Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14911 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco
De Sanctis n. 4, presso lo studio dell’Avv. TENCHINI Giuseppe, che la
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamele, con l’Avv.
Giovanni Ernesto Pruneddu e con l’Avv. Valeria Atzeri del foro di
Cagliari come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO
Alessandro, Mauro Ricci e Clementina Pulii per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
Ministero Economia e Finanze;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari
n. 220/09 del 29.04.2009/5.06.2009 nella causa iscritta al n. 11 R.G.
dell’anno 2008.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;
Udito l’Avv. Mauro Ricci per l’INPS;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data 18.04.2011 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato, che ha concluso come da relazione anzidetta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 220 del 2009, nell’accogliere l’appello incidentale dell’INPS e nel riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari del 16.11.2007, ha dichiarato non dovute dall’ente previdenziale le spese del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di CTU, giudizio instaurato da C.R. anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere il ripristino di assegno revocato a seguito di visita di revisione.
La C. ricorre con un motivo, cui resiste l’INPS. 2. Con l’unico motivo la ricorrente contesta l’impugnata sentenza, sostenendo che il giudice di appello non ha correttamente applicato la L. n. 448 del 1998, L. art. 37, comma 5, nell’escludere la legittimazione passiva dell’INPS e nell’affermare la legittimazione passiva del solo Ministero dell’Economia e Finanze, con esclusione di quella dell’INPS, giacchè non era intervenuto alcun verbale di visita ministeriale. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non risultando formulato alcun quesito di diritto.
Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi i mplicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.
Le spese de giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nei confronti dell’INPS come da dispositivo.
Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendosi costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese nei confronti dell’INPS, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011