Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14918 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24866/2013 proposto da:

D.A. ((OMISSIS)), D.B. ((OMISSIS)),

D.M. ((OMISSIS)), D.F. ((OMISSIS)), quali eredi ed

aventi causa di D.C.M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VALDOSSOLA 100, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PETTORINO (Studio Mario Pettorino), che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALDOSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato NORMA LORI,

rappresentato e difeso dagli avvocati PRIMO CELEBRIN, GIUSEPPE DI

MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1464/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 3.6.1999 D.C.M.F. convenne innanzi al Tribunale di Napoli I.V., per sentir dichiarare di essere l’unica ed esclusiva proprietaria dell’appezzamento di terreno sito in (OMISSIS). distinto in catasto al foglio n. (OMISSIS), p.lle nn. (OMISSIS), per averlo acquistato per usucapione, in forza di possesso “animo domini” fin dal 1950.

A.N., a seguito del decesso di I.V., si è costituito quale unico erede, per la prosecuzione di tale processo.

Il Tribunale di Napoli, accolse la domanda della D.C. ritenendo raggiunta la prova degli elementi costitutivi dell’ acquisto della proprietà del bene per usucapione.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1464/13. pubblicata il 12.04.2013, in accoglimento dell’appello dell’ A. ha invece rigettato la domanda della D.C..

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, disattesa l’eccezione di nullità della prova per testi proposta dall’appellante, in quanto essa non era stata tempestivamente fatta valere ex art. 157 c.p.c., comma 2, ha ritenuto che la D.C. non avesse provato di avere esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, aventi caratteri di pienezza, esclusività e continuità, rilevando in particolare che non risultava la c.d. interversione del possesso in capo alla odierna ricorrente, avuto riguardo al fondo oggetto di causa.

La Corte d’Appello ha infatti ritenuto il contratto di affitto agrario riguardante l’appezzamento di terreno oggetto del giudizio, stipulato l’1.11.1960 da parte del deceduto D.G., marito della D.C.. una circostanza già da sola sufficiente a far ragionevolmente escludere che, nel periodo dal 1960 alla morte di D.G., la D.C. potesse contemporaneamente possedere in modo autonomo lo stesso terreno: la D.C., in quanto coniuge dell’affittuario e quindi membro della famiglia coltivatrice, non poteva vantare nei confronti del proprietario del fondo una situazione soggettiva diversa e più incisiva rispetto alla detenzione qualificata spettante all’affittuario stesso, con la conseguenza che avrebbe dovuto dar luogo ad una interversione del possesso ex art. 1141 c.c., che nel caso di specie non risultava provata.

I sigg. D.A., B., M., F., quali eredi di D.C., hanno proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione di detta sentenza.

A.G., quale erede di A.N., resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e artt. 1140, 1141, 1158, 1163 c.c. e segg., artt. 2727, 2728 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e della sussistenza dell’usucapione.

Il motivo è inammissibile, poichè, nei termini in cui è formulato, non ha ad oggetto l’errata applicazione delle molteplici norme invocate, nè censura l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014) applicabile ratione temporis, per non avere la Corte territoriale valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare le dichiarazioni dei numerosi testi escussi.

Ed invero, la Corte territoriale, da un lato ha affermato di non poter attribuire rilevanza al fatto che pure la D.C., quale coniuge convivente dell’affittuario, avesse coltivato il fondo dal 1950 nè al contratto di comodato da questa stipulato con il signor P., prodotto in fotocopia e del quale era stata contestata la conformità all’originale; dall’altro ha attribuito rilievo decisivo al fatto che la D.C.. nella menzionata qualità di coniuge dell’affittuario e, quindi, membro della famiglia coltivatrice, non poteva vantare nei confronti del proprietario del fondo una situazione soggettiva diversa dalla detenzione qualificata spettante all’affittuario stesso.

Da ciò la conseguenza che, ai fini di far valere l’usucapione del bene, l’attrice avrebbe dovuto dimostrare l’interversione della detenzione qualificata in possesso, ai sensi dell’art. 1141 c.c., interversione che, com’è noto, deve derivare o dal fatto del terzo. idoneo ad attribuire il possesso al mero detentore ovvero da un atto di opposizione da effettuarsi nei confronti del possessore. richiedendosi non solo il compimento di uno o più atti estrinseci, idonei a rappresentare l’intenzione del detentore di tenere per il futuro la cosa come propria, ma anche che gli stessi siano portati a conoscenza del possessore.

Orbene. secondo la valutazione di merito della Corte territoriale, fondata su motivazione logica, coerente ed adeguata, non risulta nè provata, nè dedotta l’esistenza di una idonea forma di interversione del possesso da parte della D.C., e tale essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata non risulta efficacemente contrastata dall’odierna ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, in favore di A.G. che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200.00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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