Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14917 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.15/06/2017),  n. 14917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3963/2013 proposto da:

N.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE SIRTORI 56, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO AMEDEO

MARINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

T. MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGATA MESSINESE;

– controricorrente –

e contro

S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 419/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 4 luglio 2012, rigettò l’impugnazione proposta da N.R. avverso la sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento B.M., il N. era stato condannato a rilasciare un prefabbricato insistente su un’area cortilizia, detenuto senza titolo.

Può essere utile riprendere, in estrema sintesi, la vicenda rappresentata in citazione dalla Curatela. Con contratto del 30 ottobre 1989 S.V. e B.M., quest’ultimo successivamente fallito, avevano concesso in locazione la metà di un’area cortilizia alla Fidercop s.r.l., con diritto della locataria di mettere in opera un prefabbricato leggero a struttura rimovibile, autorizzandola, altresì, ad aprire le porte per accedere al cortile, così da consentire lo scarico delle merci. La Fidercop si era impegnata a ripristinare lo stato dei luoghi alla fine della locazione, ma il N., il quale peraltro non era più l’amministratore della società, nonostante l’espresso invito fattogli pervenire dalla Curatela, con raccomandata del 19 marzo 2001, ma non aveva cessato dalla detenzione senza titolo.

Avverso la decisione d’appello ricorre per cassazione il N., prospettando tre motivi di censura. Resiste con controricorso il Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il N. denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che erroneamente la Corte locale ne aveva riconosciuto la legittimazione passiva a riguardo del capo della domanda concernente il rilascio del prefabbricato.

Il N., in sede di interrogatorio formale, aveva espressamente dichiarato di non essere proprietario del prefabbricato e di non averne la disponibilità.

Prospetta, il ricorrente, un’insanabile contraddizione, in quanto “o il bene era detenuto da altri e quindi il N. era carente di legittimazione, oppure il bene – a dire della Curatela – sarebbe stato detenuto dal N., ma nel momento in cui questi lo ha negato il prefabbricato era libero e quindi nella disponibilità dell’avente diritto”. Prosegue il ricorrente affermando che la Corte d’appello era caduta in un errore interpretativo, deducendo, a torto, che “essendo il prefabbricato un collegato pertinente al locale commerciale voluto dall’amministratore della Fidercop s.r.l., la restituzione dei locali al proprietario N. dopo la chiusura dell’attività commerciale avrebbe compreso anche lo stesso prefabbricato, esterno all’immobile principale ed insistente nell’aria cortilizia di proprietà comune dei coniugi B. – S., il primo poi dichiarato fallito”. Per contro il N. aveva sempre dichiarato e ribadito di non aver mai detenuto quel bene e di non averne avuto, pertanto, le chiavi.

La censura è manifestamente destituita di giuridico fondamento.

Non è dubbio che il Fallimento del B. avesse interesse ad agire in giudizio nei confronti del N., nel rispetto dell’astratto paradigma delineato dall’art. 100 c.p.c..Ovviamente è del tutto irrilevante che il chiamato in giudizio contrasti la domanda, affermando la insussistenza dei fatti addotti dall’attore. Peraltro, l’alternativa posta dal ricorrente non soddisfa in alcun modo l’interesse della controparte, perchè l’occupazione da parte di altri, ipotizzata dal N., risulta smentita dalle emergenze processuali; del pari frutto di una mera congettura risulta l’affermazione che il prefabbricato sarebbe stato lasciato libero e che il N., a dispetto della carica ricoperta, non aveva la disponibilità della chiave.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione circa un punto decisivo e controverso.

Prospetta il ricorso che la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere la richiesta di nomina di un CTU, così da avere una chiara rappresentazione dei luoghi. Per contro lo stato di fatto, a parere del N., era stato sbrigativamente ed insufficientemente accertato dal Giudice di secondo grado, sulla base “dello sterile richiamo alla missiva del 2 luglio 2001 e la conferma del suo contenuto sotto giuramento da parte dell’autore”. Senza considerare che il dichiarante M.P. non era stato in grado di ricordare se ci fosse un locale attiguo a quelli commerciali del N., al quale consegnò le chiavi locazione finita. In definitiva, secondo la prospettazione impugnatoria l’attore era venuto meno all’onere di provare il suo diritto.

Anche questa doglianza è radicalmente priva di fondamento, in quanto diretta inammissibilmente, peraltro senza neppure il conforto della plausibilità, a smentire l’accertamento e le scelte istruttorie di merito, in questa sede insindacabili.

Con il terzo ed ultimo motivo il N. lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte territoriale “liquidato la censura mossa in ordine alla condanna alle spese del giudizio di primo grado, asserendo che, sebbene la domanda non era stata accolta in toto, l’accoglimento della parte relativa al rilascio del bene costituiva una questione nodale e assorbente del giudizio”. Conclude il ricorrente affermando che: “non pare che la chiusura di tre serrande del locale commerciale dirette verso il cortile, la rimozione del grosso motore del congelatore per il supermercato, la eliminazione dei muri divisori leggeri e la demolizione del vano deposito merci possono costituire un minus rispetto alla domanda di rilascio”. Per questa ragione le spese legali andavano quanto meno compensate.

Neppure quest’ultimo motivo merita miglior sorte. Il regolamento delle spese, infatti, è riservato alla valutazione incensurabile del giudice del merito.

All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese legali, che tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè di ogni altra circostanza, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del resistente, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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