Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14908 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14908 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pisani s.a.s. di Sonia Pisani, Pisani Gabriella e Pisani Sonia, elett.te dom.to in Roma, alla via
degli Scipioni n. 268/A , presso lo studio dell’avv. Lidi Mandrà, rapp.to e difeso dall’avv.
Rocco Baldassini , giusta procura in atti Ricorrenti
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Resistente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio t kr’ WA)
3/39/13 depositata il 7/1/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Balkdassini

per le ricorrenti;
Svolgimento del processo

La controversia promossa da Pisani s.a.s. di Sonia Pisani, Pisani Gabriella e Pisani Sonia
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalle contribuenti contro la sentenza

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 17238/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 01/07/2014

della CTP di Frosinone n. 98/8/2010 che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso
l’avviso di accertamento RC2010100504-503-499-490 per irpef 2005.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Con primo motivo le ricorrenti assumono la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/92 laddove
la CTR ha dichiarato la inammissibilità del gravame per carenza di motivi specifici di impugnazione.
La censura è fondata. Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14031 del 2006) ha infatti evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e
poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale
esigenza, tuttavia, non. può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni
che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal
caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi . Ciè ricorre nel caso in esame.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, 8/5/2014
dott.

Consiglio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA