Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14915 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POLTRONESOFA’ S.p.A,, in persona del legale rappresentante pro

tempore, quale successore a titolo universale di ARREDARE S.r.l.,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69,

presso lo studio dell’Avv. GUIDO ORLANDO, che la rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Giorgio Ferrari del

foro di Modena per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Aniene n. 14, preso lo studio Legale e Tributario Sciumè

&

Associati, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli

Avv.ti FIUME Gherardo e Massimo Sanguigni del foro di Milano come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

555 del 27.05.2009/30.06.2009 nella causa iscritta al n. 680 R.G.

dell’anno 2007.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 18.04.2011 del

Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso riportandosi all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 555 del 2009, in parziale riforma della decisione di primo grado del tribunale di Milano n. 757 del 2007, ha ridotto la condanna a favore di D. F.A. e carico dell’appellante Srl Arredare delle differenze retributive ad Euro 9.936,16, oltre interessi e rivalutazione; ha confermato le restanti statuizioni, relative all’importo di Euro 10.308,05 per retribuzioni nel periodo di maternità.

La Corte territoriale ha ribadito la sussistenza dei un rapporto di lavoro subordinato, escludendo la configurabilità di un rapporto di associazione in partecipazione ex art. 2549 cod. civ., e di una rapporto di collaborazione relativamente all’ultimo periodo.

La Poltronesofà S.pA., quale successore a titolo universale di Arredare Srl, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimata resiste con controricorso.

2. In via preliminare va rilevata la tardività – per violazione del termine previsto dall’art. 370 c.p.c. – del controrocorso, essendo stato notificato il 23 settembre 2010, a fronte del ricorso notificato il 30 giugno 2010, con termine per il deposito dello stesso scadente il 20 luglio 2010.

III. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2549 c.c., dell’art. 2552 c.c., comma 3, nonchè vizio di motivazione, contestando l’impugnata sentenza in relazione all’erronea valutazione dell’insussistenza di un rapporto di associazione in partecipazione e alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso sono formulati due quesiti di diritto a pag. 11 del ricorso.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2094 cod. civ., e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato la ricorrenza della subordinazione, senza una verifica del grado di autonomia effettivamente riconosciuta all’associata. In questo senso è formulato il quesito di dritto a pag. 18 del ricorso.

Gli esposti motivi sono infondati, in quanto il giudice di appello ha proceduto ad una valutazione della natura del rapporto intercorso tra le parti con ampia e coerente motivazione in ordine agi indici caratteristici della subordinazione, in particolare evidenziando vincoli di orario, osservanza di direttive, redazione di “rapportini di fine giornata” relativi alle vendite effettuate, pattuizione della sospensione del rapporto per maternità con impegno di ripresa. A tale valutazione la ricorrente ha opposto un diverso e non consentito apprezzamento.

4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2113 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, e ciò in relazione alla dichiarazione della D. di non avere nulla più a pretendere in ordine al rapporto di associazione in partecipazione, dichiarazione contenente valida rinuncia e non semplicemente una mera dichiarazione di scienza non vincolante (in tal senso quesito a pag.

21 del ricorso).

Anche questo motivo non merita adesione, giacchè, qualificato il rapporto in termini di subordinazione, a c.d. quietanza liberatoria, in conformità a consolidato indirizzo giurisprudenziale, è stata ritenuta una dichiarazione di scienza priva di efficaci negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio per l’accertamento dei suoi diritti non ancora soddisfatti.

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità in relazione alla rilevata intempestività del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA