Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14912 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10277/2011 proposto da:

COOPERATIVA SPORTING CLUB SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO TONUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO RAVONE, PIER

NICOLA BADIANI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SORI SPA (Soc.tà Risorse Spa) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 21/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAVONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ADRAGNA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di una società cooperativa costituita con la forma di società di capitali, ma priva di finalità di lucro, dell’avviso d’accertamento ICI, per l’anno 2006, afferente un immobile, di cui la medesima società risulta proprietaria, concesso in comodato a un’associazione sportiva, fin dal 1976. La società cooperativa ha eccepito di aver diritto all’esenzione di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in quanto, nonostante la veste giuridica di società di capitali, non avrebbe statutariamente finalità di lucro e l’immobile è concesso in comodato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività non lucrative, ad un’associazione sportiva avente la medesima compagine sociale della ricorrente.

La CTP rigettava il ricorso e la sentenza veniva confermata in grado d’appello.

Avverso quest’ultima sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso sulla base di due motivi, mentre la società concessionaria ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva come, in data 27 maggio 2016, la parte ricorrente abbia avanzato istanza di riunione, al presente procedimento (ed a quello rubricato al n. 10578 di r.g., che viene trattato in pari data), di altro procedimento iscritto a ruolo in data 27 maggio 2016, vertente tra le stesse parti, ed avente ad oggetto un distinto avviso di accertamenti ICI per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Successivamente in data 30 giugno 2016 (in sede di memorie illustrative), la stessa parte ricorrente ha chiesto il differimento dell’odierna udienza di trattazione, al fine di consentire una trattazione congiunta di tutti i procedimenti pendenti tra le stesse parti, vertenti su analoghi avvisi d’accertamento ICI, ma relativi ad annualità diverse.

L’istanza è da disattendere, sia perchè riguarda provvedimenti impositivi diversi, sia perchè il chiesto differimento procrastinerebbe la definizione dell’odierno procedimento (e di quello rubricato al n. 10578 di r.g., anch’esso in trattazione all’odierna udienza), che sono, invece, maturi per la decisione.

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare, degli artt. 2200 e 2195 c.c., e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, in quanto, l’obbligo d’iscrizione nel Registro delle imprese, per le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi 3^ e ss. del titolo 5^ del c.c. e per le cooperative (artt. 2511 c.c. e segg.) non implica necessariamente l’esercizio di un’attività commerciale, in quanto ciò che conta è il tipo d’attività svolta, a prescindere dalla forma societaria adottata; a questo proposito, i giudici d’appello avrebbero, invece, predicato, l’insussistenza del diritto all’esenzione, proprio in virtù della veste societaria adottata e senza tener conto che neppure l’associazione utilizzatrice dell’immobile, persegue finalità lucrative. D’altra parte, la società ricorrente ha lamentato la violazione della tutela dell’affidamento e della buona fede, ai sensi della norma dello Statuto del contribuente di cui alla rubrica, e ciò, in riferimento alle sanzioni applicate, in quanto in riferimento agli anni 1999 e 2000, un medesimo atto impositivo era stato annullato in via di autotutela, da parte della società concessionaria oggi resistente, ed in ogni caso, la società contribuente riteneva di non dover corrispondere le sanzioni, per l’obiettiva incertezza in ordine alla portata dell’esenzione (che aveva richiesto anche un intervento delle Corte costituzionale).

Va, in via preliminare, dichiarata inammissibile la produzione documentale della società ricorrente allegata alla memoria, ex art. 378 c.p.c. e ciò, per il combinato disposto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a mente dei quali, il termine per il deposito dei documenti è perentorio ed è quello fissato per il deposito del ricorso (Cass. n. 4898/2010, Cass. ss.uu. n. 22726/11, n. 195/16). Nel caso di specie, tale termine non risulta rispettato, nè i documenti proposti dalla parte, fanno riferimento all’ammissibilità, proponibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., u.c..

Nel merito, entrambi i motivi sono infondati.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse (nell’enunciare il principio, la S.C. ha precisato che nel caso di specie, nel quale soggetto passivo dell’imposta è una società per azioni, l’agevolazione è ulteriormente preclusa dalla lettera della norma di esenzione, che esclude dal godimento del beneficio le società commerciali, in quanto la scelta della forma azionaria è di per sè indicativa, in via prevalente, dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue) (Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016); in particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”. Nel caso di specie, l’assunto difensivo della ricorrente, che mira a interpretare il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel senso che anche un “utilizzo indiretto” attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorchè anch’esso senza finalità di lucro, rientrerebbe nel perimetro normativo dell’esenzione fiscale richiesta, non può essere accolta, nonostante il pronunciamento di Cass. n. 25508/15 che non s’ignora, e ciò alla luce del disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e art. 59, comma 1, lett. c), (chiarito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 429/2006), che consente ai comuni, previo regolamento (che nel caso di specie è stato adottato dal comune di Prato con Delib. Consiglio Comunale 31 maggio 2005, n. 92, art. 10, comma 2), di regolare l’esenzione oggetto nel presente giudizio, nel senso di riconoscerla soltanto per i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, a condizione che questi ultimi siano oltre che utilizzati anche posseduti dall’ente commerciale che ne fruisce, in ragione della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale (sul titolo giuridico, che deve legittimare la relazione di possesso, vedi art. 10 del citato regolamento comunale, citato anche a p. 3 del ricorso).

Inoltre, non sembra neppure da trascurare, il rilievo proposto dalla società di riscossione, sia in sede di controricorso (v. p. 16) sia in sede di memoria illustrativa (v. pp. 8 e 9) e non contrastato dalla società contribuente in nessuna parte del giudizio, che l’associazione comodataria avrebbe provveduto a destinare una parte dei locali ad uso bar e ristorazione, è infatti, insegnamento di questa Corte quello secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass. n. 14226/2015).

Infine, in riferimento al secondo motivo di ricorso, nessuna obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della norma fiscale appare sussistere, alla luce delle superiori considerazioni (anche all’esito dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 429/2006), che possa giustificare la mancata applicazione delle sanzioni, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8 (e benchè per gli anni 1999 e 2000 analoghi avvisi erano stati annullati in autotutela), in quanto il regolamento comunale del 2005 ha ribadito la necessità dell’utilizzo diretto da parte del titolare del bene, in ragione del titolo di proprietà o altro diritto reale, mentre la società contribuente non vi ha ottemperato; sul punto, in ogni caso, sembra essersi formato il giudicato, ex art. 329 c.p.c., in quanto, avendo la società concessionaria eccepito la mancata riproposizione in appello della doglianza (p. 18 del controricorso), la ricorrente non ha saputo documentare di averla riproposta anche in sede d’appello.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna la società cooperativa Sporting Club SpA, in persona del legale rappresentante in carica, a pagare in favore della società Sori SpA, in persona del legale rappresentante in carico, le spese di lite del presente giudizio, nell’importo di Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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