Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14912 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29690-2006 proposto da:

S.M.P., C.R., CI.GI.,

F.A., G.G., M.L., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo

studio dell’avvocato MELITI MARCO, che li rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6224/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/10/2005 R.G.N. 4310/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato SIRACUSANO ALESSANDRA per delega BRIGUGLIO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società ACEA condannava, nei limiti della prescrizione decennale, i lavoratori in epigrafe al pagamento in favore di detta società di quanto dalla stessa corrisposto a titolo d’incidenza della contingenza sull’indennità di presenza.

I giudici di appello, ritenute nulle per contrasto con il D.L. n. 12 del 1977 convertito in L. n. 91 del 1977, che aveva sancito il cd.

blocco della contingenza, le clausole contrattuali prevedenti il computo di detta indennità di contingenza nella indennità di presenza, escludevano che i verbali, richiamati dai lavoratori del 9/10/1986, del 21/11/1987 e del 13/12/1988 contenevano una manifestazione di volontà intesa a confermare e, quindi, a ripristinare per il futuro, la validità dei precedenti accordi.

Avverso questa sentenza i lavoratori in epigrafe ricorrono in cassazione sulla base di sei censure.

Resiste con controricorso la società ACEA che deposita memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione in ordine alla validità della procura ad litem dell’ACEA. Allegano i ricorrenti che in entrambi i gradi del giudizio di merito non è stato possibile verificare la validità del potere rappresentativo processuale conferito ai procuratori della società in quanto non sono state prodotte in giudizio le richiamate procure notarili.

Il motivo è infondato.

Invero è giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità giuridica, che nel processo civile l’invalidità della costituzione di una delle parti non integra un nullità rilevabile d’ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio con la conseguenza che è da ritenersi preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell’irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già correttamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado (per tutte Cass. 4 aprile 2008 n. 8806 e Cass. 5 novembre 2009 n. 23467).

Parallelamente si è affermato sempre da questa Corte che con l’impugnazione in sede di legittimità della sentenza d’appello non può essere messa in discussione l’ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante incidentale, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d’ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi (Cass. 24 ottobre 2007 n. 2230).

Nella specie la questione della regolarità della costituzione della società ACEA nel primo e nel secondo grado del giudizio risulta sollevata per la prima volta solo nella presente sede di legittimità e, quindi, siffatta questione deve ritenersi inammissibile.

Nè i ricorrenti hanno allegato di aver sottoposto al giudice di appello la questione in esame.

Con la seconda censura i lavoratori denunciano violazione della L. n. 38 del 1986, artt. 1 e ss. nonchè vizio di motivazione.

Richiamano al riguardo i ricorrenti la giurisprudenza di questa Corte che avrebbe definitivamente chiarito l’infondatezza della domanda di ripetizione avanzata dall’ACEA sul presupposto che la nullità riguarda gli accordi collettivi vigenti all’ingresso della L. n. 38 del 1986 e non la pattuizione collettiva del 9/10/1986 con la quale le parti hanno confermato la disciplina dell’indennità di presenza dopo il 28/2/1986. Semmai l’Acea, prospettano i lavoratori, avrebbe potuto agire solamente per il recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla predetta L. n. 38 del 1986.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione di norme di diritto e vizio di motivazione con riferimento alla nullità della domanda riconvenzionale. Sostengono i lavoratori che la domanda riconvenzionale è nulla perchè manca l’allegazione dei necessari elementi di prova a sostegno della richiesta ed altresì perchè difetta la prova che l’indennità di contingenza corrisposta fosse superiore a quella prevista dalla L. n. 38 del 1986 e non contiene i dati necessari per stabilire la data di decorrenza della ripetizione, la composizione analitica dell’importo richiesto, ecc..

Con la quarta censura i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla validità degli accordi aziendali in riferimento alla L. n. 38 del 1986. Prospettano che successivamente al 28/2/1986 l’Acea sottoscrivendo il verbale 9/10/86 aveva espressamente confermato la validità dei precedenti accordi così come confermato dall’accordo sindacale 20/11/87, dal verbale 13/12/1988 ed accordi 29/07/1994, 17/10/1994.

Con il quinto motivo i lavoratori allegano violazione di norme di diritto e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione ex lege n. 38 del 1986 delle eventuali clausole nulle.

Lamentano i ricorrenti che la Corte del merito una volta ravvisata la nullità per contrasto con la L. n. 38 del 1986 delle successive pattuizioni collettive avrebbe dovuto tener conto che la legge prevede la sostituzione di diritto delle clausole degli accordi che contrastano con la predetta normativa e semmai accogliere la domanda di ripetizione per la differenza.

Con la sesta censura i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e del procedimento, violazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al vizio di ultrapetizione.

Prospettano i lavoratori che non poteva essere riconosciuta la fondatezza della domanda di ripetizione anche per il periodo successivo al 17/10/94 in quanto con l’accordo in pari data le parti sociali davano atto che gli importi individuali dell’indennità di presenza venivano trasformati in elemento individuale giornaliero a carattere incentivante che viene calcolato e corrisposto senza l’indennità di contingenza. Deducono, poi, che con l’accordo del 20/12/2000 detto elemento veniva sostituito da altra indennità denominata “nuovo elemento giornaliero” anch’essa completamente svincolata dalle variazioni della contingenza.

E’ preliminare l’esame del terzo motivo con il quale i ricorrenti deducono la nullità della domanda riconvenzionale per genericità.

Il motivo non merita accoglimento.

Invero la Corte del merito, con motivazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, rileva che l’eccezione di genericità del quantum è infondata atteso che il conteggio da parte dell’ACEA è sufficientemente analitico contenendo l’indicazione delle somme erogate a ciascun lavoratore mese per mese.

Nè gli attuali ricorrenti precisano quali prove la società avrebbe dovuto allegare a supporto della propria domanda riconvenzionale non essendo in contestazione l’avvenuto corresponsione delle somme di cui l’ACEA richiede la restituzione e del titolo in base al quale dette somme sono state erogate.

Gli altri motivi, escluso il sesto, che in quanto strettamente connessi sotto il profilo logico-giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Sono tali, infatti, perchè i ricorrenti muovono dal presupposto che la Corte di appello avrebbe ritenuto nulli gli accordi collettivi successivi alla entrata in vigore della L. n. 38 del 1986, con i quali le parti avrebbero confermato la disciplina dell’indennità di presenza dopo il 28/2/1986, perchè in contrasto con la richiamata L. n. 38 del 1986.

Ma così non è.

Infatti la Corte del merito pone a base della decisione il rilievo fondante che i predetti accordi o verbali non contenevano una manifestazione di volontà intesa a confermare e, quindi, a ripristinare per il futuro, la validità dei precedenti accordi sul computo della indennità di contingenza nella indennità di presenza.

Nè aggiunge la Corte territoriale “i ricorrenti – ossia i lavoratori – hanno indicato elementi interpretativi ulteriori rispetto a quello letterale atti ad avvalorare la tesi proposta. In particolare, se in sede di stipula del 9/10/86 le parti avessero voluto reintrodurre l’indicizzazione dell’indennità di presenza, avrebbero usato espressioni chiaramente intese a tal fine, considerata la rimozione del blocco della contingenza da una legge entrata in vigore solo pochi mesi prima”.

Risulta evidente, pertanto, che le censure in esame non colgono nel segno in quanto non investono la fondamentale ratio decidendi della sentenza di secondo grado, sicchè tutte le argomentazioni poste a base dei motivi in parola sì rivelano non decisive.

Nè avverso l’interpretazione fornita dal giudice di appello degli accordi collettivi di cui trattasi è proposta dai ricorrenti specifica censura.

Quanto all’ultimo motivo si trattata di questione in alcun modo affrontata nella sentenza impugnata ed i ricorrenti, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non hanno indicato in quale atto del giudizio precedente hanno dedotto la questione, sicchè la stessa deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Infatti secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio dì autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

In base alle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità in considerazione della materia trattata e del diverso orientamento espresso dal giudice di primo grado vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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