Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14913 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo
Poma n. 2, presso lo studio dell’Avv. TODDE Michele, che lo
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO
Alessandro, Mauro Ricci e Clementina Pulii per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
1052/2007 dell’8.2.2007/4.09.2008 nella causa iscritta al n. 6261
R.G. dell’anno 2005.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;
Udito l’Avv. Michele Todde per il ricorrente e l’Avv. Mauro Ricci per
il controricorrente;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 18.04.2011 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato, che ha concluso riportandosi all’anzidetta relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.F.G., intesa ad ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico sulla base dei contributi dovuti sull’indennità di preavviso.
La Corte ha ritenuto, in adesione a prevalente indirizzo giurisprudenziale, che non persista il rapporto di lavoro nell’ipotesi di recesso immediato dal lavoro con l’obbligo di corresponsione dell’indennità di preavviso.
Il M.F. ricorre con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
L’INPS resiste con controricorso.
2. La Corte condivide in pieno la relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c..
Tuttavia in via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, osservando che la sentenza impugnata è stata depositata il 4 settembre 2008, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato il 16 giugno 2010 In questa situazione è stato violato l’art. 327 c.p.c., per essere decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011