Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14908 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Mobilia

Fabrizio del foro di Messina come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n.

379/05 del 19.03.2009/5.05.2009 nella causa iscritta al n. 587 R.G.

dell’anno 2005.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 14.06.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 18.04.2011 del

Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sot. Proc. Gen. dott. FINOCCHI GHERSI

Renato, che ha concluso riportandosi alla relazione anzidetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che P.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 379/04 del 19.03.2009/5.05.2009, la quale, in accoglimento dell’appello da lui proposto ed in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Messina, ha condannato l’INPDAP a versare all’appellante la somma di Euro 868,86 a titolo di riliquidazione dell’indennità di premio fine servizio, oltre accessori, con condanna al pagamento delle spese del grado di appello;

– che con l’unico motivo del ricorso per cassazione il P. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 336 c.p.c., comma 1, deducendo omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla domanda espressa di condanna dell’INPDAP alla rifusione delle spese di primo grado;

– che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che la censura è fondata, emergendo dagli atti che il giudice di appello non si è pronunciato sull’anzidetta domanda (si richiama sul punto l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia sulle spese, dal che la necessità che il giudice di appello provveda, anche al riesame di tale profilo: Cfr. Cass. n. 13059 del 2007; Cass. n. 11491 del 2006; Cass. n. 7846 del 2006);

– che pertanto il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, e, ricorrendo le condiziono per decidere nel merito per non essere necessari accertamenti in fatto, l’INPDAP va condannato alle spese del giudizio di primo grado (come specificate nella nota depositata in data 31.01.2002 e riportata nel ricorso per cassazione) a favore del P., che si liquidano i n Euro 9,29 per esborsi, oltre Euro 485,00 per onorari ed Euro 433,00 per diritti di procuratore, oltre accessori;

– che vanno liquidate anche le spese del presente giudizio di cassazione come da dispositivo.

– che in relazione alle spese va riconosciuta la distrazione a favore dell’Avv. Fabrizio Mobilia antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo le merito, condanna l’INPDAP alle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 9,29 per esborsi, oltre Euro 485,00 per onorari ed Euro 433,00 per diritti di procuratore ed oltre IVA, CPA e spese generali, nonchè a quelle di cassazione, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 1000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Distrazione a favore dell’antistatario Avv. Fabrizio Mobilia.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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