Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14917 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.;

– ricorrente –

contro

FAI -CISL (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale-

Cisl di Roma e del Lazio), in persona del Segretario Generale e

legale rappresentante pro tempore D.V.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gramsci n. 20, presso lo

studio dell’Avv. Giancarlo Perone, che la rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

5256/2009 del 21.05.2009 nella causa iscritta al n. 1599 RG dell’anno

2007;

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 18.04.2011 del

Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso riportandosi all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto, notificato il 11.12.2007, M.A. appellava la sentenza n. 4351 del 2006 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato inammissibili le domande proposte contro FAI CISL FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE INDUSTRIALE CISL ROMA LAZIO, perchè coperte da giudicato negativo in relazione a precedente decisione dello stesso Tribunale del 20.11.2002.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5256 del 2009 ha respinto l’appello della M., osservando che il gravame riguardava materia già oggetto della precedente decisione del 2002, divenuta definitiva. La M. propone ricorso per cassazione, contrastato dalla FAI CISL con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Il ricorso è improcedibile.

Risulta invero (cfr. attestazione della Cancelleria del 17.08.2010) che il ricorso della M., notificato il 18 giugno 2010, non era stato depositato in data 17.08.2010 nella Cancelleria della Corte di Cassazione, con violazione del termine di 20 giorni ex art. 369 c.p.c..

L’improcedibilità così rilevata ha efficacia assorbente dell’eccezione di inammissibilità dello stesso ricorso, sollevata dalla controricorrente, per decorso del termine di un anno ex art. 327 c.p.c..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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