Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1491 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 15/07/2016, dep.20/01/2017),  n. 1491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.M. e F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 7/18/09, depositata il 22 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

luglio 2016 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio;

uditi l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del secondo motivo del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, pronunciando sull’appello di T.M., F.F. e T.P., in controversia concernente avvisi di accertamento ad essi notificati per maggior reddito di partecipazione derivante dall’accertamento emesso ai fini ILOR a carico della P.F.M. di T.P. & C. s.a.s., lo ha accolto limitatamente alle sanzioni irrogate nei confronti del T. e della F., soci accomandanti.

Il giudice d’appello, premesso che l’avviso di accertamento a carico della società era divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato di sentenza del 1998 della medesima CTR (in quanto il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 17165 del 2005), ha ritenuto non dovute le sanzioni da parte dei predetti soci accomandanti per mancanza del requisito della colpevolezza, essendo estranei all’amministrazione della società.

2. I contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia, con idoneo quesito di diritto, la violazione dell’art. 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice d’appello rilevato l’inammissibilità della domanda di inapplicabilità delle sanzioni, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame.

Il motivo è fondato.

Risulta, infatti, dalla stessa sentenza che i contribuenti, in primo grado “si limitavano a contestare l’accertamento operato nei confronti della società P.F.M. senza nulla aggiungere per quanto concerneva l’accertamento personale ai fini IRPEF”.

La censura concernente la questione dell’applicabilità delle sanzioni ai soci accomandanti costituiva, pertanto, eccezione nuova, inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, (omologo, per il processo tributario, all’art. 345 c.p.c.).

2. Resta assorbito il secondo motivo, concernente il merito della questione.

3. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando inammissibile l’appello dei contribuenti nella parte concernente l’applicabilità delle sanzioni.

4. Mentre si ravvisano giusti motivi, non essendo stata rilevata dal giudice la novità della questione, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello, quelle del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile in parte qua l’appello dei contribuenti.

Compensa le spese del giudizio d’appello e condanna gli intimati alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 11000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA