ultimo, difetterebbe alcun elemento da cui possa ritenersi dimostrata la conoscenza da parte del magistrato delle vicende personali in cui erano coinvolti i T..

2. – I motivi – da esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione – sono infondati.

2.1. – Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. b), prevede come illecito disciplinare, tra l’altro, la frequentazione di persona che al magistrato consta (essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o avere subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o) essere sottoposta ad una misura di prevenzione.

Si tratta di una disposizione che mira a tutelare il valore della credibilita’ del magistrato, sul rilievo che la frequentazione (di pregiudicati o) di persone proposte e sottoposte a misure di prevenzione puo’ appannarne l’immagine e suscitare forti sospetti sulla capacita’ del magistrato stesso di mantenere salda la sua imparzialita’ nell’esercizio delle sue funzioni.

Il citato art. 3, comma 1, lett. b), richiede due elementi: uno oggettivo, costituito dalla condotta di frequentazione di una persona appartenente ad una della categorie espressamente indicate dalla norma; l’altro psicologico o soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza della condizione della persona frequentata.

2.2. – Tanto premesso, la sentenza ha innanzitutto documentalmente accertato che T.V.G. ed il figlio L. – ritenuti vicini al clan camorristico dei (OMISSIS) ed alla banda (OMISSIS) – sono sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il ricorrente non contesta questa circostanza relativa alla sussistenza della condizione personale dei T..

2.3. – Le censure articolate con il ricorso si appuntano sull’elemento della frequentazione e della consapevolezza della situazione giudiziaria delle persone con cui il dott. D. ha avuto rapporti.

2.3.1. – Ora, e’ senz’altro esatta, in punto di diritto, la deduzione del ricorrente secondo cui, ai fini della qualificazione della condotta come frequentazione, non e’ sufficiente un occasionale incontro per integrare l’illecito. La frequentazione presuppone una abitualita’ ed assiduita’ di comportamento che un fatto occasionale non dimostra: frequentare una persona significa infatti trovarsi spesso con una determinata persona, intrattenere con la stessa rapporti con una certa regolarita’.

Ma la sentenza impugnata, nel pervenire alla conclusione che la condotta posta in essere dal dott. D. integra gli estremi della frequentazione, non ha applicato un principio diverso: non ha cioe’ affermato che, per la configurabilita’ dell’illecito, e’ sufficiente un incontro unico od isolato, ne’ e’ venuta meno all’obbligo di motivare, nella ricostruzione e nella valutazione degli elementi di fatto, sulla necessaria assiduita’ dei rapporti.

Invero, la Sezione del Consiglio superiore ha ritenuto integrato l’illecito contestato dopo avere in concreto accertato, con motivazione stringente e circostanziata, alla stregua delle univoche e cospiranti emergenze probatorie, che il rapporto del dott. D. con i T. e’ andato oltre il carattere di unicita’ ed occasionalita’, e si e’ manifestato attraverso incontri significativi e sintomatici, per il loro obiettivo significato, del consolidamento di una frequentazione prolungata nel tempo.

Un primo episodio risale al periodo antecedente il 20 maggio 2013, quando il dott. D. ha incontrato in un bar della piazza principale di Sorrento T.V.G., presentatogli dal figlio D.D.: un incontro non esauritosi in una mera presentazione, avendo in quell’occasione il magistrato appreso, in esito alla conversazione, che il proprio interlocutore era un imprenditore laziale che frequentava Sorrento in ragione del proprio lavoro di commerciante (la circostanza emerge dagli stessi chiarimenti forniti dall’interessato al Presidente della Corte di cassazione con nota del 20 maggio 2014). Non interessa in questa sede approfondire se vi sia stato un secondo incontro – questa volta nel settembre-ottobre 2013 – con T.V.G. e con T.L. (episodio che la Sezione disciplinare ricostruisce sulla base delle dichiarazioni, non smentite, rese dal dott. D. nell’intervista concessa al quotidiano “(OMISSIS)” e riportate nella edizione del (OMISSIS)). Cio’ che e’ apparso al giudice a quo dirimente e’ che il rapporto con i T. si e’ poi sviluppato ed e’ culminato nel viaggio-soggiorno a Lugano al fine di partecipare alla comunione della nipote di T.V.G. nel periodo (OMISSIS): il magistrato e la di lui consorte hanno percorso il lungo viaggio da Cassino a Lugano a bordo dell’autovettura di T.V.G.; hanno ricevuto l’ospitalita’ per due giorni nella casa di Lugano di T.L.; hanno partecipato alla festa seguita alla comunione della nipote di T.V.G.; sono stati accompagnati da T.L. presso l’albergo dove alloggiava il figlio del magistrato, D., e in quella occasione hanno incontrato nuovamente, all’interno di un bar, T.V.G. (tali episodi risultano dagli stessi chiarimenti dalla risposta dell’incolpato ai chiarimenti richiesti in data 16 maggio 2014 dal Presidente della Corte di cassazione; la partecipazione alla festa della comunione e’ stata poi ampiamente pubblicizzata a mezzo di documentazione fotografica pubblicata su un quotidiano di rilievo nazionale).

La sentenza impugnata ha messo insieme tale episodi e, con un apprezzamento privo di mende logiche e giuridiche e con un ragionamento nient’affatto congetturale o meramente circolare, ha accertato che, con il viaggio e l’ospitalita’ a Lugano e con la partecipazione ad una cerimonia di carattere familiare, il rapporto tra il magistrato e i T. si e’ manifestato e consolidato nei termini previsti dalla fattispecie sanzionatoria. L’obiettivita’ della condotta – di una conoscenza caratterizzata dal frequentarsi con un certo grado di familiarita’ – e’ stata desunta proprio dalla “intervenuta accettazione – senza alcuno scrupolo, remora o condizione della ospitalita’ offerta in un altro Stato”, “peraltro interamente a spese della famiglia T.”: il dott. D., per il ruolo che rivestiva, “non avrebbe certamente accettato un invito cosi’ impegnativo (viaggio e permanenza in uno Stato estero) al fine di partecipare ad un evento a carattere strettamente familiare (quale era quello della comunione della nipote di T.V.) qualora l’iniziativa fosse partita da persone con cui aveva avuto un rapporto di mera conoscenza”.

2.3.2. – Quanto all’elemento psicologico della fattispecie, e’ erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il ricorrente, ad avviso del quale il requisito della consapevolezza o della conoscenza della particolare situazione dovrebbe logicamente sussistere prima di quello della frequentazione; giacche’ quel che e’ necessario – ma anche sufficiente – ad integrare l’illecito disciplinare previsto dal citato art. 3, comma 1, lett. b), e’ che la conoscenza della particolare situazione in cui trovasi la persona frequentata accompagni l’obiettivita’ della condotta o anche di un suo segmento, ossia che al magistrato consti quella condizione quando frequenta, o continua a frequentare, quella certa persona.

E nella specie proprio a questo principio si e’ attenuta la Sezione disciplinare.

La sentenza impugnata, infatti, ha rilevato che, per stessa dichiarazione dell’incolpato, l’informazione circa la sottoposizione dei T. a misure di prevenzione personali e patrimoniali era stata acquisita dal dott. D. in occasione del viaggio a Lugano; ed ha escluso – correttamente l’irrilevanza per tardivita’, in relazione alla fattispecie contestata, di tale conoscenza, giacche’ la consapevolezza della particolare condizione dei T. e’ comunque “di fatto intervenuta nel corso di una frequentazione che non risulta essersi interrotta nemmeno a seguito del colloquio tra il magistrato ed il T. all’interno del bar di Lugano”, essendo “la frequentazione tra le due famiglie… proseguita quantomeno fino al rientro a Sorrento”, tanto piu’ che i T. erano “nella disponibilita’ del mezzo di locomozione che aveva consentito alla famiglia D. di raggiungere Lugano”.

2.4. – In relazione alle fonti del convincimento, la Sezione disciplinare ha legittimamente ricostruito i fatti e le vicende sulla base delle dichiarazioni del dott D. sia in sede di chiarimenti forniti al Presidente della Corte sia nel corso dell’interrogatorio dinanzi al Procuratore generale, oltre che degli approfondimenti disposti dalla Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura che aveva proceduto all’audizione del magistrato chiamato anche a riferire in merito ai fatti oggetto delle notizie e dei servizi giornalistici: atti, tutti, confluiti nel procedimento disciplinare a seguito dell’acquisizione disposta dalla Procura generale, e costituenti risultanze istruttorie utilizzabili, trattandosi di atti di indagine contenuti nel fascicolo del procedimento inviato dal Procuratore generale alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (cfr. Sez. Un., 14 novembre 2012, n. 19829).

La decisione impugnata argomenta in modo diffuso ed in se’ coerente le ragioni per le quali ha ritenuto comprovata l’obiettivita’ della condotta di frequentazione e la conoscenza della particolare situazione di sottoposti a misure di prevenzione personali e patrimoniali in cui si trovavano le persone frequentate.

Con le sopra indicate doglianze, il ricorrente, pur apparentemente prospettando violazioni di legge e carenze di motivazione, sollecita, anche la’ dove denuncia mancanza o inesistenza della motivazione e travisamento dei fatti di causa o delle risultanze processuali, un’inammissibile rivalutazione di circostanze e comportamenti, sovrapponendola a quella del giudice a quo, rimettendo cosi’ in discussione gli apprezzamenti in fatto della Sezione disciplinare, che, in quanto basati sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espressi con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottraggono al giudizio di legittimita’.

Le articolate censure non sono idonee ad attestare la ricorrenza di specifiche risultanze, precisamente ed esaurientemente definite, tali da porsi in rapporto di decisiva e rigorosa incompatibilita’ con la decisione adottata.

In particolare, non costituisce una circostanza idonea ad escludere la rilevanza disciplinare del contestato addebito la giustificazione del viaggio a Lugano esplicitata dall’incolpato, il quale ha addotto di avere accettato l’invito in Svizzera per il desiderio di trascorrere un po’ di tempo con il figlio D., in quel periodo provato da una vicenda giudiziaria che lo aveva riguardato. Come infatti ha messo in evidenza la Sezione del Consiglio superiore, si tratta di una giustificazione nient’affatto risolutiva ai fini dell’esclusione dell’elemento della frequentazione: sia perche’ puo’ ben essere stato proprio la relazione con i T. ad avere spinto il magistrato nel determinarsi a cogliere l’occasione per trascorrere qualche giorno con il figlio; sia perche’ padre e figlio dimoravano vicino nella stessa zona della Campania (non e’ determinante stabilire se entrambi nella cittadina di Sorrento, come si legge nella sentenza impugnata, o se, come invece si puntualizza in ricorso, l’uno – D. – a Sorrento e gli altri – i genitori – in Piano di Sorrento), e per poter stare insieme durante un fine settimana non avrebbero certamente avuto bisogno di affrontare l’impegnativo viaggio fino a Lugano per partecipare, alloggiando peraltro in posti diversi, ad un evento organizzato da terzi che avrebbe creato occasioni di contatto significativamente meno intense rispetto a quelle che avrebbe offerto la permanenza nello stesso periodo a casa propria.

Ne’ interessa discettare se gia’ prima del maggio 2014 l’incontro o gli incontri a Sorrento fossero tali da integrare gli estremi della frequentazione ai sensi della piu’ volte citata norma prevedente l’illecito disciplinare in questione: posto che la sentenza impugnata e’ chiara nel desumere l’esistenza di una frequentazione suscettibile di rilevanza disciplinare dalla accettazione dell’ospitalita’ in Svizzera e dagli incontri, dalle relazioni e dai contatti susseguitisi nei primi giorni del maggio 2014: il viaggio delle due famiglie da Cassino a Lugano e ritorno a bordo della vettura di T.V.; l’accoglienza ed il pernottamento del magistrato e della di lui consorte nella dimora di T.L.; la partecipazione del magistrato ad una cerimonia di carattere familiare per la comunione della nipote di T.V. e figlia di T.L..

3. – Non puo’ trovare ingresso la richiesta del pubblico ministero di applicazione della esimente della scarsa rilevanza del fatto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, mancando un corrispondente motivo di specifica censura nel ricorso per cassazione, ricorso alla cui stregua sono fissati i limiti del thema decidendum.

4. – Il ricorso e’ rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese, non essendovi stata attivita’ difensiva da parte del Ministero intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso, in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA