Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14910 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.I., nella qualità di procuratrice speciale di

N.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola

Ricciotti n. 11, presso lo studio dell’Avv. CASTRICHELLA Dario, che

la rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti PULLI

Clementina, Mauro Ricci e Alessandro Riccio per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3829/08 del 12.05.2008/10.06.2009 nella causa iscritta al n. 8615

R.G. dell’anno 2006.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;

Udito l’Avv. Mauro Ricci per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis CPC in data 18.04.2011 del Cons.

Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che si è riportato alle conclusioni di cui

all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3829 del 2009, nel confermare la decisione di primo grado, ha osservato che la ricorrente C.I., quale procuratrice speciale di N.C., per superare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 17, non aveva fornito la prova della data di messa in mora dell’ente previdenziale, riferendosi la data indicata nel Mod. CI28 solo alla ricezione dell’atto da parte dello Stato estero – La C. nell’indicata qualità ricorre con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’INPS con controricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., per non avere mai eccepito l’INPS alla N. la mancata produzione della ricezione della domanda di pensione ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, mentre con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 2946 cod. civ., per erronea applicazione al caso di specie della prescrizione quinquennale, in luogo di quella decennale. MI. I I ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non essendo stato formulato alcun quesito di diritto.

Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione de motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione antecedente al D.L. n. 269 del 2003, che trova applicazione, ratione temporis, con riferimento ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), laddove nel caso di specie l’originario ricorso venne depositato il 21.01.2003 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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