Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14917 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 679-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega a margine

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., S.F., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA TACITO N. 23, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO

FEDERICA, rappresentate e difese dagli avvocati FANARA CRISTINA,

CANNIZZARO GIUSI, SACCO MARIA ANTONIETTA, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1064/2 005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/12/2005 R.G.N. 996/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GRANOZZI GAETANO;

udito l’Avvocato FANARA CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7-4-2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, tra l’altro, rigettava la domanda proposta dalle odierne intimate ( S.F. e M.R.) diretta ad ottenere la declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la s.p.a. Poste Italiane, con conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al reintegra nel posto d lavoro e al pagamento delle retribuzioni relative.

Le lavoratrici proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e, nei confronti della S. e della M., resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 28-12-2005, per quanto riguarda le odierne intimate, dichiarava la illegittimità del termine apposto per la M. al contratto con decorrenza 22-12- 1999 e per la S. al contratto con decorrenza 28-2-2000 con conseguente conversione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato a decorrere dalle dette date e condannava la società alla riammissione in servizio delle lavoratrici nonchè al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado fino al soddisfo, oltre accessori, con detrazione, per la S., dell’aliunde perceptum indicato.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso nei confronti della S. e della M. con quattro motivi.

La S. e la M. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunciando violazione degli artt. 100, 343 e 346 c.p.c. e vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso dei contratti impugnati, riproposta da essa società con la memoria di costituzione in appello, “non avendo l’appellata in tale procedimento proposto impugnazione incidentale”.

In particolare la ricorrente deduce che essendo risultata, nei confronti della S. e della M., totalmente vittoriosa in primo grado, aveva soltanto l’onere di riproporre la detta eccezione.

La ricorrente rileva, poi, che la eccezione medesima “è divenuta oggetto di unitaria valutazione, da parte dei giudici di appello, a seguito della riunione dei giudizi separatamente proposti”.

Con il secondo motivo la società, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione, deduce che erroneamente la Corte territoriale ha respinto la eccezione in esame, nonostante la prolungata inerzia delle lavoratrici e il disinteresse dimostrato da parte delle stesse prima dell’instaurazione del giudizio.

Nell’esaminare i primi due motivi, strettamente connessi, il Collegio rileva preliminarmente che, come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, la Corte territoriale, in sostanza, pur avendo affermato di ritenere inammissibile la eccezione de qua, “tuttavia” ha poi esaminato e respinto nel merito tale eccezione, con valutazione unitaria per tutti i lavoratori, “apparendo corretta la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno del rigetto della stessa” (anche con riferimento alle odierne intimate).

Tale duplice motivazione è stata censurata dalla società, con i detti due motivi riguardanti le rispettive rationes decidendi, di guisa che, in sostanza, il rigetto del secondo motivo comporta la inammissibilità del primo, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione impugnata (v.

Cass. 21-10-2005 n. 20454, Cass. 14-3-2006 n. 5483, Cass. 20-4-2006 n. 9247, Cass. 16-5-2006 n. 11494, Cass. 27-7-2006 n. 17124, Cass. 2- 2-2007 n. 2272).

In particolare, infatti, nel merito la Corte territoriale ha, in sintesi, rilevato che “l’inerzia è qui meramente connotata da una circostanza che non ha alcun valore sintomatico, mentre la risoluzione postula una chiara volontà del lavoratore”.

Tale decisione è conforme al principio più volte affermato da questa Corte, in base al quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621). Del resto, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Con il terzo motivo la società, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto ai contratti conclusi (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’accordo 25-9-1997 e succ.) per la M. in data 22-12-1999 e per la S. in data 28-2-2000, in quanto stipulati successivamente al termine del 30-4-1998 previsto dalle parti collettive, ed all’uopo, tra l’altro, sostiene la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi dell’accordo del 1997.

Il motivo è infondato in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) e tanto basta per confermare la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione, in sostanza deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto, nella specie, la sussistenza della messa in mora con la notifica dei ricorsi di primo grado.

Il motivo risulta inammissibile.

La Corte di Appello, ha fissato il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni “maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio primo grado”, considerando quest’ultimo come primo atto di messa in mora.

Tale accertamento, prettamente di fatto ed inerente la interpretazione della domanda, riservato al giudice del merito, è stato, quindi, effettuato dalla Corte territoriale in conformità con l’indirizzo più volte dettato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 13-4-2007 n. 8903).

Del resto la censura della società risulta del tutto generica in quanto la ricorrente neppure riporta il contenuto dei ricorsi introduttivi di primo grado, nella parte relativa, che, secondo il suo assunto, non avrebbero integrato un atto di messa in mora.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore delle resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento in favore delle resistenti delle spese liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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