Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14914 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/06/2017, (ud. 27/10/2016, dep.15/06/2017),  n. 14914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10859/2012 proposto da:

M.Z.G., nato a (OMISSIS), B.L. nato a

(OMISSIS), B.N. nato a (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in Roma via Pinerolo 22 presso lo studio dell’avvocato

Palatta, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO ANDREUCCI,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MA.ST., MA.MA., BU.DE., elettivamente

domiciliati in Roma, Via C. Colombo 436, presso lo studio

dell’avvocato RENATO CARUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato

STEFANO SPINELLI, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1070/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Andreucci e l’avvocato Spinelli, che si riportano

agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. Rosario Giovanni

Russo, che conclude per l’improcedibilità del ricorso ex art. 369

c.p.c. e per la condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

“Con sentenza 10.1.06 il tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, decideva una controversia riguardante la determinazione del confine tra due fondi, in proprietà delle parti in causa. Riteneva il tribunale che il confine fosse determinabile secondo la congiungente di tre punti determinata dal consulente tecnico nominato; congiungente che corrispondeva al confine segnato dalle mappe catastali e, altresì, corrispondeva al confine determinato in loco verbalmente dalle parti in due incontri cui parteciparono i rispettivi tecnici di fiducia. In quegli incontri vennero piantati tre termini posti a base dal c.t.u. nella determinazione della retta congiungente. Rispetto a quest’ultima, la recinzione costruita dagli odierni appellati era arretrata dentro la loro proprietà, e il tribunale ha condannato gli appellanti a restituire agli appellati la striscia di terreno compresa tra il visto confine e la recinzione, rigettando la domanda di usucapione di detta striscia avanzata dagli appellanti”.

B. La Corte di appello di Bologna rigettava il gravame degli appellati B. – M..

C. Impugnano tale decisione i ricorrenti che formulano due motivi.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”. Osservano i ricorrenti che “il Giudice di primo grado aveva erroneamente individuato il confine tra le proprietà limitrofe nella retta A-B di cui alla Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata resa concretamente visibile dai picchetti apposti in loco”. Rilevano che “l’elaborato peritale, poi recepito dalla pronuncia giudiziale, era pervenuto alla determinazione del confine contestato sulla base di ricerche storico catastali relative alla ricostruzione di vecchi frazionamenti e alla ricostruzione del confine su base grafica”. Affermano che “Del tutto errato, carente di motivarne, illogico e contraddittorio è l’assunto, argomentato dalla sentenza di primo grado e ripreso dalla sentenza d’appello secondo cui la tesi espressa dal Consulente Tecnico avrebbe trovato piena conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi i quali avrebbero affermato che nel 1975 e nel 1991 il confine tra le proprietà sarebbe stato definito di comune accordo con l’apposizione dei picchetti poi rinvenuti dal CTU, in corrispondenza al confine catastale”. I testi si erano espressi “in termini antitetici al contenuto della perizia, negando la corrispondenza tra i predetti picchetti e il confine effettivo”. Così i testi C. (tecnico del B.) e T., (“geometra che, sempre nel 1991, aveva partecipato alla definizione del confine nell’interesse della controparte”). Di conseguenza, “l’apposizione dei picchetti ha determinato l’individuazione del solo confine catastale tra le rispettive proprietà che, com’è noto, è cosa ben diversa dal confine reale e, come i testi stessi hanno confermato, è solo sulle risultane catastali che non vi è stata contestazione; il confine reale, al contrario, non è mai stato concordemente ritenuto dai confinanti come coincidente con quello emerso dalle mappe catastali tant’è che furono proprio gli odierni appellanti a evidenziarlo mediante l’apposizione di un segno tangibile quale una recinzione”.

Rilevano i ricorrenti che la sentenza sul punto ha così motivato: “Gli appellanti allegano invece che in quell’occasione (incontro tra le parti del 1991) non vi fu un accordo sulla determinazione del confine: le parti avrebbero semplicemente posto i termini per individuare la linea catastale, ma non per accertare il confine, che doveva ritenersi coincidente con la recinzione. Si tratta di versione non credibile.

Contrasta innanzitutto con la dichiarazione resa dal consulente tecnico nella causa possessoria; dichiarazione del tutto credibile perchè resa da un soggetto terzo, equidistante dalle parti in causa. Inoltre è inverosimile pensare che si svolga un incontro con i rispettivi tecnici di fiducia il quale non abbia un fine pratico, dato che lo scopo sarebbe non già di fissare i termini per stabilire il confine, bensì solo per tradurre in loco la linea divisoria catastale, in ciò compiendo un’operazione inutile, essendo il confine altrove (coincidente con la recinzione)”.

Affermano i ricorrenti che “L’argomentazione della sentenza mostra con evidenza la debolezza della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte d’Appello laddove non fornisce alcuna spiegazione nè implicita nè esplicita del perchè, se il confine tra le proprietà era stato definito concordemente dalle parti, nel medesimo 1991 la recinzione sia stata realizzata in posizione diversa dal confine così concordato”. Aggiungono che “In realtà proprio la costruzione e la permanenza ultraventennale della recinzione dimostra nei fatti che non vi è mai stato accordo tra le parti sulla posizione del confine, nè nel 1975 nè nel 1991, ma che vi è sempre stato contrasto tra le parti su tale posizione, e che nel 1991 fu tentato un accordo che, tuttavia, si risolse e concluse esclusivamente con l’accertamento, condiviso, della posizione della dividente catastale tra le proprietà”. Concludono, affermando che “Per tale motivo la recinzione non è mai stata spostata dai Ma. ed il contrasto sulla posizione del confine si è protratto sino ad oggi”.

2. Col secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c.”. Rilevano i ricorrenti che “La norma di cui all’art. 950 c.c., prevede espressamente la possibilità di ricorrere all’accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali solamente in caso di mancanza assoluta di altri elementi o quando tali elementi risultino inidonei alla determinazione certa del confine”. Aggiungono che “la sopra citata norma pone una vera e propria gerarchia tra i mezzi di prova esperibili per la determinazione del confine e che, nella fattispecie, rilievo preponderante doveva essere attribuito agli altri elementi probatori, quali i segni reali, funzionali a contraddistinguere il confine”. Affermano che “L’errore concettuale in cui sono caduti il Giudice di prime cure e la Corte bolognese è dunque consistito nell’avere omesso di considerare che il confine tra le due proprietà, nella parte controversa, era (come tutt’ora è) chiaramente segnato dalla recinzione, la cui esistenza è pacifica ed incontestata, collocata alla sommità della scarpata posta tra i terreni delle parti in causa, costituita da pali e rete metallica”. Rilevano “La stessa difesa avversaria ha confermato la circostanza sostenendo che, sempre nel 1991, la “recinzione è stata collocata dai Ma. e Bu. di loro iniziativa” (pag. 9 comparsa conclusionale in appello)” e sottolineano che “La pacifica esistenza della recinzione costituisce proprio un elemento utile a “suggerire una doppia valutazione del confine” di cui il Consulente Tecnico non si è avveduto, che il primo Giudice ha erroneamente valutato e che la Corte territoriale ha trascurato”. Rilevano ancora che “Nessuna incertezza può inoltre sussistere relativamente all’anno di realizzazione della recinzione, eretta nel 1991, come hanno confermato pressochè all’unanimità i testi escussi nel corso del giudizio di primo grado”. Concludono affermando che “l’esatto confine tra i fondi limitrofi doveva essere individuato in asse alla recinzione esistente e non certamente nell’asse A-B tracciata nella planimetria grafica allegata alla Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla base dei picchetti infissi sull’asfalto”.

3. Col terzo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.”. Rilevano i ricorrenti che “Anche la pronuncia della Corte d’Appello riguardo alla domanda di usucapione della striscia di terreno compresa tra la recinzione ed il confine catastale è errata”.

Al riguardo, i ricorrenti riportano la relativa motivazione della Corte locale come segue: “… gli accordi del 1975 e del 1991 per la determinazione del confine sono incompatibili con l’animus rem sibi habendi afferente tale striscia di terreno: striscia di terreno che, mediante l’accordo sul confine, gli appellanti riconoscevano altrui. Poichè – dato pacifico – gli appellanti hanno acquistato la proprietà nel 1967 e possiedono da quella data, emerge che un possesso sorretto dall’animus non sussiste in modo ininterrotto per vent’anni: manca un ventennio dal 1967 al 1975 e dal 1975 al 1991. Dopo il 1991 fino all’inizio della controversia – anno 2000 – non è decorso un nuovo ventennio”.

Osservano che “se accordi intervennero tra le parti essi si limitarono alla posizione della dividente catastale tra le proprietà, non può fondatamente escludersi il possesso uti dominus sulla porzione di fondo contesa in capo agli odierni ricorrenti sul presupposto di un intervenuto accordo tra le parti sull’individuazione dei confini catastali: ciò infatti non è di per sè idoneo ad escludere l’intenzione degli odierni ricorrenti di comportarsi, come in effetti è accaduto, quali proprietari del terreno delimitato nei suoi confini reali determinati dalla recinzione contestata e, di certo, non può avere interrotto il decorso del termine ventennale necessario al perfezionarsi dell’acquisto”.

B. Appare opportuno richiamare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, utili con riguardo ai motivi articolati.

1. Sulla questione della determinazione del confine con riguardo alle mappe catastali.

“Col primo motivo d’appello gli appellanti si dolgono che il tribunale abbia determinato il confine in base ai dati delle mappe catastali, secondo l’accertamento compiuto dal consulente tecnico. Rilevano che in base alla costante giurisprudenza resa sull’art. 950 c.c., il riferimento ai dati catastali è corretto solo quando non esistano in loco elementi di fatto indicativi del confine. Nel caso di specie, l’elemento di fatto sarebbe costituito dalla recinzione costruita dagli appellati e avente chiara funzione divisoria dei fondi. Il motivo è infondato. Dalla lettura della motivazione si desume che il tribunale ha stabilito il confine nella linea direttrice individuata dal c.t.u. non già perchè tale linea corrisponda al confine catastale, bensì perchè tale linea era stata quella concordata dalle parti in due diversi incontri, nel 1975 e nel 1991, durante i quali erano stati posizionati i tre termini (picchetti e chiodi) determinativi della linea. La motivazione della sentenza ha poi aggiunto il richiamo alla c.t.u., evidenziando che il consulente ha concluso per la coincidenza di questa linea direttrice con quella risultante dalle mappe catastali. Dunque, il riferimento alle mappe catastali è compiuto dal primo giudice solo ad abundantiam, anzichè essere la ragione giustificante la decisione”.

2. Sulla questione della rilevanza della recinzione.

“Col secondo motivo d’appello gli appellanti deducono che la linea di confine va trovata nella recinzione divisoria costruita nel 1991 dagli appellati, e che le parti, negli incontri del 1975 e del 1991, si erano limitate a fissare dei termini rispondenti alla linea della mappa catastale senta però voler accertare con essi l’esatta linea di confine. Il motivo è infondato. Va premesso che il confine può essere determinato per accordo verbale mediante comportamento concludente, che può consistere nell’apposizione di termini. L’accordo è un negozio di accertamento che non necessita di forma scritta e può provarsi per testimoni (Cassa 4437/08, Cassa 1496/67). Ora, dall’istruttoria orale, e in particolare dal teste T. (tecnico di fiducia degli appellati), è emerso che vi fu un primo incontro nel 1975, alla presenza di entrambe le parti, durante il quale il confine fu determinato nella linea congiungente tre termini apposti in loco; termini poi posti a base della valutazione del c.t.u.. Sul punto, la deposizione non è stata confutata da alcun teste degli appellanti (nessuno dei testi degli appellanti nega specificamente il cap. 1 dedotto nella citazione di primo grado della famiglia Ma.). Del resto, è deposizione del tutto credibile. Invero, nel 1975 pacificamente ancora non esisteva la recinzione cui si riferiscono gli appellanti, che fu eretta nel 1991. Dunque, a quel tempo i fondi erano privi di qualsiasi termine di confine, ed è del tutto giustificato che, a mezzo dell’ausilio dei tecnici, le parti abbiano voluto porre dei termini di confine, in particolare traducendo in loco le misure desumibili dalle mappe catastali. Nel 1991 vi fu un successivo incontro tra le parti, con i rispettivi tecnici di fiducia, in cui di nuovo si concordò il confine confermando i tre termini apposti nel 1975 (uno dei quali era venuto meno e fu riposizionato). La circostanza è confermata dal consulente tecnico nominato in una precedente causa possessoria tra le due parti, il quale nella sua relazione al giudice parla di un accordo per la determinazione del confine. E’ poi circostanza confermata dal teste T..

Gli appellanti allegano invece che in quell’occasione non vi fu un accordo sulla determinazione del confine: le parti avrebbero semplicemente posto i termini per individuare la linea catastale, ma non per accertare il confine, che doveva ritenersi quello coincidente con la recinzione. Si tratta di una versione non credibile. Contrasta innanzitutto con la dichiarazione resa dal consulente tecnico nella causa possessoria; dichiarazione del tutto credibile perchè resa da un soggetto terzo, equidistante dalle parti in causa. Inoltre, è inverosimile pensare che si svolga un incontro con i rispettivi tecnici di fiducia il quale non abbia alcun fine pratico, dato che lo scopo sarebbe non già di fissare dei termini per stabilire il confine, bensì solo per tradurre in loco la linea divisoria catastale, in ciò compiendo un’operazione del tutto inutile, essendo il confine altrove (coincidente con la recinzione).

La versione degli appellanti è stata confermata dal teste C. Guido, tecnico di fiducia degli appellanti. Senonchè, lo stesso C. è indicato dal c.t.u. della causa possessoria come il tecnico dei B. che fu d’accordo a determinare nel 1991 il confine, facendolo coincidere con la linea congiungente i tre picchetti. E, infatti, il C. nella deposizione resa al tribunale in primo grado conferma la circostanza. Poi però il teste smentisce la sua precedente dichiarazione, negando che i termini fissati rispondessero ad un accordo sul confine. Ma la successiva smentita appare contraddittoria e inverosimile alla luce dei precedenti rilievi”.

3. Sulla domanda di usucapione.

“Col terzo motivo gli appellanti si dolgono che non sia stata accolta la domanda di usucapione avente ad oggetto la striscia di terreno compresa tra il confine concordato nei sopralluoghi e la recinzione. Il motivo è infondato. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, gli accordi del 1975 e del 1991 per la determinazione del confine sono incompatibili con l’animus rem sibi habendi afferente tale striscia di terreno: striscia di terreno che, mediante l’accordo sul confine, gli appellanti riconoscevano altrui. Poichè – dato pacifico – gli appellanti hanno acquistato la proprietà nel 1967 e possiedono da quella data, emerge che un possesso sorretto dall’animus non sussiste in modo ininterrotto per venti anni: manca un ventennio dal 1967 al 1975 e dal 1975 al 1991. Dopo il 1991 fino della controversia – anno 2000 – non è decorso un nuovo ventennio”.

C. La procedibilità e l’ammissibilità del ricorso.

1. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi improcedibile il ricorso per il mancato deposito della copia della sentenza notificata. I ricorrenti hanno depositato copia autentica della sentenza e hanno affermato che la sentenza in questione è stata notificata alle parti personalmente e non già al loro procuratore (vedi ricorso pag. 1).

2. I controricorrenti hanno a loro volta eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo.

2.1 – Per tardività, per essere decorso, al momento della proposizione del ricorso (23 aprile 2012), il termine breve di impugnazione decorrente dalla rituale notifica della sentenza effettuata il 17 febbraio 2012 “al difensore, Avvocato G. Andreucci, presso la cancelleria del giudice a quo, atteso che l’Avvocato domiciliatario Carmine Villani era stato cancellato dall’albo professionale Rilevano che “venuta meno l’elezione di domicilio (…) è sufficiente la notificazione della sentenza eseguita presso la cancelleria del Giudice che ha pronunziato la sentenza”.

2.2 – Per essere il ricorso finalizzato a “volto richiedere un riesame del merito della vicenda”.

3. Il ricorso è procedibile e non sono fondate le indicate eccezioni di inammissibilità.

3.1 – Il ricorso è procedibile perchè la notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria al domiciliatario cancellato dall’albo è nulla. E quindi correttamente i ricorrenti hanno depositato la copia autentica della sentenza. La nullità della notifica non ha fatto decorrere il termine dell’impugnazione, che è stata proposta tempestivamente nel termine lungo.

3.2 – La notifica della sentenza in cancelleria al domiciliatario cancellato dall’albo non è valida, perchè il principio invocato è applicabile solo quando il domiciliatario sia anche difensore e non già nel caso in cui, come nell’odierna vicenda, il mandato difensivo sia stato conferito a diverso avvocato (G. Villani come indicato dagli stessi controricorrenti, mentre il domiciliatario era Carmine Villani).

Resta applicabile al riguardo Cass. 2014 n. 8411, che ha affermato che “nell’ipotesi di esercito “extra districtum” dell’attività procuratoria, contemplata dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, la mera elezione di domicilio presso un avvocato del distretto cui appartiene l’ufficio giudiziario adito, sena che a costui sia conferito dalla parte anche il mandato difensivo, conserva efficacia ed è vincolante – ove non sia revocata con atto comunicato alla controparte e all’ufficio – fino a quando tale domicilio risulti concretamente idoneo ad assolvere alla funzione sua propria, neppure rilevando la cancellazione del domiciliatario dall’albo degli avvocati. Ne consegue che soltanto nell’ipotesi in cui divenga impossibile eseguire le comunicazioni e le notificazioni nel luogo eletto (come in caso di morte o di irreperibilità del domiciliatario), le stesse potranno effettuarsi presso la cancelleria, e ciò anche in relazione alla notificazione della sentenza utile ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, diversamente essendo nulla la notifica fatta in luogo diverso dal domicilio eletto”.

D. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Col primo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all’interpretazione e valutazione delle risultanze processuali (prove testimoniali e risultanze della c.t.u.), posto invece che la corte d’appello avrebbe dovuto valutare adeguatamente, come prova dell’accordo raggiunto, il comportamento concludente derivante dalla posa e mantenimento in loco della recinzione.

1.1 – Il motivo è infondato perchè non sussiste il dedotto vizio di motivazione della corte locale, che ha invece ampiamente, coerentemente e logicamente chiarito le ragioni del suo convincimento, ragioni che sono state riportate per esteso al punto B2, cui si rinvia. La corte ha analizzato le deposizioni testimoniali, valorizzando quelle del teste T., non “confutata da alcun teste degli appellanti” e ha concluso che all’esito del primo incontro sul posto del 1975 con l’ausilio dei tecnici si concordò per individuare il confine, in assenza di recinzione (installata poi nel 1991) mediante la apposizione di alcuni paletti di riferimento e richiamandosi ai confini catastali. La corte ha spiegato le ragioni di tali conclusioni e ha chiarito anche perchè è giunta a tale identica conclusione anche all’esito del successivo incontro del 1991, svoltosi sempre alla presenza delle parti e con i tecnici di loro fiducia, valorizzando in questo caso anche le dichiarazioni rese “dal consulente tecnico nominato in una precedente causa possessoria tra le parti”. La corte si è fatta anche carico di valutare le dichiarazione del teste C. (tecnico di fiducia degli odierni ricorrenti), persona indicata dal c.t.u. della causa possessoria come il tecnico che aveva dichiarato in quella sede che il confine era stato concordato dalle parti nelle linee congiungenti i tre picchetti.

In definitiva i ricorrenti, anche in questa sede, prospettano una loro diversa valutazione del materiale probatorio e insistono per valorizzare la istallazione della rete come prova dell’accordo e a diversamente valutare gli accordi raggiunti negli incontri su riferiti. Si tratta di una diversa ricostruzione della vicenda, che però non è sufficiente a integrare il denunciato vizio di motivazione, posto che le conclusioni della corte d’appello sono coerentemente, ampiamente e logicamente motivate per quanto si è detto.

2. Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 950 codice civile. Nella sostanza i ricorrenti ripropongono le stesse argomentazioni avanzate in appello col primo motivo ed argomentatamente ritenute infondate dalla corte locale. Il richiamo ai confini catastali è stato effettuato non già in mancanza di altre prove, ma proprio come conseguenza della valutazione delle stesse, così come chiarito con riguardo al primo motivo di ricorso.

3. E’ infine infondato anche l’ultimo motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.. Una volta ricostruita la vicenda come ha fatto la corte d’appello quanto al ritenuto intervenuto accordo sui confini, correttamente il giudice d’appello ha concluso che quegli accordi erano in contrasto con i presupposti necessari per il possesso ad usucapionem.

E. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi e Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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