Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14910 del 08/06/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14910 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 16570-2016 proposto da:
LEUTI ALESSIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO CASSIANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURO FREZZA giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018
1222

AMISSIMA SPA DI ASSICURAZIONI in persona del Dott.
CRISTIANO ANDREOLI nella sua qualità di Dirigente e
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA CAIO

MARIO

27,

presso

lo

studio

dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

1

Data pubblicazione: 08/06/2018

rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;
– controricorrente non chè contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588;

Nonché da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 80185250588
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso
per legge;
– ricorrente incidentale contro

AMISSIMA SPA DI ASSICURAZIONI, LEUTI ALESSIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 91/2016 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA FIECCONI;

2

– intimato –

RG 16570/2016
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza n. 2105/2013, notificata in data 22/2/2013, il Tribunale
di Roma rigettava la domanda proposta da Alessia Leuti contro il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (che a sua volta

Assicurazioni s.p.a.), volta a vedersi liquidare il danno occorsole in
data 1/6/2001, allorché – alunna di quarta elementare presso la
Scuola Statale G. Pascoli di Genzano, durante la ricreazione tenuta nel
cortile interno della scuola aveva subito un infortunio, cagionato dalla
spinta di un compagno, a causa della quale era scivolata e caduta su
una pianta di lauro ceraso, avente ramificazioni sporgenti,
procurandosi gravi lesioni nella regione sottoascellare del braccio
sinistro. L’attrice fondava la propria domanda risarcitoria sul fatto
illecito del compagno di scuola sottoposto a sorveglianza degli
insegnanti e quindi sul regime di responsabilità ex art. 2048 cod. civ.
ed aveva chiesto la condanna del Ministero – ai sensi dell’art. 2049 cod.
civ., per il fatto cagionato dai propri dipendenti, correlato all’ omessa
vigilanza sull’alunno che aveva inferto la spinta causativa dell’impatto
contro l’arbusto. Il giudice di primo grado respingeva la domanda sul
duplice presupposto che, dall’istruttoria esperita, non era stata
confermata la dinamica dell’incidente allegata dall’attrice – spinta di un
compagno di scuola quale causa dell’incidente – e che la domanda di
risarcimento non poteva trovare accoglimento sotto il diverso profilo
della responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico, poiché ab inizio
diversamente impostata. Avverso tale sentenza Alessia Leuti
proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Roma, deducendo
una diversa ricostruzione del fatto riqualificando la responsabilità come
contrattuale, anziché ex art. 2049 cod civ., nonché deduceva
l’inattendibilità delle testimonianze sulle quali si fonda la pronuncia di
primo grado, in quanto rese da persone interessate all’esito del
3

chiamava in causa in manleva il proprio assicuratore Carige

giudizio. Con sentenza n. 91/2016, dell’8/1/2016, la Corte d’Appello di
Roma dichiarava inammissibile l’intervenuto mutamento dei fatti e
della

causa petendi

rispetto al primo grado (risarcimento per

responsabilità extracontrattuale, in primo grado, e per responsabilità
contrattuale, in secondo grado), e confermava la sentenza di primo
grado.

innanzi a questa Corte per vedere annullare la sentenza n. 91/2016
della Corte d’Appello di Roma,depositata il 8 gennaio 2016, deducendo
due motivi d’impugnazione. L’Amissima Assicurazioni s.p.a. (nuova
denominazione sociale della Carige Assicurazioni s.p.a.) compariva con
atto in data 20/7/2016, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna
della ricorrente alle spese del giudizio. Il Ministero compariva con
ricorso incidentale per ottenere la riforma sull’operata compensazione
delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 cod. proc. civ.,
la ricorrente deduce la falsa applicazione di una norma di diritto in
relazione alla corretta interpretazione dell’art. 2048 cod. civ.,
indifferente all’invocazione della responsabilità contrattuale o
extracontrattuale ai fini della configurazione della responsabilità
dell’insegnante, laddove la Corte d’Appello non è andata oltre la
qualificazione giuridica e fattuale della responsabilità in capo
all’insegnante. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 I comma n.
5 cod. proc. civ., la ricorrente deduce l’omessa, contraddittoria ed
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia,
laddove la Corte territoriale ha omesso di valutare i fatti dedotti e
prospettati fin dal primo grado di giudizio, non costituendo domanda
nuova la domanda di omessa custodia e vigilanza di minori, affidati al
controllo ed alle cure degli insegnanti. La ricorrente deduce quindi
come la colpa presunta degli insegnanti ex art 2048 cod. civ. e del
4

2. Con atto notificato in data 17/6/2016, Alessia Leuti proponeva ricorso

Ministero ex art. 2049 sia stato oggetto di domanda fin dal primo
grado di giudizio, mancando ogni tipo di pronunzia sul punto.
2. I motivi dedotti, da trattarsi unitariamente, trascurano il fatto che la
ricorrente, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei due gradi di
giudizio ha dato due diverse versioni dell’occorso, tra di loro
incompatibili, avendo dedotto prima, nel giudizio di primo grado, di

adeguatamente vigilato dal personale insegnante ( allegando in iure
una responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 cod. civ. dell’istituto
per non aver impedito il fatto illecito altrui) , e poi, nel giudizio di
secondo grado, di essere stata lasciata sola a giocare vicino a un
arbusto costituente fonte di pericolo (deducendo

in iure

una

responsabilità contrattuale dell’istituto per omessa vigilanza di minore).
3. La Corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità di tale mutamento di
causa petendi

ex art. 345 cod. proc. civ. a prescindere dalla

qualificazione contrattuale o non dell’azione intentata e ha ritenuto che,
pertanto, non essendo stato dimostrato nel giudizio di primo grado
l’accadimento del fatto come descritto in prime cure, la sentenza fosse
da confermare per come i fatti erano stati dedotti, non potendosi
“aggiustare il tiro” nel successivo grado di giudizio (in ciò citando Cass.
19520/2009, 4591/2008, 10128/2003; 14235/2000). L’assunto della
ricorrente, invece, e’ nel senso che, a prescindere dalla dinamica
dell’incidente, la lesione occorsa all’interno del plesso scolastico debba
essere ricondotta all’omessa vigilanza degli insegnanti che non le
hanno impedito di avvicinarsi al ramo sporgente e non potato, avendo
gli insegnanti una posizione di garanzia sui minori loro affidati, e a
nulla rilevando il titolo contrattuale o extracontrattuale per cui sono
chiamati a rispondere.
4. La ricorrente assume pertanto che l’Istituto debba rispondere a titolo
di responsabilità civile «qualificata» per la posizione di garanzia
attribuita dalla legge a prescindere dalla dinamica con cui si è svolto il
sinistro in danno del minore affidatogli. Il che non è. L’ambito di
5

essere stata spintonata contro un albero da un proprio compagno non

responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua
condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro
incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi
esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici
che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi
agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di

posto che il procedimento civile che ne scaturisce

presuppone l’attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto ,
fonte di pregiudizio , al soggetto che è chiamato a risponderne, anche
in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una
propria difesa.
5. In tale materia vale certamente il principio sancito da Cass. Sez. 6 3, sentenza n. 3081 del 16/02/2015, nella parte in cui chiarisce che il
presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito
dall’allievo, fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la
circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per
ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è
verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza
dell’insegnante, restando indifferente che venga invocata la
responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di
sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle
cautele necessarie – suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle
specifiche circostanze di tempo e di luogo – affinché fosse
salvaguardata l’incolumità dei discenti minori. Proprio il riferimento alle
circostanze specifiche di tempo e di luogo, necessarie per circoscrivere
lo spettro di responsabilità dell’insegnante in relazione alle cautele
richieste nel caso concreto, eventualmente non adottate, segna la
differenza logica e ontologica tra un’azione e l’altra, evidentemente
non colta dalla ricorrente che ha invocato tale precedente a favore
della sua tesi. Difatti, se si ammettesse la possibilità di imputare a un
soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di
responsabilità, una volta provata l’infondatezza di una prima versione,
6

contestatio,

litis

si cadrebbe in un’aperta violazione del principio del giusto
contraddittorio e della parità delle armi che anche in sede civile
costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo,
costituzionalmente protetto nell’art. 111 Cost., con riguardo sia
all’attore che agisce, che al convenuto che si difende, non potendosi
definire la responsabilità per omessa vigilanza di minore in termini

specifico fatto o comportamento umano. Ragionando in termini
strettamente
un’inammissibile

processuali,
mutati°

in

tal

modo

si

determinerebbe

libelli , in quanto nel processo viene

introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera
l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da
porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in
precedenza ( v. da ultimo cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 24072 del
13/10/2017, in tema di consenso informato, ove si è sancito che caso
in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del
danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento h
chirurgico -e, quindi, per la lesione del diritto alla salute-, e domandi
poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato
dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di
informazione necessario per ottenere un consenso informato -inerente
al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento
terapeutico- , si verifica una “mutati° libelli” e non una mera
“emendatio”).
6. Ne segue che il primo motivo è infondato, con assorbimento del
secondo motivo.
7. Per quanto riguarda il ricorso incidentale, in materia di spese giudiziali
civili, nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della
legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere
disposta – ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel
testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, di
detta legge – per «giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice

astratti e a prescindere dalla riconducibilità dell’evento occorso a uno

nella motivazione della sentenza», e non per «gravi ed eccezionali
ragioni esplicitamente indicate nella motivazione». La Corte ha
giustificato la compensazione delle spese legali sulla base di «ragioni
di equità riconducibili alla dolorosa vicenda umana» quando invece,
trattandosi di una controversia iniziata il 24. 9. 2009, avrebbe dovuto
applicare la nuova disciplina, ragionando in termini di sussistenza o

3, Sentenza n. 11284 del 29/05/2015). Il motivo di ricorso incidentale
è pertanto fondato e conduce questa Corte a riformulare un nuovo
giudizio sulle spese di lite del giudizio di appello sopportate dal
Ministero, da porsi a carico della ricorrente rimasta soccombente, ex
art. 91 cod. proc. civ..
8. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il
ricorso incidentale del Ministero e, per l’effetto, cassa la sentenza per
quanto di ragione; in applicazione dell’art. 385, secondo comma, cod.
proc. civ., decidendo nel merito, condanna la parte ricorrente
principale al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del
Ministero, liquidate come di seguito, con oneri prenotati a debito;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase,
liquidate in favore di ciascuna parte, con oneri prenotati a debito per il
Ministero.
PQM

I.
II.
III.

Rigetta il ricorso principale;
Accoglie il ricorso incidentale del Ministero;
Cassa la sentenza per quanto di ragione e, decidendo nel merito,
condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese del
giudizio di appello nella misura di C 2200,00, oltre ulteriori spese
forfettarie e oneri di legge (prenotati a debito per l’amministrazione
pubblica) in favore del Ministero.

IV.

Condanna la ricorrente principale alle spese di giudizio di cassazione
che liquida in C 2.000,00, oltre C 200,00 per spese, spese forfettarie al
8

meno di gravi ed eccezionali ragioni, e non di equità (Sez. 6 –

15% e oneri di legge (prenotati a debito per l’amministrazione
pubblica), in favore di ciascuna parte contro ricorrente;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.

V.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA