Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14918 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 20/07/2016, (ud. 15/12/2015, dep. 20/07/2016), n.14918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25650-2014 proposto da:

CAVIOT DI O.D.T. S.A.S., in persona del socio

accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/a, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO,

che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UTET GRANDI OPERE S.P.A., (già UTET – UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

TORINESE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO DURANTE, FILIPPO MOLLEA

CEIRANO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PERSIANI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5797/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2015 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

uditi gli avvocati Giorgio COSTANTINO, Filippo CEIRANO MOLLEA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CAVIOT di O.D.T. e C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5797 del 29 ottobre 2013, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello della società contro la sentenza del Tribunale di Roma che, decidendo su tre cause riunite, aveva fra l’altro condannato la CAVIOT al pagamento in favore della UTET s.p.a. della somma di Euro 236.008,86, oltre interessi.

Il giudice d’appello ha ritenuto che: a) l’appello è stato validamente notificato solo in data 31 gennaio 2006, oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1, decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 20 dicembre 2005; b) il precedente tentativo di notifica, tempestivamente attivato ma non andato a buon fine, è stato eseguito presso un indirizzo errato del difensore domiciliatario in primo grado della UTET s.p.a., indirizzo mutato da anni e conosciuto dall’appellante, in quanto risultante dal timbro apposto sulla sentenza notificata e da numerose comunicazioni di cancelleria: la notifica è stata, quindi, effettuata in luogo che non ha nulla a che vedere con il domiciliatario e l’errore è totalmente imputabile al notificante; c) è irrilevante il richiamo all’art. 331 cod. proc. civ., poichè l’appello risulta notificato, in data 18 gennaio 2006, anche all’Associazione Professionale Studio Persiani, “litisconsorte processuale”, e “nei processi con pluralità di parti, quando si vena in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della parte stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall’impugnazione, questa esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le altre parti”.

2. La UTET Grandi Opere s.p.a. (già UTET – Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a.) ha resistito con controricorso.

La Associazione Professionale Studio Persiani non si è costituita.

3. Su istanza della ricorrente, il ricorso è stato fissato per l’odierna udienza per essere trattato congiuntamente ad altri ricorsi prospettanti analoghe questioni.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per ragioni di priorità logico-giuridica, va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 141, 160, 325 e 331 c.p.c..

Lamenta, in sintesi, che il giudice d’appello ha omesso di rilevare che, trattandosi – come è riconosciuto nella sentenza – di un caso di “litisconsorzio necessario processuale”, una volta eseguita tempestivamente la notificazione nei confronti di uno dei litisconsorti, la seconda notificazione, ove eseguita tardivamente nei confronti dell’altra parte, doveva essere qualificata come atto di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, ai sensi del citato art. 331 c.p.c., comma 1, compiuto dall’appellante in via anticipata rispetto all’ordine del giudice.

2. Il motivo, che, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile poichè il vizio della sentenza risulta correttamente denunciato, è altresì fondato.

In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili, eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame anche nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato: in tal caso, infatti, Fatto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (tra altre, Cass. nn. 15023 del 2000, 1512 del 2003, 13753 del 2009, 3071 del 2011, 11552 del 2013).

3. Resta assorbito il primo motivo.

4. Pertanto, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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