Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14915 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.15/06/2017),  n. 14915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5374/2012 proposto da:

L.T. (OMISSIS), L.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, V. GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO MOROSINI;

– ricorrenti –

contro

Q.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DAVIDE

PIPERNO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIERANTONIO ERCOLI, COSTANTINO ERCOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2224/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia e per la compensazione alle

spese.

Fatto

MOTIVAZIONE

L.A. e T. con citazione notificata il 6/4/1990 citavano in giudizio Q.G. e, premesso di essere comproprietari di un immobile sito nel Comune (OMISSIS) confinante con un altro edificio di proprietà del convenuto, deducevano che quest’ultimo, nella primavera del 1986, aveva proceduto all’abbattimento del suo edificio e lo aveva ricostruito ex novo, violando tuttavia la normativa in tema di distanze legali. Q.G. proponeva domanda riconvenzionale qui non rilevante.

Il Tribunale di Lodi rigettava sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale.

I L. ricorrevano in appello chiedendone la riforma e riproponendo le loro domande; resisteva l’appellato insistendo per la conferma della sentenza impugnata. L’adita Corte d’Appello di Milano con la pronuncia n. 1490/04 respingeva il gravame, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Contro detta pronuncia i L. proponevano ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

Questa Corte accoglieva i primi due motivi del ricorso principale e rigettava il terzo; rigettava il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarava assorbiti gli altri.

I L. hanno riassunto il giudizio.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 22/7/2011 rigettava le domande proposte da L.A. e T. contro Q.G. con l’originario atto di citazione notificato il 6/4/1990 proposto davanti al Tribunale di Lodi, così come riproposte nel giudizio di rinvio.

I L. hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Q.G. ha resistito con controricorso.

Con atto datato 3/2/2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte in data 13/2/2017 gli avvocati Alessandro Morosini e Alberto Cavaliere, difensori dei ricorrenti L.A. e L.T. in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione, rinunciavano al ricorso dando altresì atto di accordo sulla compensazione delle spese.

Il predetto atto di rinuncia era altresì sottoscritto, per accettazione della rinuncia con compensazione delle spese, dagli avvocati Pierantonio Ercoli e Davide Piperno difensori del controricorrente Q.G., muniti di procura speciale a margine del controricorso attributiva del potere di accettare la rinuncia.

Ritenuto:

– che la rinuncia è stata depositata tempestivamente ed è stata sottoscritta dai difensori dei ricorrenti, muniti dei relativi poteri, come prescritto dall’art. 390 c.p.c.;

– che la rinuncia è stata accettata dai difensori del controricorrente, muniti dei relativi poteri;

– che vi è accordo sulla compensazione delle spese;

– che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione di questo processo di cassazione senza condanna alle spese atteso l’intervenuto accordo in tal senso.

PQM

 

Dichiara estinto per rinuncia questo processo di cassazione R.G.N. 5374/2012. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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