Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14916 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M., nella qualità di erede di A.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Verona n. 30. , presso lo

studio dell’Avv. Cristiano Guida, rappresentata g difesa dall’Avv.

Orefice Gennaro come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccio

Alessandro, Mauro Ricci e Clementina Pulii per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.

2939/ 2009 dell’8.5.2009/1.07.2009 nella causa iscritta al n. 10067

R.G. dell’anno 2006.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;

Udito l’Avv. Mauro Ricci per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 18.04.2011 del

Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che ha concluso riportandosi all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2939 del 2009 ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato – attesa la carenza del requisito socio – economico dell’incollocabilità al lavoro – la domanda di L.M., che quale erede di A. A., aveva chiesto il riconoscimento dello stato di invalidità civile del “de cuius” e del diritto all’indennità di accompagnamento.

La L. ricorre per cassazione con un motivi, cui resiste l’INPS. Non si sono costituiti gli intimati Ministeri.

2. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente contesta l’impugnata sentenza sul punto relativo al mancato riconoscimento del requisito della iscrizione nelle liste di collocamento speciale.

Il ricorso è privo di pregio e va disatteso sia per la genericità delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata, non suffragate da una chiara indicazione delle ragioni del ricorso e delle norme di legge violate, sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stato formulato alcun quesito di diritto.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese nei confronti dell’INPS, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione antecedente al D.L. n. 269 del 2003, che trova applicazione, ratione temporis, con riferimento ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), laddove nel caso di specie il ricorso originario venne depositato il 18.04.2002 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004). Nessuna statuizione sulle spese nei confronti degli intimati Ministeri, non essendosi costituiti e non avendo svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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