Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14908 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 20/07/2016), n.14908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30012/2010 proposto da:

IMMOBILIARE PALON SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 184/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE per delega dell’Avvocato

MANZI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che si rimette agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto e in subordine

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Immobiliare Palon spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 184 del 4 novembre 2009 con la quale la commissione tributaria regionale di Genova, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Comune di Genova ed in rigetto dell’appello incidentale proposto da essa ricorrente, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole il 7 dicembre 2006 dal Comune per ICI 2002 e relative sanzioni, in relazione a quattro immobili ad uso abitativo censiti catastalmente in categoria A2, classe 1.

La commissione tributaria regionale, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto che gli atti modificativi della rendita delle unità immobiliari in oggetto (passati da cat. A3 a cat. A2) non potessero essere impugnati, L. n. 342 del 2000, ex art. 74, con l’avviso di accertamento in questione; in quanto già definitivi a seguito di ricorsi precedentemente proposti dalla stessa Immobiliare Palon spa, e decisi con sentenze della commissione tributaria di primo grado di Genova, non impugnate.

Resistono con controricorso tanto il Comune di Genova (che ha anche depositato memoria) quanto l’agenzia del territorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso la Immobiliare Palon spa deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, art. 58, comma 2 e art. 61; per avere la commissione tributaria regionale fondato la propria decisione sugli argomenti e sui documenti (notifica 28/11/1979 di nuovo classamento catastale A3; due decisioni della commissione tributaria di primo grado di Genova determinative del classamento A2) dedotti in appello dall’agenzia del territorio (non costituitasi in primo grado) mediante memoria (4 giugno 2009) non depositata nel rispetto di 20 giorni liberi prima dell’udienza di trattazione (16 giugno 2000), così come prescritto dall’art. 32 cit..

1.2 Il motivo è destituito di fondamento.

Indipendentemente dalla tardività della memoria in oggetto, la sentenza impugnata si basa su un dato obiettivo e non contestato di causa, rappresentato dal fatto che (ivi, pag. 5): “l’ufficio tecnico erariale di Genova aveva regolarmente notificato al contribuente il classamento in categoria A3 classe 2, e la società Palon, non condividendo il classamento attribuito dall’UTE; propose alla CT di primo grado di Genova n. 81 ricorsi, chiedendo la categoria A2. La CT di primo grado, sezione n. 9, in data 11 maggio 1982, con sentenza n. 260 decise in merito ai ricorsi dal n. 7142/1 al n. 7142/81 con accoglimento ed assegnazione della categoria A2 classe 1. Alla luce di questa inconfutabile realtà, peraltro dalla parte non contestata in corso di dibattimento, si evince che è il contribuente che ha chiesto, a suo tempo, di modificare il classamento da A3 ad A2, ora contestato (…)”.

Essendo questo elemento pacifico in causa (compresa l’avvenuta definitività della statuizione resa sul punto dalla CT di primo grado), la effettiva ratio decidendi adottata dalla commissione tributaria regionale va individuata nel giudicato esterno formatosi tra le parti. Vale a dire, in una circostanza che – rivestendo natura di regula juris e comando giuridico conformante il rapporto litigioso tra le stesse parti – è rilevabile, alla stregua del dato normativo, anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (SSUU 226/01; Cass. ord. 12159/11 ed altre).

Si è in proposito anche affermato (Cass. 1153/03; Cass. 19136/05) che la corte di legittimità ha piena cognizione non soltanto sulla sussistenza in sè del giudicato esterno, ma anche sulla sua portata ed interpretazione.

Dai principi giurisprudenziali testè richiamati, e dal fatto che l’effetto preclusivo ha già costituito oggetto dell’accertamento del giudice di merito, consegue altresì l’irrilevanza – se non ai fini delle spese del presente giudizio – della eccepita tardività del controricorso dell’agenzia recante, in allegato, le 81 sentenze della CT di 1^ di Genova in questione.

Ciò posto, la presente censura – esclusivamente formulata sotto il profilo dell’errore in procedendo – si palesa finanche inammissibile nella parte in cui non coglie l’effettiva ragione decisoria del giudice regionale; il cui sostrato fattuale non viene, d’altra parte, nemmeno posto in discussione nella sua effettiva rispondenza alla realtà.

Nè risulta individuabile una concreta menomazione del contraddittorio e del diritto di difesa della società contribuente, vertendosi di circostanze tanto dirimenti di causa, quanto già note alla stessa, la quale vi aveva anzi dato originariamente corso con le impugnazioni davanti alla CT di primo grado.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 51 e 54; per avere la commissione tributaria regionale accolto la domanda dell’agenzia del territorio, nonostante che quest’ultima – costituitasi in appello con la citata memoria tardiva – non avesse proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la tesi di essa ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Per avere la commissione tributaria regionale riformato la prima decisione in accoglimento non già dell’appello principale proposto dal Comune di Genova, bensì dell’appello incidentale (inammissibilmente) proposto dall’agenzia del territorio con la suddetta memoria tardiva; basata su una deduzione (pregresso giudicato di classamento A2) nuova e diversa rispetto a quanto sostenuto dal Comune nel suo appello principale (consolidamento delle rendite impugnate, indipendentemente dalla notificazione o comunicazione al contribuente, in sede di dichiarazione ICI 1993, in quanto già risultanti a catasto al momento dell’impianto del sistema meccanografico del 1987).

2.2 Questi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, non possono trovare accoglimento, atteso che la commissione tributaria regionale non ha accolto l’appello incidentale proposto dall’agenzia del territorio, ma ha statuito sulla legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, così come richiestole dall’appellante principale Comune di Genova.

In effetti, dalla sentenza in esame non emerge che la commissione regionale abbia statuito in accoglimento di appello – principale o incidentale – (tardivamente) proposto dall’agenzia del territorio; essendosi essa limitata a vagliare, nell’ambito delle domande ed eccezioni delle parti, la legittimità dell’avviso di accertamento anche nella parte in cui presupponeva un classamento catastale con relative attribuzioni di rendita ormai intangibili, per le esposte ragioni. Quelle stesse ragioni che escludevano la necessità di previa notificazione del nuovo classamento, in quanto portato dalle suddette sentenze della CT di primo grado, la quale aveva accolto, sul punto, la richiesta della stessa società contribuente.

Non si è affatto in presenza, in definitiva, della ritenuta indebita trasformazione di una memoria difensiva integrativa in un vero e proprio atto di gravame, quanto di una tipica delibazione in fatto e diritto di una questione posta al centro del dibattimento processuale, e pienamente rientrante nella domanda con la quale l’appellante principale Comune di Genova aveva chiesto l’affermazione di legittimità dell’avviso di accertamento da esso notificato.

Quanto, poi, all’asserita novità ella questione posta dalla commissione tributaria regionale a fondamento della propria decisionè, basterà richiamare quanto testè osservato in ordine alla peculiare natura – giudicato esterno – dell’argomentazione relativa al pregresso consolidamento della classificazione catastale A2; sicchè l’aver attribuito, sul punto, rilevanza dirimente a tale pregresso consolidamento non ha comportato, da parte del giudice di secondo grado, alcuna violazione al divieto di novità in appello, vertendosi – come detto – di doverosa conformazione del rapporto litigioso ad un accertamento suscitato dalla stessa società contribuente, ed ormai inconfutabile. E ciò è stato fatto senza sconfinare dalle domande di parte.

3.1 Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3 e dell’art. 15 preleggi; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento in oggetto, in quanto portato da un avviso notificatole il 7 dicembre 2006, a fronte del consolidamento del rapporto d’imposta in oggetto al 31 dicembre 2005, ex art. 11 cit.. Nè poteva nella specie trovare legittima applicazione il maggior termine quinquennale di accertamento fissato dal Comune di Genova, D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 59, con Delib. regolamentare 19 febbraio 2002, n. 17.

3.2 Il motivo è infondato.

In forza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, il legislatore ha attribuito ai comuni il potere di determinare in via regolamentare taluni aspetti dell’imposta comunale sugli immobili, con facoltà – per quanto qui interessa (lett. l), di: “semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi: 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al Comune competente, entro un termine prestabilito dal Comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata; (…) 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi (..)”.

Tale potere è stato qui esercitato dal Comune di Genova – per quanto specificamente attiene ai tempi di esercizio del potere accertativo – mediante la Delib. 19 febbraio 2002, n. 17, recante la fissazione del termine massimo di cinque anni; contestualmente, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione, in luogo del precedente obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia.

Orbene, la illegittimità di tale disposizione regolamentare non può discendere da quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, secondo cui: “Efficacia temporale delle norme tributarie. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno alla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Va infatti considerato che il termine di cinque anni in oggetto era destinato ad operare non già per il passato, ma unicamente per i periodi d’imposta non ancora esauriti al momento della Delib. che l’ha adottato (come nella specie, vertendosi di ICI 2002). Non può dunque individuarsi un profilo di contrarietà allo statuto del contribuente per asserita retroattività (art. 3, comma 1 cit.), giacchè nè l’art. 59 cit., nè la delibera menzionata potevano influire sul termine (triennale) che continuava ad essere ordinariamente applicabile ai periodi di imposta pregressi.

Sotto un secondo profilo, nemmeno può affermarsi che la violazione dello statuto del contribuente sia qui individuabile per ritenuta proroga di un termine di prescrizione o di decadenza (art. 3, comma 3 cit.), dal momento che il termine quinquennale in oggetto era destinato – come detto – ad operare ex novo per i periodi di imposta compiuti successivamente a quelli della sua adozione, e non in sede di proroga di un termine di prescrizione o decadenza che fosse già iniziato a decorrere.

In definitiva, non può trovare condivisione quanto affermato dalla società ricorrente secondo cui l’illegittimità della delibera comunale in esame (che sarebbe, per tale ragione, da disapplicarsi) deriverebbe proprio dalla sua natura retroattiva e di proroga di un termine di decadenza. Non risulta pertanto violato il principio generale L. n. 212 del 2000, ex art. 1, secondo cui: “1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”.

Come detto, i principi generali della irretroattività della norma tributaria e della preclusione di proroga del termine di prescrizione o decadenza, non sono stati qui derogati nè modificati; ponendosi la delibera comunale in oggetto sul diverso piano dell’attuazione regolamentare di una disposizione di legge (l’art. 59 cit.) che non ha inciso, menomandone i principi generali, sullo statuto del contribuente.

Va del resto osservato come l’attribuzione all’amministrazione comunale del potere di fissazione di un maggior termine di accertamento trovava giustificazione proprio nella sostituzione del sistema della dichiarazione-denuncia con quello della semplice comunicazione delle unità immobiliari rilevanti ai fini del possesso-Ici. Senonchè, nell’ottica del legislatore, la semplificazione così apportata all’azione del contribuente doveva trovare razionale contrappeso nella possibilità di stabilire un maggior termine di accertamento da parte dell’amministrazione comunale; proprio perchè chiamata ad un controllo sostanziale ed originario di elementi identificativi del rapporto tributario che dovevano invece essere antecedentemente contenuti nella dichiarazione o denuncia di variazione.

Significativo della perdurante vigenza del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59 (lett. l) pur dopo il sopravvenire della L. n. 212 del 2000, è poi il dato della sua formale abrogazione soltanto per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 175(finanziaria 2006).

Nel senso qui accolto: Cass. nn. 25022 e 25023/15.

Va dunque esclusa l’affermata violazione normativa fatta oggetto della presente censura, dal momento che – in esito alla corretta applicazione della disciplina legislativa e regolamentare di riferimento – il rapporto di imposta in oggetto non poteva ritenersi consolidato con lo spirare del termine triennale; con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento qui opposto, in quanto notificato nel rispetto del termine quinquennale di cui alla citata delibera comunale.

4.1 Con il quinto motivo di ricorso la Immobiliare Palon spa deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e artt. 54 e 56. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sugli altri motivi di opposizione all’avviso di accertamento da essa proposti, segnatamente concernenti: – la giuridica inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento (questione fatta oggetto di appello incidentale, in quanto rigettata dal primo giudice); – mancata sottoscrizione dell’avviso medesimo in violazione dell’art. 1, comma 162 L. Finanziaria 2007; – non appartenenza alla società dell’immobile sito in (OMISSIS), per il quale l’amministrazione aveva preteso un recupero a tassazione di Euro 1851,26; illegittima applicazione dell’aliquota ordinaria del 6,20 per 1000 in luogo di quella ridotta del 5,8 per 1000, in relazione a talune unità immobiliari locate nel 2002 ad abitazione principale; – illegittima applicazione di sanzioni ed interessi in violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 (questioni ritenute assorbite dal primo giudice, ma da essa ritualmente riproposte nell’appello incidentale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56).

4.2 Questo motivo deve trovare accoglimento.

La commissione tributaria regionale, infatti, ha dichiarato la legittimità complessiva dell’avviso di accertamento impugnato sulla base della poc’anzi ricordata ratio decisoria (pregressa definitività del classamento con attribuzione di rendita). Così facendo, essa ha però tralasciato di decidere ulteriori motivi di opposizione all’avviso medesimo, ed attinenti alla legittimità in sè dell’imposizione (formale e sostanziale), indipendentemente dalla questione del diverso classamento.

Su tali questioni – come sopra riportate, e fatte ritualmente oggetto di motivi di appello incidentale ovvero di riproposizione da parte della società contribuente – è mancata qualsivoglia pronuncia di merito.

La sentenza in esame si è, sul punto, infatti limitata ad osservare che – alla luce della suddetta definitività del classamento, come portata dalla statuizione della CT di primo grado – “tutte le doglianze poste nelle controdeduzioni e nell’appello incidentale paiono del tutto pretestuose e quindi non accoglibili da questa commissione”.

In realtà, si trattava di questioni che non si ponevano in relazione causale con la problematica del classamento, essendo astrattamente suscettibili di inficiare l’avviso di accertamento (per ragioni formali o sostanziali, ma comunque autonome) indipendentemente da tale aspetto.

Ne consegue che l’accoglimento dell’appello principale sul punto non implicava assorbimento dei motivi così proposti dalla società contribuente, nè esonerava la commissione regionale dal deciderli, anche all’esito dei necessari accertamenti di fatto. Ed è proprio per l’autonomia logica e giuridica di tali questioni rispetto a quella (unica) decisa dalla commissione tributaria regionale, che va esclusa la possibilità di individuare nella specie una pronuncia, sebbene implicita, di assorbimento ovvero rigetto.

Dal che deriva l’effettiva violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ne segue il rigetto dei primi quattro motivi di ricorso e l’accoglimento del quinto.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Genova che prenderà in esame le suddette questioni, come dedotte dalla società contribuente nei motivi di opposizione all’avviso di accertamento e, poi, nel proprio appello incidentale.

Il giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso;

accoglie il quinto motivo di ricorso;

cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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