Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14913 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29163-2006 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

1-E, presso lo studio dell’avvocato MORACCI CARLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LEPRI GIOVANNI, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UST – CISL DI LUCCA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso

lo studio dell’avvocato BALDONI GIANNA, che lo rappresenta e difende,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/05/2006 r.g.n. 2133/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO per delega GIANNA BALDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE ENNIO ATTILIO, che ha concluso per: dichiararsi inammissibile il

ricorso e in subordine rigetto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2005 il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da C.M., dichiarava che fra quest’ultimo e la UST CISL di Lucca si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1 ottobre 2002, stante la illegittimità della proroga del contratto a termine – intercorrente fra le parti – e la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, e, per l’effetto, condannava la predetta UST CISL alla riammissione del lavoratore nelle sue mansioni e alla corresponsione delle retribuzioni intanto maturate.

2. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Torino, che, con sentenza depositata il 5 maggio 2006, accoglieva l’impugnazione proposta dalla UST CISL e respingeva la domanda del lavoratore. In particolare, la Corte di merito rilevava che la proroga del termine non era avvenuta di fatto, ma era giustificata da ragioni oggettive, esplicitamente comunicate al lavoratore, consistenti nelle sopravvenute dimissioni della lavoratrice che il C. – con l’assunzione a termine – era stato chiamato a sostituire.

2. Il lavoratore propone ricorso per cassazione, con cinque motivi.

La UST CISL resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio rileva, preliminarmente, che la sentenza impugnata è stata notificata il 13 luglio 2006 – come risulta dalla relazione di notificazione depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, e come riferisce, peraltro, lo stesso ricorrente – e il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 ottobre 2006, sì che non risulta osservato il termine di sessanta giorni prescritto – a pena di decadenza – dall’art. 325 c.p.c.; nè trova applicazione, trattandosi di controversia di lavoro, la sospensione dei termini feriali, giusta il disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, comma 1, secondo una specialità di disciplina che trova giustificazione nella peculiarità degli interessi tutelati e nell’esigenza di una celere definizione dei relativi giudizi (cfr.

Corte cost. n. 130 del 1974; Cass. n. 12236 del 2004).

2. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorrente va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro/”V Per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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