Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1491 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17030/2016 R.G. proposto da:

P.M. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso giusta delega

in atti dal prof. avv. Francesco Moschetti (PEC

francesco.moschetti.ordineavvocatipadova.it), dall’avv. Roberto Iaia

(PEC roberto.iaia.ordineavvocatibadova.it) e dal prof. avv.

Francesco D’Ayala Valva (PEC

francescodayalavalva.ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto

presso quest’ultimo procuratore in Roma, viale Parioli n. 43;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore rappresentata e difesa ex lege dall’avvocatura generale

dello Stato (PEC ags.rm.avvocaturastato.it) con domicilio eletto

presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 57/7/16 depositata l’11/01/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/09/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e riformato la pronuncia di prime cure;

– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a quattro motivi e ben illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha presentato ricorso incidentale al quale controparte pure resiste con controricorso dal gravame incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso il P. denuncia la nullità del giudizio di secondo grado in quanto l’appello dell’Ufficio andava dichiarato inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo l’Ufficio prodotto, a dimostrazione della tempestiva spedizione dell’atto di gravame, un elenco riepilogativo degli atti spediti presso l’Ufficio postale, e non come prescritto la ricevuta di spedizione del singolo atto del quale era destinatario il contribuente appellato;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla medesima violazione di cui al mezzo che precede, articolata quale violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– i motivi possono trattarsi congiuntamente poichè costituiscono in sostanza frammentazione di una medesima censura e sono complessivamente inammissibili per difetto di autosufficienza;

– la doglianza consiste nel non aver la CTR valutato quale causa di inammissibilità dell’atto di appello l’omesso deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 (richiamato dal medesimo D.Lgs., art. 53), in luogo della quale l’Ufficio ha depositato una distinta riepilogativa degli atti spediti compilata dal notificante stesso e nella quale è indicato anche l’atto destinato al contribuente, munita di semplice timbro dell’ufficio postale ricevente attestante la data di consegna allo stesso;

poichè ai fini della tempestività della notifica dell’appello questa Corte ritiene che sia sufficiente anche il deposito in atti della ricevuta di consegna dell’atto, ove questa contenga indicazione anche della data di spedizione (Cass. SS. UU n. 13452 del 29 maggio 2017) il contribuente avrebbe dovuto quantomeno dedurre la mancata produzione in atti di tal documento da parte dell’Ufficio, onerando in questo modo la Corte di verificare la presenza o meno in atti di tal documento;

– infatti, solo all’esito negativo di tal adempimento avrebbe assunto rilevanza la questione posta, relativa in sintesi alla equipollenza o meno, ai fini della prova della tempestiva spedizione, del ridetto elenco riepilogativo rispetto alla prescritta ricevuta di spedizione indicata dalla disposizione del decreto sul processo tributario;

il terzo motivo di ricorso censura poi la gravata sentenza di nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR motivato in modo solo apparente in ordine alle ragioni del decidere, omettendo i profili fondamentali atti a identificare l’oggetto del contendere e i riferimenti imprescindibili alla base del decisum;

– il motivo è infondato;

– va premesso come risulti chiaro dalla sentenza impugnata come l’attività di controllo si sia fondata dapprima sull’esame della contabilità, ritenuta inattendibile, ma abbia poi quantificato più puntualmente la pretesa di maggiori imposte a seguito di una determinazione analitica della capacità contributiva complessiva del P. in forza delle risultanze di indagini finanziarie;

– e infatti la CTR dà in primo luogo atto in motivazione, anche se in modo assai sintetico, delle ragioni in forza delle quali (mancata differenziazione in contabilità dei corrispettivi) ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’inattendibilità della contabilità stessa;

– inoltre, se questa Corte ha ritenuto in linea generale che in tema di accertamento bancario, come nel caso di specie (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018) ove il contribuente fornisca prova analitica – della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi, è altrettanto vero che nel presente caso la CTR ha rilevato, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede di Legittimità, che “per la somma di Euro 84.99,76 il contribuente non ha prodotto fatture nè è stata fornita la prova della relativa contabilizzazione”;

conseguentemente, non vi è stata in questo caso con riguardo a tal somma una valutazione non analitica da parte del secondo giudice delle singole riprese e delle giustificazioni fornite dal contribuente a seguito delle indagini finanziarie, ma una impossibilità di valutazione derivante dalla mancata produzione di documenti diretti a fornire prova della insussistenza della pretesa (quanto alla somma sopra riportata) da parte del contribuente;

– è evidente quindi che questi non può quindi ora dolersi della mancata valutazione analitica conseguente a una sua omissione di prova sul punto, risultando in concreto impossibile per la CTR esaminare analiticamente ciò che non viene neppure versato in atti;

– il quarto motivo si appunta, in subordine, sulla violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3; art. 39, comma 1, lett. d); del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, per avere la gravata sentenza ignorato il rapporto necessario di coerenza e ragionevolezza tra le violazioni tributarie contestate e le conseguenze tratte dall’Ufficio;

– il motivo è inammissibile, in quanto nella sostanza denuncia la determinazione eccessiva dei maggiori tributi, ritenuto sproporzionati nel loro ammontare con riguardo alle violazioni contestate al contribuente; con ciò il mezzo tende quindi a introdurre nel presente giudizio di legittimità un elemento di fatto volto a provocare il riesame del merito, il che non è consentito di fronte a questa Corte;

– il ricorso principale quindi va complessivamente rigettato;

– venendo all’esame del ricorso incidentale, esso si incentra sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di confermare alcuni rilievi, oggetto di mancato esame analitico sia da parte della CTR sia da parte della CTP;

– il motivo è fondato;

– alla luce della stessa giurisprudenza di questa Corte sopra già riportata (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018), ove invece, come è avvenuto per i rilievi contestati nel motivo, il contribuente abbia prodotto documentazione contabile od extracontabile (come risulta dalle porzioni dell’atto di appello trascritte in ricorso incidentale delle quali si è anche indicato il locus processuale di produzione ai fini del rispetto del canone di autosufficienza, risultando quindi infondata l’eccezione di inammissibilità svolta nel controricorso al ricorso incidentale) l’esame di tal documentazione da parte del giudice deve essere egualmente analitico così come è analitica la documentazione prodotta;

dovrà quindi il giudice del rinvio esaminare le singole movimentazioni e la documentazione tutta prodotta dal contribuente, e valutare le giustificazioni fornite anche in ordine agli eventuali scostamenti tra le date di movimenti e le dati di registrazione in contabilità;

pertanto, sul punto la sentenza va cassata con rinvio alla CTR.

PQM

rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo di ricorso incidentale accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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