Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14911 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14911 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 18271-2013 proposto da:
EUROPCAR ITALIA SPA 00836310151, in persona
dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO ALTIERI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e . difende ope legis;

– controricorrente –

;–)- Q22V»
I

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 462/01/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 17/05/2011, depositata
il 22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Tonucci Mario (delega orale avv. Altieri ai sensi
dell’art. 14 L. 247/12) che si riporta agli scritti ed insiste per
l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 18271 sez. MT- ud. 21-05-2014
-2-

CONTI;

IN FATTO E IN DIRITTO
La Europcar Italia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la
sentenza resa dalla CTR del Lazio n.17/05/11, depositata il 22.6.2011, che ha accolto l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza resa dalla CTP di Roma che aveva annullato
gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società contribuente per IVA relativa agli anni
2000/2002.
Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente lamenta che il giudice di appello non avrebbe
rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia ) in quanto lo stesso era stato notificato
indebitamente dal messo comunale, non trovando applicazione la disciplina prevista dall’art.16
d.lgs.n.546/1992 al giudizio di appello.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto delle censure.
La censura è manifestamente infondata.
Ed invero, questa Corte è ferma nel sostenere che in tema di contenzioso tributario, l’art. 16 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni
degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli
organi dell’Amministrazione tributaria; il comma quarto della cit. disposizione ha per oggetto solo
atti dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a
disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di
messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si
n. 23618 del
applica anche alla notificazione del ricorso in appello-cfr.Cass.n.
11/11/2011;Cass.n.14387/13;Cass.n.8408/13;Cass.n.1089/13-.La contribuente non ha depositato
difese scritte.
Il collegio, ravvisati i presupposti per decidere ex art.375 cpc e condivisa la relazione del
consigliere relatore rigetto del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese
processuali che liquida in favore dell’Agenzia nella misura indicata in dispositivo d
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
favore dell’Agenzia in euro 13.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 21 maggio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile.

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