Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14919 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14919

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26701/2016 proposto da:

R.A., R.G.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FRIGGERI ATTILIO 55, presso lo studio dell’avvocato

R.G.O., che rappresenta e difende il primo e sta in giudizio

di persona ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

ZURITEL SPA, RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD, FONDIARIA SAI SPA, GE

CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA, C.M., P.S.,

FE.SA., L.R., STEFANO UNO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3298/2015 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di

ROMA, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

considerato che:

con istanza datata 25/10/2016 gli originari ricorrenti per la revocazione della sentenza n. 10028/2012 di questa Corte, R.A. e G.O., prospettano che, nell’intestazione dell’ordinanza che si è pronunciata sul ricorso (a suo tempo iscritto al n. 5182/13 r.g.) ed è stata pubblicata il 19/02/2015 col n. 3298, risulta menzionato, nel Collegio che la ha adottata, un giudice che non faceva parte di quello: cosa da cui fanno derivare la giuridica inesistenza del provvedimento adottato e, quindi, desumono che sul loro originario ricorso non si sarebbe ancora provveduto, sì da strutturare la loro istanza ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 3, al fine di conseguire quella che prospettano l’effettiva disamina del loro ricorso entro i successivi trenta giorni, per non essere quindi, nella loro ricostruzione, ancora questo essere mai stato esaminato;

effettivamente, nel Collegio risultante dall’intestazione di quell’ordinanza risulta inserito, quale Consigliere, tale dott. ” A.R.”, mentre invece, dell’originario Collegio dell’adunanza di sesta sezione del giorno 11/12/2014 faceva parte la dott.ssa ” A.A.”, alla quale, per incompatibilità dovuta al fatto che ella aveva fatto parte del Collegio che aveva pronunziato la sentenza oggetto di revocazione (n. 10028/12 di questa Corte), era subentrato, come da decreto 02/12/2014 del Presidente della sesta sez. civile, ritualmente acquisito anche agli atti del presente procedimento, appunto e proprio il consigliere F.R.;

dal ruolo organico della Magistratura alla data 11/12/2014 e comunque da quello del personale di Magistratura in servizio alla stessa data presso questa Corte suprema di cassazione, non risulta alcun Consigliere dalle generalità ” A.R.”;

dal verbale dell’adunanza in camera di consiglio 11/12/2014, risulta che, in luogo della dott.ssa A.A., aveva composto il Collegio che aveva trattato la revocazione in questione appunto il dott. F.R.;

così, l’evidenza dell’identità del Consigliere effettivamente presente all’adunanza camerale al cui esito è stata pronunciata l’ordinanza 19/02/2015 n. 3298 – che i ricorrenti vorrebbero perfino inesistente in dipendenza di tale erronea identificazione del quinto componente del Collegio – ed al contempo l’inesistenza di Consiglieri presso questa Corte dalle generalità indicate nell’intestazione, consentono di ricondurre agevolmente l’istanza dei R. – che non hanno inteso strutturarla come ricorso notificato alle controparti – ad una sollecitazione a questa Corte a porre rimedio a quello che pare, con ogni plausibilità, un mero errore materiale nella compilazione dell’intestazione del provvedimento, dovuto all’imperita sostituzione delle generalità del Consigliere che componeva tutti i Collegi di quella adunanza ( A.A.) con quelle del Consigliere che era subentrato per la trattazione di quel solo ricorso ( F.R.);

con precedente ordinanza 21/02/2017, n. 4498, di questa Corte è stata sottoposta alle parti la questione della convertibilità dell’istanza delle parti nella procedura ufficiosa di correzione di errore materiale, come introdotta dalla novella dell’art. 391 bis c.p.c., il cui primo comma è stato sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

detta ordinanza è stata comunicata pure alle parti come costituite nel precedente giudizio di legittimità – iscritto al n. 5182/13 r.g. di questa Corte – diverse dagli istanti R., anche onde loro consentire di interloquire sull’istanza da costoro proposta, anche ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3;

sono state depositate memorie dai ricorrenti, dalla Zuritel spa e dalla UniPolSAI Ass.ni, nonchè note dal P.G.;

può, infine, definitivamente riscontrarsi che si risolve in un mero errore materiale, per la non esistenza di altri magistrati – sia in servizio nel ruolo organico della Magistratura ordinaria, sia comunque soltanto presso questa Corte di legittimità nel periodo interessato – con le generalità indicate nell’intestazione dell’ordinanza oggetto dell’istanza di revocazione e contraddistinta con il n. 3298/15, la menzione in essa, tra i magistrati componenti del Collegio deliberante, del dott. ” A.R.” in luogo del dott. ” F.R.”;

del tutto irrituale è quindi l’istanza formulata ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 3, visto che sul ricorso per revocazione questa Corte ha da tempo provveduto con il formale provvedimento sul punto adottato, affetto da un errore materiale inidoneo a degradarlo ad atto giuridicamente inesistente (attesa anche la sostanziale relegazione ad ipotesi di mancanza materiale dell’atto o di suoi segmenti procedimentali significativi di ogni ipotesi di inesistenza, ricostruita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte) e che ad ogni buon conto qui si emenda, in applicazione del seguente principio di diritto: “va escluso che un provvedimento giurisdizionale, affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del Collegio che lo ha pronunciato, possa qualificarsi inesistente e pertanto inidoneo a validamente definire – salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione – il ricorso che lo ha introdotto; pertanto, è infondata l’istanza, anche ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 3, che prospetti come non ancora esaminato l’originario ricorso, ove sia fondata sulla circostanza che su quest’ultimo non possa dirsi intervenuto alcun provvedimento per essere giuridicamente inesistente quello affetto da quel mero errore materiale”;

resta formalmente rigettata ogni istanza di provvedere L. n. 117 del 1988, ex art. 3, essendo del tutto evidente come questa Corte abbia fin da subito provveduto in modo pieno e tempestivo sulle istanze dei R., con provvedimento affetto solo da un errore materiale, non potendo certamente reputarsi quest’ultimo tale – se non a prezzo di interpretazioni a dir poco arbitrarie – da renderlo inesistente;

di conseguenza, può disporsi senz’altro indugio la correzione nei sensi di cui in dispositivo, non essendovi poi luogo a provvedere, per la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento che qui si conclude, nè quanto alle spese, nè in ordine all’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L.. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dispone correggersi, nell’ordinanza resa da questa Corte e pubblicata il 19 febbraio 2015 col n. 3298, le parole ” A.R.”, ove ricorrenti, con le parole ” F.R.”.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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