Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14914 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. I, 13/07/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 13/07/2020), n.14914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17460/2018 proposto da:

D.C.C., e Z.A., elettivamente

domiciliati in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Antonio

Petrongolo e Giovanni Colla, che li rappresentano e difendono giusta

procura speciale resa con separato atto;

– ricorrenti –

contro

Avv. M.G. del Foro di Roma, nella qualità di curatore

speciale dei minori G., B.M. e

Za.Ga., giusta decreto di nomina in atti, rappresentato e difeso da

se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Mo.Ni., D.L.;

Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Roma;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di ROMA n. 2770/2018,

pubblicata il 30 aprile 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 178/2017 depositata il 5 luglio 2017, il Tribunale dei Minori di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori G., B.M. e Ga., confermando la sospensione della responsabilità genitoriale, la nomina del sindaco di (OMISSIS) come tutore provvisorio per G. e B.M. e di quello di (OMISSIS) per Ga.; la nomina del curatore speciale Avv.to M.; il collocamento dei minori in casa famiglia e l’individuazione di una coppia per il collocamento provvisorio dei minori.

2. Avvero la sentenza del Tribunale per i minori di Roma hanno proposto appello i genitori, D.C.C. e Z.A., affermando la non correttezza della valutazione del (OMISSIS) che non aveva fornito un’analisi seria e concreta delle mancanze attribuibili agli appellanti e il mancato interpello dei componenti del nucleo familiare paterno.

3. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado e compensato le spese del grado, condividendo la valutazione dell’esistenza di uno stato di abbandono non recuperabile all’esito delle valutazioni del (OMISSIS), oltre che di tutta una serie di accadimenti storicamente provati.

4. Avverso la decisione della Corte di appello di Roma, D.C.C. e Z.A. ricorrono in Cassazione con due motivi.

5. L’Avv. M.G., nella qualità di curatore speciale dei minori, ha depositato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione della L. n. 184 del 1984, artt. 1 e 8 perchè la Corte di appello non avrebbe interpretato correttamente tali norme che privilegiano la crescita del minore nella propria famiglia di origine e non avrebbe operato una valutazione approfondita della mancanza di genitorialità, non tenendo conto della relazione redatta dagli assistenti sociali del Comune di (OMISSIS) anche alla luce delle circostanze sopravvenute nel corso del giudizio.

1.1 Il motivo è infondato.

Giova premettere che secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (Cass., 3 gennaio 2014, n. 51; Cass., 9 marzo 2012, n. 3721).

1.2 Nel caso in esame, la censura sollevata presenta profili di inammissibilità in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative (L. n. 184 del 1993, artt. 1 e 8), omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma, impedendo in tal modo alla Corte regolatrice la verifica del fondamento della lamentata violazione.

1.3 Nella specie, la Corte distrettuale, all’esito di un esaustivo, lineare ed articolato percorso motivazionale, nel quale, avvalendosi delle risultanze delle numerose relazioni ed escussioni delle persone coinvolte, tutte richiamate da pag. 3 a pag. 10 della sentenza impugnata, ha proceduto ad un’accurata valutazione della personalità dei genitori, oltre che delle attuali condizioni dei tre figli e, dopo avere messo in evidenza le modalità di azioni violente dello Z. e il comportamento altamente trascurante della madre, è giunta alla conclusione che sussistono tutti i presupposti per confermare lo stato di adattabilità dei minori, tenuto conto anche della riscontrata mancante capacità di apprendimento dall’esperienza e di un modello di accudimento superficiale, soprattutto nella comprensione delle emozioni e nel rispondere ai bisogni di base dei bambini, con la conseguente impossibilità dei genitori di proporsi ai figli come guida e figura sicura che possa accompagnarla nelle complesse tappe evolutive di sviluppo.

1.4 A fronte delle rigorose valutazioni della Corte territoriale sulla personalità dei genitori e sulle condizioni psicologiche e materiali dei tre figli, il ricorrente richiama nell’illustrazione del motivo alcune considerazioni della Corte di appello, limitandosi a sovrapporre alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti e specifici profili argomentativi.

1.5 Al riguardo, va evidenziato che la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi” (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563).

Ne consegue che lo stato di adattabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass., 26 maggio 2014, n. 11758; Cass., 9 ottobre 2018, n. 29002).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione, omessa, mancata o contraddittoria, riguardo alla valutazione di risultanze istruttorie emerse nel giudizio, posto che la sentenza non motiva le ragioni per le quali i minori sono stati ritenuti a rischio e perchè i genitori non hanno avuto i sostegni prescritti, nonchè la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15 come modificata dalla L. n. 149 del 2001, sulla erronea valutazione dei parenti.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Va precisato che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 30 aprile 2018), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale, e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive, oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).

Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

La parte ricorrente deve indicare, inoltre, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, citata).

2.2 Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti il motivo è inammissibile perchè i ricorrenti non hanno rispettato le modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo stato specificato quale sarebbe il “fatto”, come in precedenza definito e delimitato, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale e non avendo argomentato in ordine alla sua necessaria decisività e all’essere stato esso oggetto di discussione tra le parti.

2.3 La censura riguarda sostanzialmente il complessivo governo del materiale istruttorio, ma ciò non è consentito nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass. 9 ottobre 2018, n. 29002).

3. Il ricorso va, conclusivamente, respinto, disponendo la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della concreta vicenda, dando atto, altresì, che il processo è esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

4. Va disposta, in ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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