Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14918 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2789/2007 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE
MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI Marino, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZATACHETTO DANIELA,
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio
dell’avvocato MEREU Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
VERONA, depositata il 24/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BISCONTI che si riporta;
udito per il resistente l’avvocato MEREU che si riporta;
sentito il P.M., in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. BASILE
Tommaso, che nulla osserva sulla relazione.
Il Consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato
la seguente relazione, che il collegio condivide:
Fatto
La CTR del Veneto ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto da G.A. nel dicembre 2005, avverso la sentenza 95.01.2004 che gli era stata notificata il 27 ottobre 2004.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, col quale lamenta che la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sua residenza, e non nel domicilio da lui eletto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17. La notificazione, in quanto nulla, non sarebbe stata idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c.. Denuncia pertanto violazione dell’art. 17 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51.
Il Comune di Isola della Scala resiste con controricorso.
Diritto
La sentenza impugnata è stata depositata il 24 maggio 2006. Al ricorso si applica pertanto, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, in vigore dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2007. Deducendo violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avrebbe pertanto dovuto concludersi “a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”, che il ricorso non contiene. Va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011