Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14915 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POLTRONESOFA’ S.p.A,, in persona del legale rappresentante pro
tempore, quale successore a titolo universale di ARREDARE S.r.l.,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69,
presso lo studio dell’Avv. GUIDO ORLANDO, che la rappresenta e
difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Giorgio Ferrari del
foro di Modena per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Aniene n. 14, preso lo studio Legale e Tributario Sciumè
&
Associati, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti FIUME Gherardo e Massimo Sanguigni del foro di Milano come da
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.
555 del 27.05.2009/30.06.2009 nella causa iscritta al n. 680 R.G.
dell’anno 2007.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 18.04.2011 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato, che ha concluso riportandosi all’anzidetta relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 555 del 2009, in parziale riforma della decisione di primo grado del tribunale di Milano n. 757 del 2007, ha ridotto la condanna a favore di D. F.A. e carico dell’appellante Srl Arredare delle differenze retributive ad Euro 9.936,16, oltre interessi e rivalutazione; ha confermato le restanti statuizioni, relative all’importo di Euro 10.308,05 per retribuzioni nel periodo di maternità.
La Corte territoriale ha ribadito la sussistenza dei un rapporto di lavoro subordinato, escludendo la configurabilità di un rapporto di associazione in partecipazione ex art. 2549 cod. civ., e di una rapporto di collaborazione relativamente all’ultimo periodo.
La Poltronesofà S.pA., quale successore a titolo universale di Arredare Srl, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’intimata resiste con controricorso.
2. In via preliminare va rilevata la tardività – per violazione del termine previsto dall’art. 370 c.p.c. – del controrocorso, essendo stato notificato il 23 settembre 2010, a fronte del ricorso notificato il 30 giugno 2010, con termine per il deposito dello stesso scadente il 20 luglio 2010.
III. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2549 c.c., dell’art. 2552 c.c., comma 3, nonchè vizio di motivazione, contestando l’impugnata sentenza in relazione all’erronea valutazione dell’insussistenza di un rapporto di associazione in partecipazione e alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso sono formulati due quesiti di diritto a pag. 11 del ricorso.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2094 cod. civ., e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato la ricorrenza della subordinazione, senza una verifica del grado di autonomia effettivamente riconosciuta all’associata. In questo senso è formulato il quesito di dritto a pag. 18 del ricorso.
Gli esposti motivi sono infondati, in quanto il giudice di appello ha proceduto ad una valutazione della natura del rapporto intercorso tra le parti con ampia e coerente motivazione in ordine agi indici caratteristici della subordinazione, in particolare evidenziando vincoli di orario, osservanza di direttive, redazione di “rapportini di fine giornata” relativi alle vendite effettuate, pattuizione della sospensione del rapporto per maternità con impegno di ripresa. A tale valutazione la ricorrente ha opposto un diverso e non consentito apprezzamento.
4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2113 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, e ciò in relazione alla dichiarazione della D. di non avere nulla più a pretendere in ordine al rapporto di associazione in partecipazione, dichiarazione contenente valida rinuncia e non semplicemente una mera dichiarazione di scienza non vincolante (in tal senso quesito a pag.
21 del ricorso).
Anche questo motivo non merita adesione, giacchè, qualificato il rapporto in termini di subordinazione, a c.d. quietanza liberatoria, in conformità a consolidato indirizzo giurisprudenziale, è stata ritenuta una dichiarazione di scienza priva di efficaci negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio per l’accertamento dei suoi diritti non ancora soddisfatti.
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità in relazione alla rilevata intempestività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011