Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14909 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14909 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
11
t

1

dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Ricorrente

per legge
Contro

Val Bruna s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via
Merulana 234, presso lo studio dell’avv. Cristina Della Valle, rapp.to e difeso dall’avv.
Marco Del Curto, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 1/50/13 depositata 1’8/1/2013 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Val Bruna s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
società contribuente

contro la sentenza della CTP di Sondrio n. 10/2/2011 che ne ave-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17733/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

va respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. T9Y030200600/2010 per Ires
2006. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio.

Con primo motivo la ricorrente asume la violazione dell’art. 30 L. 724/1994 laddove la
CTR ha accolto l’appello senza accertare la sussistenza di oggettive situazioni di carattere

straordinario.
La censura è fondata. L’art. 37 bis comma 8 del dpr 600/73 , nella formulazione all’epoca
vigente, disponeva: Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti

telusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle
entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
otaLt.
,
N
L’art. 30 comma 4 bis-Vnella formulazione all’epoca vigente- disponeva inoltre :” In pre,

senza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche’ del
reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma
4, la societa’ interessata puo’ richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni

antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.”
Nella sentenza, indipendentemente dalle espressioni usate, non è dato riscontrare alcun accertamento o valutazione circa “oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno

reso impossibile… .o non hanno consentito …”, avendo la CTR unicamente fatto riferimento
ad un corrispettivo dell’affitto in linea con quello di mercato ed alla stagionalità dell’attività
turistica; di talchè la decisione appare censurabile sotto il profilo del mancato accertamento
delle condizioni legittimanti la disapplicazione delle disposizioni antielusive

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17733/13

Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia
P.Q.M.

gnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia
Così deciso in Roma, 8/5/2014

Il Presidente

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impu-

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