Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14909 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7044-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RAG USA, depositato il

06/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con ricorso del 12.5.2014, P.E. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il diritto all’indennità di accompagnamento e che il CTU officiato accertava lo stato di invalida della predetta nella misura del 100%;

che le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso, con ricorso in base all’art. 445 bis c.p.c., comma 6;

che il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Ctu (ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100%) e poneva definitivamente a carico dell’INPS le spese di procedura;

che, con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’INPS impugna il provvedimento suddetto in base a due motivi di impugnazione, cui non ha opposto difese la P., rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che l’istituto ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5 e della violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 445 bis c.p.c., della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 19, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 e 3, della L. n. 335 del 1995, commi 6 e 7 osservando, quanto al primo motivo, che la P. era stata riconosciuta solo invalida al 100%, ma non necessitante di assistenza continua, e che pertanto erano stati ritenuti insussistenti i presupposti sanitari dell’indennità di accompagnamento, unica provvidenza chiesta nel ricorso introduttivo, sicchè il giudice avrebbe dovuto, nel decreto di omologa, prendere a riferimento esclusivamente l’accertamento sanitario relativo a detto beneficio assistenziale, ai fini della liquidazione delle spese di lite;

che, nel secondo motivo si censura la decisione in relazione alla carenza di interesse della P. ad ottenere una pronuncia dichiarativa della sussistenza dell’invalidità del 100%, non potendo la stessa, per essere ultrasessantacinquenne alla data della domanda amministrativa, pretendere il pagamento della pensione L. n. 118 del 1971, ex art. 12;

3. che il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente fondato;

3.1 che, in tema di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., questa Corte, a partire da Cass. n. 6084 del 2014, ha chiarito che il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo che non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa, precisando che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. (v. tra le altre, Cass. n. 6085 del 2014, n. 8878 del 2015);

che, simmetricamente, è stato ritenuto improponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che abbia dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP per difetto dei relativi presupposti, in quanto provvedimento non destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Cass. 8932 del 2015);

3.2. che, nella specie, il ricorso straordinario è quindi ammissibile;

3.3. che, come già rilevato, infatti, il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese legali ponendole a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU rilevato la sussistenza solo delle persistenti gravi difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età pari al 100% dalla data della domanda amministrativa;

che, dal tenore delle conclusioni riportate in ricorso si evince che era stata esclusa la sussistenza di elementi clinici tali da mettere in discussione la valutazione della Commissione Medica e che il quadro clinico era compatibile con il mantenimento di una sufficiente capacità di autogestione nelle attività vegetative e relazionali rapportate alle attività quotidiane;

3.4. che vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., volto all’accertamento del presupposto sanitario utile al riconoscimento del solo beneficio dell’indennità di accompagnamento, non essendo stata avanzata alcuna domanda subordinata e non essendo ravvisabile alcun interesse ad agire in relazione a diverso beneficio richiesto da soggetto ultrasessantacinquenne;

3.5. che pertanto l’Istituto non poteva essere condannato al pagamento delle spese, posto che la pronuncia di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte (cfr., Cass. 8 giugno 2015, n. 11781; Cass. 2 luglio 2015, n. 13550 e, da ultimo Cass. 10.6.2016 n. 12028).

3.6 che, potendo decidersi nel merito alla luce della rilevata sussistenza di idonea dichiarazione resa dalla P. ai sensi dell’art. 152 disp att. c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del provvedimento in parte qua consegue la declaratoria di esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite relative al procedimento per ATP;

4. che anche delle spese di lite del presente giudizio va dichiarata l’irripetibilità atteso che l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero (cfr. Cass. 26.7.2011 n. 16284, Cass. 20.9.2013 n. 21630).

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al capo sulle spese e, decidendo nel merito, dichiara l’esonero della P. dal pagamento delle spese di lite.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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