Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14914 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24332 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

P.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Roberto D’Amato, col quale

elettivamente domicilia in Roma, alla via Sebastiano Veniero, n. 31,

presso lo studio Cozzolino-Magrì;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, e

Ministero delle Finanze, in persona del ministro pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 24, depositata in data 24 giugno

2009, n. 100/24/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 luglio 2016;

udito per la società l’avv. Roberto D’Amato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento col quale l’Agenzia, in relazione al periodo d’imposta 1999, ne ha ricostruito i ricavi, adeguandoli a quelli scaturenti dall’applicazione degli studi di settore ed ha per conseguenza rettificato il reddito d’impresa dichiarato, recuperando maggiori Irpef, Irap, Iva, addizionale regionale e contributi previdenziali, oltre a sanzioni ed interessi.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, sminuendo la rilevanza dello studio di settore, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, facendo leva, per un verso, sul fatto che gli studi di settore sono stati elaborati considerando una pluralità di elementi e, per altro verso, sulla circostanza che il contribuente non ha addotto alcun argomento idoneo a superare le risultanze valorizzate dal l’ ufficio.

Avverso questa sentenza propone ricorso P.R. per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui Agenzia e Ministero non reagiscono con difese scritte.

Diritto

1.-Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero, estraneo alle precedenti fasi del giudizio. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

2.- L’unico motivo di ricorso, col quale il contribuente si duole della carenza di motivazione e dell’erronea applicazione della combinazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, come convertito, è inammissibile.

Entrambe le doglianze, cumulate in un unico motivo, non sono corredate di quesiti, benchè l’impugnazione della sentenza, depositata in data 24 giugno 2009, fosse ancora soggetta al regime stabilito dall’art. 366-bis c.p.c., all’epoca vigente.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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