Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14919 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2797/2007 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE
MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI MARINO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZATACHETTO Daniela, giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27,
presso lo studio dell’avvocato MEREU Paolo, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta
delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
VERONA, depositata il 24/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BISCONTI che si riporta;
udito per il resistente l’avvocato MEREU che si riporta;
sentito il P.M., in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. BASILE
Tommaso, che nulla osserva sulla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:
“La CTR del Veneto ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto da B.G., con atto depositato il 28 dicembre 2005, avverso la sentenza 95.01.2004 che le era stata notificata il 27 ottobre 2004.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, col quale lamenta che la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sua residenza, e non nel domicilio da lei eletto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17. La notificazione, in quanto nulla, non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c.. Denuncia pertanto violazione dell’art. 17 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51.
Il Comune di Isola della Scala resiste con controricorso.
La sentenza impugnata è stata depositata il 24 maggio 2006. Al ricorso si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, in vigore dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2007. Deducendo violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avrebbe pertanto dovuto concludersi “a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”, che il ricorso non contiene. Va dunque dichiarato inammissibile, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., n. 5″.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011