Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14916 del 21/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2959-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO
13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2047/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 18/01/2006 r.g.n. 1515/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI MAURIZIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 20 dicembre 2005 – 18 gennaio 2006 aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro di O.R. dipendente della società Poste Italiane s.p.a. per il periodo 1 giugno 1999 – 30 ottobre 1999 con le pronunce consequenziali.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società.
La lavoratrice intimata ha resistito con controricorso.
Veniva prodotto verbale di conciliazione della lite sottoscritto in data 25 febbraio 2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve rilevarsi che dal verbali di conciliazione prodotto in atti le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. E’ quindi venuta meno la materia del contendere ed è conseguentemente inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Questa Corte (Cass., sez. lav., 27 ottobre 2005, n. 20860) ha infatti affermato in generale che quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, quale la conciliazione della lite tra dipendenti e datore di lavoro in sede sindacale, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito. Conf. Cass., sez. lav., 1 febbraio 2010, n. 2279.
2. Le relative spese di giudizio vanno integralmente compensate nello spirito di tale conciliazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti di O.R.; compensa integralmente tra le parti relative le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010