Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14909 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio

n. 2, Scala B, int. 3, presso lo studio dell’Avv. Bonanni Ezio, che

lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccio

Alessandro, Nicola Valente e Sergio Preden per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

784/09 del 29.05.2009/9.06.2009 nella causa iscritta al n. 1726 R.G.

dell’anno 2006.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;

Udito l’Avv. Ezio Bonanni per il ricorrente e l’Avv. Mauro Ricci per

il controricorrente;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 18.04.2011 del

Cons. Alessandro De Renzis;

t h sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. FINOCCHI

GHERSI Renato, che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 784 del 2009, confermando la decisione di primo grado del tribunale di Grosseto n. 684 del 2005, ha rigettato la domanda proposta da T.V. diretta ad ottenere l’accertamento dell’esposizione a rischio amianto per il periodo 1.07.1996/31.12.1991 e alla condanna dell’INPS ad applicare il coefficiente moltiplicatore ai fini pensionistici L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modificazioni.

La Corte ha ritenuto che, sulla base degli accertamenti contenuti nella CTU di primo grado, l’esposizione a rischio amianto del lavoratore, in relazione alle sue mansioni di “operatore di giro”, non fosse significativa per continuità, qualità e quantità, trattandosi in prevalenza di azioni di controllo ed accesso ai vari locali.

Ricorre il lavoratore con tre motivi, cui resiste l’INPS. Le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Con il primo motivo (sub a) il ricorrente denuncia molteplici violazioni di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello si è adeguato acriticamente al parere del CTU, non tenendo conto dell’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro sul sito di (OMISSIS), avente valore legale, nonchè delle relazioni INAIL e delle attestazioni dell’USL (OMISSIS) Pisa.

Lamenta anche violazioni sull’onere della prova e mancato rinnovo delle indagini peritali.

Con il secondo motivo (sub b) il ricorrente ribadisce i precedenti rilievi richiamando accertamenti compiuti da altri giudici, confermati in sede di legittimità.

Con il terzo motivo (sub c) il ricorrente deduce violazioni di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice – in modo contraddittorio ha accolto le domande di altri lavoratori addetti a mansioni di “operatore di giro” e ha affermato che il T. non aveva fornito la prova dell’esposizione a rischio amianto, senza disporre indispensabile consulenza tecnico-ambientale.

Le censure così articolate sono inammissibili sia perchè supportate da generici quesiti di diritto e comunque non in linea con le argomentazioni del giudice di appello sia perchè si fa riferimento a documentazione non trascritta, con violazione del principio di autosufficienza.

In ogni caso il ricorso è infondato nel merito, in quanto l’assunto del ricorrente circa il carattere vincolante degli atti di indirizzo ministeriale e delle certificazioni INAIL è in contrasto con il contrario indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. n. 10037 del 2007;

Cass. n. 2677 del 2002). Va poi osservato che la valutazione dei giudici di merito si fonda sull’accertamento compiuto dal CTU, a nulla rilevando il richiamo ad accertamenti relativi ad altro collega di lavoro del T.. Ultima notazione riguarda la non necessità di nuove indagini peritali, trattandosi di potere discrezionale riservato al giudice.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e l’impugnata sentenza va confermata.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione antecedente al D.L. n. 269 del 2003, che trova applicazione, ratione temporis, con riferimento ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), laddove nel caso di specie il ricorso introduttivo venne depositato il 7.05.1999 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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