Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14913 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14913 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 12186-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

5613

Data pubblicazione: 01/07/2014

- ricorrenti contro
ROMANO PAOLO;
– intimato –

MARIA CAPUA VETERE del 2.2.2011, depositata il 13.4.2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.

avverso la sentenza n. 1167/2011 del TRIBUNALE di SANTA

I

Ric. 2012 n. 12186 sez. M3 – ud. 11-06-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Santa Maria C. V. ha rigettato l’appello proposto
dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta da Paolo
Romano, intesa ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere
dovuto pagare le spese postali per il pagamento delle bollette di energia

6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e,
quindi, all’Enel, di <>.
2. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione
l’Enel servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai
relativi atti notarili, di procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e
di beneficiaria del ramo di azienda di quest’ultima costituito dal complesso
di beni e rapporti, attività e passività relativi all’attività di vendita di energia
elettrica a clienti finali).
La parte intimata non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La parte intimata non si è difesa e in atti non risulta prodotto l’A.R.,
rilevante ai fini del perfezionamento della notifica del ricorso.
1.1. Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio consolidato,
secondo il quale: <> (Sez. Un. 14 gennaio 2008, n. 627).
2. Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2014.

mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod.

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