Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14909 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20692/2013 proposto da:

IMMOBILIARE PALON SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE

18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE PROVINCIA DI GENOVA EQUITALIA

NORD SPA, REGIONE LIGURIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Immobiliare Palon spa propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6 del 28 gennaio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale di Genova, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima – stante la regolare notificazione alla sede sociale del prodromico avviso di accertamento – la cartella di pagamento ad essa notificata da Equitalia spa, su ruolo della Regione Liguria, per tassa automobilistica 2003.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da Equitalia spa e da Regione Liguria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso la Immobiliare Palon spa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – che la commissione di merito sia incorsa in errore sia in procedendo ex art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia sul suo motivo di opposizione, riproposto anche nei motivi di appello, concernente l’inesistenza o la nullità della cartella per omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento), sia in judicando (violazione dell’art. 145 c.p.c., risultando dalla cartolina RR depositata dalla Regione Liguria che tale notificazione era avvenuta il 20 novembre 2006 ad un indirizzo, in (OMISSIS), diverso da quello dove la società aveva la propria sede, come risultante dalla visura CCIAA in atti; violazione dell’art. 2719 c.c., per non avere la commissione di merito rilevato che tale cartolina di ritorno, prodotta in giudizio soltanto in fotocopia, era stata da essa tempestivamente contestata nella sua conformità all’originale, senza istanza di verificazione di controparte, con conseguente sua inidoneità probatoria).

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in via consequenziale, violazione o falsa applicazione del D.L. n. 253 del 1982, art. 5, conv. in L. n. 53 del 1983, atteso il mancato rilievo dell’intervenuta prescrizione triennale della pretesa tributaria, proprio per la mancata rituale notificazione, nel suddetto termine, dell’avviso di accertamento.

2. I primi tre motivi di ricorso sono fondati, con effetto assorbente della quarta censura.

Va premesso che l’omessa notifica dell’atto impositivo presupposto – ove effettivamente riscontrata – costituisce vizio procedurale che comporta la nullità della cartella di pagamento su di esso successivamente basata.

Nel caso di specie, la commissione regionale – incorrendo in tutti i vizi denunciati – ha omesso di considerare che: a. la notificazione dell’avviso di accertamento risultava eseguita, a mezzo lettera raccomandata a/r, in data 20 novembre 2006 presso la sede sociale della Immobiliare Palon spa, ma ad un indirizzo ((OMISSIS)), dove non risultava che la società destinataria avesse la propria sede legale ovvero effettiva (risultando tale sede, all’epoca, al numero civico (OMISSIS)); b. la sottoscrizione, illeggibile, della cartolina di ritorno non era riferibile ad un nominativo identificato, di cui si potesse appurare la qualità di incaricato alla ricezione per conto della società, ovvero altro collegamento organico o funzionale con quest’ultima; c. l’efficacia probatoria di tale cartolina di ritorno era stata inficiata ex art. 2719 c.c., dal fatto che quest’ultima era stata prodotta in causa soltanto in fotocopia, e che la società opponente l’aveva formalmente e tempestivamente disconosciuta nella memoria 9 maggio 2011; d. pur in presenza di formale contestazione avversaria, nè la Regione Liguria nè la concessionaria per la riscossione avevano ritenuto di proporre, previa produzione in giudizio dell’originale, istanza di verificazione.

In assenza di qualsivoglia comprovato collegamento tra il luogo di notificazione e la sede della società destinataria, deve anzi ritenersi la radicale inesistenza della notificazione medesima; la quale, colpendo – come detto – l’atto impositivo, di cui la società opponente ebbe contezza soltanto con la notificazione della cartella di pagamento, non può non travolgere altresì quest’ultima.

Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante annullamento della cartella di pagamento opposta.

Le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico solidale di Regione Liguria ed Equitalia Nord spa; con compensazione delle spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la cartella di pagamento opposta;

– condanna la Regione Liguria ed Equitalia spa, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito;

– dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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