Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14910 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Antonelli

n. 10, presso lo studio dell’Avv. Andrea Costanzo, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Garilli Alessandro e Marino Giuseppe del foro di

Palermo come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

Responsabile della Direzione Affari Legali a ciò delegato in virtù

dei poteri conferiti con procura per atto notaio Ambrosone di Roma

del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Plinio n. 21, presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la

rappresentata e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Granozzi Gaetano per procura a margine del controricorso

– ricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 988/05 della Corte di Appello di

Palermo del 21.07.2005/19.1 0.2005 nella causa n. 1752 R.G. 2004;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis

nella pubblica udienza del 18.05.2010;

udito l’Avv. Luigi Fiorillo per la controricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fedeli

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 20.01.2004 il Tribunale di Agrigento rigettava il ricorso di C.L., che aveva impugnato il licenziamento intimatole dalle Poste Italiane S.p.A. a seguito di assenza per malattia, ritenendo il primo giudice che l’assenza fosse arbitraria, perchè non giustificata da certificazione sanitaria, benchè il medico fiscale nella visita del 18.05.2001 avesse considerato la ricorrente idonea a riprendere il servizio. La Corte di Appello di Palermo, a seguito di appello della C., ha confermato la decisione di primo grado, osservando che la lavoratrice non aveva, in violazione dell’art. 40 del CCNL, comunicato immediatamente la malattia e che il licenziamento irrogato era conforme a quanto previsto dall’art. 54 CCNL. La stessa Corte territoriale ha ritenuto inoltre che non vi fosse stata violazione dell’art. 52 CCNL relativo al diritto di difesa, non avendo l’appellante fornito giustificazioni scritte e non avendo chiesto di essere sentita personalmente. La C. ricorre per cassazione con tre motivi. Le Poste Italiane resistono con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con riferimento agli artt. 1218, 2110 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La C. contesta l’impugnata sentenza per avere omesso di motivare in ordine alla richiesta istruttoria, dedotta in primo grado e reiterata in appello, di sentire il teste Ca., medico curante, su circostanze rilevanti e decisive per il giudizio.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 40, 52 e 54 CCNL nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice di appello erroneamente letto ed interpretato le disposizioni contrattuali con il ritenere che l’omesso invio della certificazione medica comportasse licenziamento con preavviso per assenza arbitraria dal lavoro. Le censure così formulate non colgono nel segno e non meritano di essere condivise.

La Corte territoriale ha proceduto ad una ampia disamina delle disposizioni contrattuali ponendo in evidenza che dal loro chiaro tenore non poteva revocarsi in dubbio che l’assenza per malattia, per non essere arbitraria, oltre ad essere tempestivamente comunicata, doveva essere giustificata con l’invio di adeguata certificazione medica.

Ciò posto e precisato, la Corte ha osservato che, pur essendo stati comunicati l’inizio della malattia e la sua prosecuzione a mezzo telegramma, mancava qualsiasi prova dell’invio a mezzo fax della documentazione sanitaria da allegare alla richiesta di congedo per malattia nonchè comunicazione dell’avvenuto ricovero in data 30.05.2001 presso la casa di cura (OMISSIS) ed addirittura dell’esistenza stessa di quest’ultimo, oltre che della documentazione.

La Corte quindi ha fatto discendere la legittimità del recesso dall’omesso invio della certificazione medica, che aveva impedito di verificare lo stato della malattia e la sua idoneità a giustificare l’assenza della lavoratrice, sicchè corretta è la decisione di rigetto della richiesta di prova testimoniale volta a di mostrare l’esistenza della patologia.

Contro questa valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente non fa che sollecitare una diversa interpretazione delle norme collettive e sottoporre all’esame di questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi di fatto ed un riesame delle richieste istruttorie, non consentiti in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo la C. contesta l’impugnata sentenza per avere trascurato che la malattia di essa ricorrente era ben conosciuta dalla società datrice di lavoro e nessuna omissione risultava commessa in assenza arbitraria. Conseguentemente la sanzione irrogata, ad avviso della ricorrente, non era rispettosa del principio di adeguatezza e proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c..

Anche l’esposta censura non merita di essere condivisa, giacchè si limita ad opporre un diverso e non consentito apprezzamento della condotta della lavoratrice, la cui gravita è stata valutata dal giudice di appello (cfr pag. 8 sentenza), il quale ha tenuto nella dovuta considerazione le componenti soggettive riguardanti la violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 20,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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