Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14915 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 20912 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

s.r.l. V.A.R.E.T., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Michele Bianco, col quale elettivamente si

domicilia in Roma, alla via Goiran, n. 23, presso lo studio

dell’avv. Giancarlo Contento;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, direzione centrale, in persona del direttore

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sezione 31, depositata in data 22 dicembre

2010, n. 84/31/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 luglio 2016;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto dei

primi sei motivi di ricorso e l’accoglimento del settimo.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha notificato alla societa’ due avvisi di accertamento, rispettivamente concernenti gli anni d’imposta 2002 e 2003, con i quali ha recuperato maggiore irpeg, maggiore irap e maggiore iva, reputando, in base al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2, il quale aveva introdotto l’ultimo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, che la contribuente negli anni in questione avesse sottovalutato gli immobili alienati. Secondo l’ufficio, difatti, i relativi contratti di compravendita riportavano prezzi sottostimati, anche in base ai dati emergenti dalla stipulazione di alcuni contratti di mutuo.

La contribuente ha impugnato gli avvisi, ma la Commissione tributaria provinciale ha respinto i ricorsi, dopo averli riuniti.

Il giudice d’appello ha rigettato il successivo appello proposto dalla societa’. Ha al riguardo rilevato che l’avvenuta approvazione della legge comunitaria per il 2008, la quale ha abrogato le disposizioni introdotte nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, pur comportando l’espunzione del concetto di valore normale delle compravendite, non ha completamente escluso la rilevanza delle quotazioni dell’OMI, su cui la determinazione del valore normale si basava, di guisa che quei dati, se integrati da ulteriori elementi, possono assurgere al rango di presunzione semplice.

Nel caso in esame, ha aggiunto la Commissione, l’Agenzia delle entrate non si e’ basata soltanto sugli elementi in questione, ma ha fatto leva anche sui mutui stipulati dagli acquirenti, che in alcuni casi sono risultati d’importo superiore rispetto a quello delle transazioni.

Avverso questa sentenza propone ricorso la societa’ per ottenerne la cassazione, che affida a sette motivi, cui l’Agenzia non reagisce con difese scritte.

Diritto

1.-Inammissibile, perche’ non congruente col contenuto della decisione, e’ il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la societa’ si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, la’ dove la Commissione, in violazione del principio in base al quale la fatturazione e la dichiarazione concernenti le compravendite immobiliari vanno riferite a quanto effettivamente percepito dal cedente, ha considerato presunzione qualificata il mero scostamento tra il dichiarato ed il valore OMI. Cio’ in quanto, come evidenziato in narrativa, il giudice d’appello non ha fatto leva, come vorrebbe la ricorrente, sul mero scostamento tra quanto dichiarato ed i dati dell’osservatorio del mercato immobiliare, ma ha ritenuto suffragati tali dati dalla valutazione degli importi dei mutui stipulati.

A tanto va aggiunto, con riguardo al profilo concernente l’iva, che indubbiamente e’ vero che non e’ possibile applicare direttamente e automaticamente all’iva i principi espressi in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa con riferimento all’antieconomicita’, a cio’ ostando la particolare natura del tributo, informato al principio di neutralita’, il quale induce a privilegiare quanto l’acquirente ha pagato o si e’ impegnato a pagare (tra varie, Cass. 4 giugno 2014, n. n. 12502 e, nella giurisprudenza comunitaria, in particolare Corte giust. 22 giugno 2016, causa C-267/15, Gemeente Woerden c. Staatssecretaris van Financien).

Vero altresi’ e’, tuttavia, che l’incongruita’ del prezzo convenuto per la cessione puo’ rilevare, come nella fattispecie e’ rilevato, come indizio di non verita’ del prezzo effettivamente convenuto o corrisposto; indizio, che il giudice d’appello ha ritenuto confortato dagli ulteriori elementi riportati in narrativa.

2.- Queste considerazioni fanno giustizia anche del quarto motivo di ricorso, che per ragioni di priorita’ logica va esaminato preliminarmente rispetto agli altri che lo precedono, col quale la societa’ si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omessa motivazione in ordine alla congruenza delle quotazioni dell’OMI. Le quotazioni dell’osservatorio del mercato immobiliare, difatti, costituiscono mero strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio del potere di valutazione estimativa, sicche’, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (in termini, Cass., ord. 25707/15; conf., ord. 8630/16). Nel caso in esame, queste indicazioni di larga massima sono state riempite col riferimento agli elementi tratti dai contratti di mutuo, di modo che la censura dedotta e’ priva del connotato della decisivita’ (tale valutazione emerge anche da Cass. 20 aprile 2016, n. 7857).

Del resto, il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, in definitiva sollecitato con la censura in esame (in termini, fra varie, Cass., ord. 28 marzo 2012, n. 5024).

3.- Analoghe valutazioni vanno spese con riguardo al secondo ed al terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perche’ connessi, con i quali la societa’ denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, sostenendo che la stipulazione dei contratti di mutuo nulla aggiunga sotto il profilo probatorio alla ricostruzione compiuta in base alle quotazioni dell’OMI (secondo motivo), nonche’, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in ordine al fatto decisivo della rilevanza della stipulazione dei contratti di mutuo (terzo motivo).

In entrambi i casi, sia pure sotto diversa prospettiva, difatti, la societa’ se’guita a sollecitare un riesame del ragionamento decisorio, prospettando l’assegnazione di un peso diverso da quello assegnato dalla Commissione agli elementi al proprio vaglio.

4.- Infondato e’ il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la societa’ si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonche’ del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, la’ dove la Commissione ha escluso la rilevanza del fatto che le quotazioni dell’Omi non siano state allegate all’avviso, giacche’, sostiene, l’avviso di accertamento e’ illegittimo per violazione dell’obbligo di allegare gli atti non conosciuti ne’ ricevuti dalla parte contribuente.

La societa’ riconosce in ricorso che “le quotazioni – sono – state riportate nell’avviso di accertamento” (pag. 24, penultimo rigo, del ricorso).

Cio’ comporta che l’ufficio ha dato conto del criterio di valutazione adottato o, comunque, degli elementi che hanno concorso a definirlo. La censura esula allora dal tema della motivazione dell’avviso, traducendosi nella contestazione dell’idoneita’ del criterio e, quindi, andando ad incidere sul piano, tutt’affatto diverso, della prova della pretesa (espressamente in termini, da ultimo, Cass. 27 aprile 2016, n. 8336).

5.- Inammissibile per carenza di autosufficienza e’ il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, col quale la societa’ si duole dell’omessa valutazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza in tutti i casi di mutui di importi superiori a quelli dichiarati in atti.

Manca difatti la trascrizione dei punti degli avvisi di accertamento concernenti gli atti in relazione ai quali si assume che non fossero stati stipulati mutui d’importi superiori a quelli dichiarati nei contratti e degli atti in questione e, prima ancora, manca l’indicazione di quale fase processuale e del fascicolo in cui si trovino gli avvisi e gli atti dei quali si discute, ex art. 366 c.p.c., n. 6: l’indicazione incide sull’ammissibilita’ del motivo e le trascrizioni sono necessarie al giudice di legittimita’, che deve valutarne la fondatezza in base alle compiute, specifiche e, quindi, autosufficienti allegazioni di parte, non bastando sul punto la stringatissima sintesi del contenuto di avvisi ed atti che compare nelle prime pagine del ricorso, ne’ risultando sufficiente il riferimento alle pagine degli avvisi di accertamento, non altrimenti conoscibili (in termini, vedi, fra varie, Cass. 12 dicembre 2014, n. 26174).

6.- Parimenti inammissibile per carenza di autosufficienza si presenta il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la contribuente si duole dell’omessa pronuncia in ordine alle contestazioni riguardanti la ripresa a tassazione delle utenze relativa ad immobile di proprieta’ della societa’, ma in uso al legale rappresentante di questa.

La societa’ si limita difatti a riprodurre uno stralcio dell’atto di appello, ma non riproduce il punto del ricorso introduttivo nel quale avrebbe avanzato tale contestazione; criptico ed inidoneo allo scopo e’ sul punto il generico riferimento contenuto a pag. 9, punto 4, del ricorso, concernente la ripresa “…in aumento dei costi corrispondente al rapporto fra l’ammontare degli affitti degli immobili civili e l’ammontare degli affitti complessivi”, che nessun riferimento fa all’immobile cui ha riguardo il profilo della tassazione delle utenze.

7.- Il ricorso va in conseguenza respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attivita’ difensiva.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibili il primo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso e rigetta i restanti.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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