Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14910 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14910 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17442-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
UNILEVER ITALY HOLDINGS SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio degli avvocati
GIGLIOLA e FIDANZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
PANZAROLA ANDREA, BORELLA SIMONE giusta procura in
calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 232/40/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARLA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 30/03/2012, depositata il 28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito l’Avvocato Andrea Panzarola difensore della ricorrente che
insiste nelle conclusioni già rassegnate.

Ric. 2013 n. 17442 sez. MT – ud. 21-05-2014
-2-

CONTI;

IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la
sentenza resa dalla CTR Lazio n.232/40/12 depositata il 28 Maggio 2012 che ha confermato la
decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della
Unilever Italy Holdings s.r.1., incorporante la Sagit s.r.1., per la ripresa a tassazione di IVA per
l’anno 2002 in relazione al mancato versamento del tributo sull’importo riconosciuto dalla SAGIT a
titolo di acconto sconto clientela nei confronti della Co.AL.GES. s.r.l. s
Secondo la Ctr lo sconto applicato dalla contribuente non poteva essere considerato acconto in
denaro, lo stesso incidendo sul prezzo della merce compravenduta secondo gli accordi negoziali
intercorsi fra le parti che giustificavano il riconoscimento di un premio di fine anno ai clienti per un
raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per offrire loro incentivi a futuri acquisti.
Nessun intento elusivo aveva spinto le parti nella determinazione delle condizioni di vendita che
dovevano ritenersi pienamente legittime.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.108 e 109 TUIR,
nonché degli artt.2 c.3 lett.a) e 11 c.1 dpr n.633/72, in relazione all’art.360 c.1 c.p.c.
La società contribuente si è costituita con controricorso eccependo l’inammissibilità e infondatezza
del ricorso.
La complessa censura esposta dalla ricorrente è inammissibile sotto diversi profili.
Scartata l’ipotesi, prospettata dalla parte contribuente di contrarietà del ricorso in relazione al n.1
dell’art.360 bis c.p.c., tenuto conto del contenuto della censura di cui si dirà in seguito, non
perfettamede sovrapponibile a quanto deciso dalla Corte nel precedente evocato dalla
controricorrente, v’è da dire che l’Agenzia contesta, per un verso, che la CTR non aveva
considerato che la somma “ritenuta deducibile” difettava dei requisiti di certezza e determinatezza.
Orbene, sotto tale profilo la censura, in mancanza di specifico esame da parte della CTR, poteva al
più giustificare il vizio dell’omessa pronunzia o del difetto di motivazione semprechè la parte
ricorrente avesse posto a base della censura gli elementi dai quali doveva desumersi quanto dalla
stessa affermato. Elementi che, per contro, non sono stati in alcun modo specificati, tanto incidendo
ulteriormente sull’autosufficienza e specificità della censura.
Quanto alla contestazione sulla natura della somma che la ricorrente assume configurare
un’anticipazione soggetta ad IVA piuttosto che uno sconto, la stessa intende contrastare le
valutazioni raggiunte dalla CTR- v.pag.2 sentenza- sia sulla natura del premio che sull’esistenza dei
documenti contrattuali che lo giustificavano e che, per l’effetto, non giustificano la contestazione
di un vizio di violazione di legge-cfr.Cass.n.19921/12-.
Peraltro, la censura è anche sotto tale profilo priva di autosufficienza, evocando genericamente le
“lettere inviate dalla contribuente al concessionario data 5.1.01 e 18.1.02” senza indicazione del
momento in cui le stesse sarebbero state acquisite al giudizio.
Ed analogo rilievo occorre formulare con riguardo al tabulato dei militari richiamato a pag.8 del
ricorso ed alla documentazione relativa all’anno di imposta 2000 sui quali l’Agenzia fonda la
asserita violazione nella disposizione in tema di IVA.
Le successive censure, inoltre, si propongono ancora una volta di contestare la natura di sconto
ritenuta dal giudice di appello — ancorchè non sia stato prospettato alcun vizio di motivazione- sulla
base di documentazione non specificamente indicata della quale nemmeno si dà atto del momento
in cui la stessa sarebbe stata acquisita al processo, rendendo in tal modo impossibile ogni verifica da
parte di questa Corte. Deficit motivazionale che, ancora una volta, viene posto a sostegno della
censura laddove l’Agenzia afferma che “non viene fornita alcuna spiegazione che possa smontare la
tesi difensiva dell’Amministrazione suffragata dalle prove acquisite testè evidenziate”.
Sulla base delle argomentazioni esposte nella relazione che il collegio condivide può provvedersi ex
art.375 c.p.c. con il rigetto del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte

e civile in Roma.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso il 21 maggio 2014 nella camera di consiglio della se

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