Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14911 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24652/2015 proposto da:

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUCA DE PAOLI, MARIA PAOLA PESSAGNO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PALON SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

FILIPPO DA PASSANO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2015 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il Comune di Genova propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 341 del 23 marzo 2015 con la quale la commissione tributaria regionale di Genova, in riforma della prima decisione, ha ritenuto la decadenza dell’amministrazione comunale dal potere accertativo dell’Ici 2003 a carico della Immobiliare Palon spa, così come esercitato mediante notificazione 26 settembre 2008 di avviso di accertamento. Ciò sul presupposto che il rapporto d’imposta in oggetto si fosse consolidato all’esito del periodo triennale scadente nel dicembre 2006, stante l’illegittimità della Delib. 19 febbraio 2002, n. 17, con la quale il Comune, in applicazione di una norma – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 – incompatibile con L. n. 212 del 2000, art. 3, aveva fissato in cinque anni il termine per l’accertamento in questione.

Resiste con controricorso la Immobiliare Palon spa.

Il Comune ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Genova lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 3 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, letti in combinato disposto con la L. n. 296 del 2000, art. 1, commi 161 e 175 e con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53.

Ciò per avere la commissione tributaria regionale affermato la decadenza dell’amministrazione comunale dall’accertamento Ici 2003 sull’erroneo presupposto della caducazione del cit. D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 da parte dell’art. 3 dello Statuto del contribuente; nonostante che tale norma, applicata con la su citata Delib. Comunale n. 17 del 2002, non comportasse nè la proroga di un termine già scaduto, nè effetto retroattivo su periodi di imposta anteriori alla sua emanazione.

2. Il motivo è fondato.

In forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, il legislatore ha attribuito ai comuni il potere di determinare in via regolamentare taluni aspetti dell’imposta comunale sugli immobili, con facoltà – per quanto qui interessa (lett. l), di: “semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al Comune competente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata; (…) 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi (…)”.

Tale potere è stato qui esercitato dal Comune di Genova – per quanto specificamente attiene ai tempi di esercizio del potere accertativo – mediante la Delib. 19 febbraio 2002, n. 17, recante la fissazione del termine massimo di cinque anni; contestualmente, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione in luogo del precedente obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia.

Orbene, la illegittimità di tale disposizione regolamentare non può discendere da quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, secondo cui: “Efficacia temporale delle norme tributarie. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”.

Va infatti considerato che il termine di cinque anni in oggetto era destinato ad operare non già per il passato, ma unicamente per i periodi d’imposta successivi a quello della delibera che l’ha adottato; e, dunque, a partire dal periodo d’imposta relativo all’Ici 2003 (quello qui dedotto). Non può dunque individuarsi un profilo di contrarietà allo statuto del contribuente per asserita retroattività (art. 3, comma 1 cit.), giacchè nè l’art. 59 cit., nè la delibera menzionata potevano influire sul termine (triennale) che continuava ad essere ordinariamente applicabile ai periodi di imposta pregressi.

Sotto un secondo profilo, nemmeno può affermarsi che la violazione dello statuto del contribuente sia qui individuabile per ritenuta proroga di un termine di prescrizione o di decadenza (art. 3, comma 3 cit.), dal momento che il termine quinquennale in oggetto era destinato – come detto – ad operare ex novo per i periodi di imposta successivi a quelli della sua adozione, e non in sede di proroga di un termine di prescrizione o decadenza che fosse già iniziato a decorrere.

In definitiva, non può trovare condivisione quanto affermato dalla commissione tributaria regionale secondo cui l’illegittimità della Delib. comunale in esame (per tale ragione disapplicata dal giudice di merito) deriverebbe proprio dalla sua natura retroattiva e di proroga di un termine di decadenza. Non risulta pertanto violato, diversamente da quanto affermato dalla commissione regionale, il principio generale L. n. 212 del 2000, ex art. 1, secondo cui: “1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

Come detto, i principi generali della irretroattività della norma tributaria e della preclusione di proroga del termine di prescrizione o decadenza, non sono stati qui derogati nè modificati; ponendosi la delibera comunale in oggetto sul diverso piano dell’attuazione regolamentare di una disposizione di legge (l’art. 59 cit.) che non ha inciso, menomandone i principi generali, sullo statuto del contribuente.

Va del resto osservato come l’attribuzione all’amministrazione comunale del potere di fissazione di un maggior termine di accertamento trovava giustificazione proprio nella sostituzione del sistema della dichiarazione-denuncia con quello della semplice comunicazione delle unità immobiliari rilevanti ai fini del possesso-Ici. Senonchè, nell’ottica del legislatore, la semplificazione così apportata all’azione del contribuente doveva trovare razionale contrappeso nella possibilità di stabilire un maggior termine di accertamento da parte dell’amministrazione comunale; proprio perchè chiamata ad un controllo sostanziale ed originario di elementi identificativi del rapporto tributario che dovevano invece essere antecedentemente contenuti nella dichiarazione o denuncia di variazione.

Significativo della perdurante vigenza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 (lett. l) pur dopo il sopravvenire della L. n. 212 del 2000, è poi il dato della sua formale abrogazione soltanto per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 175 (finanziaria 2006).

Nel senso qui accolto si sono pronunciate Cass. nn. 25022 e 25023/15.

Va dunque riscontrata l’effettiva violazione normativa fatta oggetto della presente censura, dal momento che – in esito alla corretta applicazione della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento – il rapporto di imposta in oggetto non poteva ritenersi consolidato, al 31 dicembre 2006, con lo spirare del termine triennale; con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento qui opposto, in quanto notificato nel rispetto del termine quinquennale di cui alla citata delibera comunale.

Nel segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Genova la quale – esclusa la decadenza dell’amministrazione comunale dal potere di accertamento – dovrà valutare gli altri motivi di opposizione proposti dalla Immobiliare Palon spa; provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Genova;

– dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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