Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1491 del 22/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 1491 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 13244-2012 proposto da:
SLAVIERO BRUNO C.F. SLVBRN48S23A465R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso

lo

studio

dell’avvocato

LUISA

GOBBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO CAROLLO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3603

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

Data pubblicazione: 22/01/2018

TERESA OTTOLINI, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2011 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 29/02/2012 R.G.N. 289/2009.

R.G.13244/2012

RILEVATO
1. che con sentenza in data 29 febbraio 2012, la Corte di Appello di
Venezia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato
la domanda dell’attuale ricorrente volta ad ottenere l’accertamento del
diritto alla rendita di inabilità prevista dall’art. 74 t.u. n.1124/1965 o

dell’INAIL all’erogazione delle relative prestazioni;

2. che la Corte territoriale riteneva la prospettazione di primo grado,
immutabile in sede di gravame, concernere esclusivamente la
preesistenza della sindrome del tunnel carpale al 2000 e che la
percentuale inabilitante dovesse essere rivista anche alla luce dei criteri
antecedenti al d.lgs. n.38/2000, laddove il gravame verteva
sull’accertamento del diritto alla rendita di inabilità prevista dall’art. 74
del citato testo unico n.1124, come modificato dal d.lgs. n.38 del 2000;

3. che, in conclusione, per la Corte di merito la prospettazione, non
suscettibile di modifiche in sede di gravame, era imperniata solo sul
diritto alla prestazione ex d.P.R. n.1124/65; la domanda amministrativa
del 1994 (per sindrome del tunnel carpale al polso sinistro, operato nel
1994), non era risultata coltivata, in mancanza di impugnazione del
provvedimento di rigetto dell’INAIL, con la conseguenza che la domanda
presentata nel 2001 (in seguito a secondo intervento, al polso destro),
pur denominata, dalla parte, riesame non poteva considerarsi richiesta
di riesame, ancor più che di aggravamento in senso tecnico poteva
parlarsi solo al raggiungimento di un grado inabilitante;

4. che, avverso tale sentenza, Slaviero Bruno ha proposto ricorso, affidato
ad un articolato motivo, al quale ha opposto difese l’INAIL con
controricorso;

CONSIDERATO

5.

che, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 d.P.R.
n.1124/1965, 41 cod.pen., 116,132,445 cod.proc.civ., nonché vizio di

1
R. G. 13244/2012

all’assegno di invalidità di cui alla legge n.222/1984, con condanna

motivazione, per avere il giudice contraddetto in sentenza la consulenza
tecnica d’ufficio senza adeguata motivazione, errata interpretazione
dell’elaborato peritale dell’ausiliare officiato

in giudizio, errore logico

giuridico nell’interpretazione degli atti e dei documenti di causa, il
ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia applicato la
disciplinata recata dal testo unico del 1965, trattandosi di malattia
denunciata per la prima volta nel 1994 e che aveva raggiunto il minimo

consulenza tecnica al fine di stabilire l’epoca di raggiungimento del
minimo indennizzabile;

6.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

7.

che le due proposizioni della Corte di merito inerenti alla domanda
amministrativa originaria del 1994 (per sindrome del tunnel carpale al
polso sinistro operato nel 1994), non coltivata stante la mancata
impugnazione del provvedimento di rigetto dell’INAIL, e alla domanda
dell’8 maggio 2001, dallo Slaviero qualificata come domanda di riesame
delle conclusioni della collegiale medica e dai giudici del gravame
qualificata, invece, come nuova domanda (all’esito della quale l’INAIL,
in data 11.12.2002, riconosceva la percentuale del 9% alla stregua del
decreto legislativo n.38 cit.) muovendo dall’evidenza che di
aggravamento in senso tecnico potrebbe parlarsi solo in presenza di un
grado inabilitante, non sono state fatto segno di alcuna censura nella
pur ampia esposizione a sostegno della criticata erronea applicabilità dei
due regimi previdenziali in presenza di malattia che la parte assume
denunciata, per la prima volta, nel 1994;

8.

che il ricorrente incentra la censura esclusivamente sulle asserite
disattese conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio e indirizza le
doglianze sulla pretesa confusione tra regimi previdenziali applicabili non
investendo la ragione del decidere emergente dalla sentenza impugnata;

9.

che, in definitiva il ricorso tende esclusivamente a richiedere un riesame
del merito, inammissibile in questa sede di legittimità;

10. che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

R.G.I3244/2012

9

indennizzabile dell’11°/0 nel 2000 ed infine che non abbia disposto nuova

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese
generali e altri accessori di legge.

Il Presidente
Enri

Il Funzionado
Dott.s

D’ Antonio

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA